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Diritto privato

Diritto privato. Il riassunto completo.

Dai principi alle applicazioni: fonti, soggetti, beni, obbligazioni, contratti, responsabilità, famiglia e successioni. Un percorso per capire, ripassare e prepararti all’esame.

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Capitolo 24 - Adempimento delle Obbligazioni

1. L’esatto adempimento

L’adempimento è l’esecuzione esatta della prestazione dovuta.

Con il pagamento, l’obbligazione si estingue e il debitore è liberato.

Per essere valido, l’adempimento deve rispettare diligenza, buona fede, esattezza materiale e regolarità giuridica.

2. Diligenza e buona fede

Il debitore deve adempiere con la diligenza richiesta dalla natura dell’obbligazione.

Nel caso di obbligazioni professionali, si applica la diligenza tecnica/professionale.

La buona fede impone di agire con lealtà e correttezza nel rapporto obbligatorio.

3. Tempo e luogo dell’adempimento

Il tempo è determinato dall’accordo delle parti, dagli usi o dalla legge. Se non specificato, l’adempimento deve avvenire immediatamente. Quando il termine è fissato, esso si presume a favore del debitore.

Il luogo di adempimento è anzitutto determinato dal titolo, dagli usi o dalla natura della prestazione (ad es., un’auto va riparata nell’officina del debitore, un frigorifero nei locali del creditore). In mancanza di tali indicazioni, la consegna di una cosa determinata va eseguita nel luogo in cui essa si trovava quando è sorta l’obbligazione, l’obbligazione pecuniaria va pagata al domicilio del creditore, le altre vanno adempiute al domicilio del debitore.

4. Legittimazione ad adempiere e a ricevere il pagamento

Il debitore o un terzo possono adempiere, a meno che la prestazione sia intuitu personae (strettamente personale) e il creditore non può rifiutare tale adempimento.

Il debitore è liberato se, in buona fede, paga al creditore apparente ovvero “chi appare legittimato a riceverlo in base alle circostanze univoche”.

Non è richiesto che il debitore sia legalmente capace di agire: l’adempimento è un fatto dovuto.

Il creditore o un suo rappresentante sono gli unici legittimati a ricevere il pagamento.

5. Effetti del pagamento

Il pagamento libera il debitore e soddisfa l’interesse del creditore.

Se effettuato a un creditore non legittimato, è valido solo se il creditore ne ha effettivamente beneficiato.

6. La surrogazione nel credito pagato

La surrogazione nel credito pagato è un meccanismo giuridico che consente a chi paga il debito altrui di subentrare nei diritti del creditore originario nei confronti del debitore. In altre parole, il soggetto che ha effettuato il pagamento prende il posto del creditore e può agire per recuperare quanto versato.

Il Codice Civile italiano prevede diverse forme di surrogazione:

  1. Surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.)

    • Il creditore può decidere di far subentrare un terzo nei suoi diritti dandogli una quietanza (ricevuta di pagamento) con espressa menzione della surrogazione.

    • In questo caso, il terzo paga il debito con il consenso del creditore e diventa il nuovo creditore.
  1. Surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 c.c.)

    • Il debitore può prendere in prestito una somma da un terzo per pagare il debito e, con il consenso del creditore, far sì che il terzo si surroghi nei diritti del creditore.

    • Anche qui serve una dichiarazione esplicita di surrogazione.
  1. Surrogazione legale (art. 1203 c.c.)

    • La legge prevede che in alcuni casi il soggetto che paga il debito di un altro subentri automaticamente nei diritti del creditore.

    • Alcuni esempi:

      • L’acquirente di un immobile ipotecato che paga i creditori ipotecari.

      • Il coobbligato o fideiussore che ha pagato il debito per il debitore principale.
      • Chi paga un debito per il quale era tenuto con altri o per evitare l’esecuzione su un proprio bene.

        La surrogazione è importante perché tutela chi paga il debito altrui, evitando che subisca un danno economico senza poter recuperare quanto versato.

7. La mora del creditore e la liberazione coattiva

Se il creditore rifiuta di ricevere il pagamento senza motivo (dopo l’offerta formale di adempiere fatta dal debitore o in maniera solenne o secondo gli usi), si ha mora credendi → conseguenza: si trasferisce su di lui il rischio di impossibilità sopravvenuta ed è tenuto al risarcimento dei danni.

Il debitore può allora liberarsi tramite deposito liberatorio o sequestro del bene.

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