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Diritto privato

Diritto privato. Il riassunto completo.

Dai principi alle applicazioni: fonti, soggetti, beni, obbligazioni, contratti, responsabilità, famiglia e successioni. Un percorso per capire, ripassare e prepararti all’esame.

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Capitolo 9 - Vicende del Rapporto Giuridico: Fatti, Atti e Negozi Giuridici

1. Fatti Giuridici e Atti Umani

Il rapporto giuridico nasce, si modifica o si estingue a seguito di determinati eventi, detti fatti giuridici.

Un fatto giuridico è qualsiasi evento al quale l’ordinamento collega conseguenze giuridiche.

2. Tipologie di Fatti Giuridici

I fatti giuridici si distinguono in:

  1. Meri fatti giuridici: eventi naturali o umani che producono effetti giuridici indipendentemente dalla volontà dell’uomo (es. la morte di una persona determina l’apertura della successione). Quello che conta in questi fatti giuridici è la fenomenicità di un evento, il puro accadere.
  2. Atti giuridici: comportamenti umani volontari che producono effetti giuridici, indipendentemente dall’intenzione di chi li compie (es. riconoscere un figlio).
  3. Negozi giuridici: atti volontari con cui una persona vuole creare, modificare o estinguere rapporti giuridici (es. stipulare un contratto di vendita).

3. Il Negozio Giuridico

È un atto giuridico con cui si manifesta la volontà di produrre effetti giuridici specifici.

Esempi: un testamento, un contratto, una donazione.

I presupposti del negozio giuridico sono:

  1. Capacità delle parti: i soggetti devono avere la capacità d’agire.
  2. Legittimizzazione: le parti devono poter compiere quel determinato atto.

    Ha quattro elementi essenziali:

  1. Volontà: deve essere libera e consapevole.
  1. Causa: scopo o funzione che l’atto stesso vuole realizzare.
  2. Oggetto: deve essere lecito, possibile e determinato.
  3. Forma: in alcuni casi la legge impone una forma specifica (es. atto pubblico per la compravendita di immobili).

    Ha tre elementi accidentali (che possono essere aggiunti o meno):

  1. Condizione: è un evento futuro e incerto dal quale dipende l'efficacia di un negozio giuridico

    Sospensiva → L’atto produce effetti solo se la condizione si avvera (es. "Ti dono la casa se ti laurei").

    Risolutiva → L’atto è valido finché la condizione non si verifica, poi cessa di avere effetti (es. "Ti concedo l’uso dell’auto fino a quando non la vendi").

  1. Termine: è un evento futuro e certo che determina l’inizio o la fine degli effetti del negozio giuridico. Può essere:
  2. Modo: è un onere (obbligo) imposto al beneficiario di un negozio gratuito, come una donazione o un testamento.

4. Classificazioni dei Negozi Giuridici

I negozi giuridici si distinguono in:

  • Unilaterali, bilaterali e plurilaterali: un negozio è unilaterale se basta la volontà di una sola parte (es. testamento), bilaterale se richiede l’accordo di due parti (es. contratto di vendita), plurilaterale se si riscontra una molteplicità di centri di interesse (es. contratti di società).
  • Atto collettivo e complesso: nel caso di negozi giuridici unilaterali, gli atti collettivi, sono atti in cui le singole dichiarazioni perdono autonomia e acquistano rilievo solo nel loro insieme (es. la delibera assembleare di un condominio). Atti complessi, in cui ogni dichiarazione mantiene un valore autonomo e distinto.
  • Negozi familiari: quei negozi che trovano la loro causa nel perseguimento di un interesse connesso ai rapporti di famiglia: matrimonio, adozione, convenzioni matrimoniali relative al cd. regime patrimoniale della famiglia, etc. Essi sono caratterizzati per lo più dalla tipicità, sia in ordine al tipo di negozi, sia in ordine agli effetti, predeterminati per legge.
  • A titolo gratuito o oneroso: gratuito se una parte si obbliga senza ricevere nulla in cambio (es. donazione), oneroso se entrambe le parti hanno obblighi reciproci (es. compravendita).
  • Inter vivos o mortis causa: inter vivos producono effetti mentre il soggetto è in vita (es. vendita), mortis causa dopo la morte (es. tipico e unico è il testamento).
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