Capitolo 50 – I Contratti di Collaborazione
1. Il Mandato
È un contratto dove una persona (mandatario) si impegna a compiere atti giuridici per conto di un’altra (mandante).
- Con rappresentanza (procura): il mandatario agisce a nome del mandante → il mandante è subito vincolato dagli atti (es.: firmo un contratto a tuo nome, e tu ne sei direttamente obbligato).
- Senza rappresentanza: il mandatario agisce a nome proprio → i contratti si concludono in capo al mandatario che poi li trasferisce al mandante.
Caratteristiche principali:
- Può essere gratuito o a pagamento: può essere stipulato dietro corrispettivo o gratuitamente.
- Obblighi del mandante: Il mandante deve fornire al mandatario i mezzi necessari per eseguire il mandato (es.: disponibilità di fondi per un acquisto immobiliare).
- Recesso: è ammesso da parte di entrambe le parti; se oneroso, il recesso senza giusta causa può comportare risarcimento.
- Si estinguono (in genere) alla morte o incapacità di uno dei due, ma le parti possono prevedere diversamente (es.: “continui anche se muoio”).
- Il mandato in rem propriam è una forma particolare di mandato in cui il mandatario ha un interesse proprio nell’affare che gli viene affidato. Questo interesse può essere economico o giuridico, e fa sì che il mandato presenti alcune regole speciali rispetto al mandato ordinario.
Caratteristiche principali del mandato in rem propriam:
- Il mandatario ha un interesse proprio nell'affare → Esempio: Tizio (mandante) dà mandato a Caio (mandatario) di vendere un bene per soddisfare un proprio credito nei suoi confronti (es. Caio deve essere pagato con il ricavato della vendita).
- È irrevocabile unilateralmente dal mandante → Proprio perché il mandatario ha un interesse personale, il mandato non può essere revocato liberamente dal mandante come nel mandato ordinario.
- Si presume con rappresentanza, ma può anche essere senza rappresentanza, come qualsiasi mandato.
- Non si estingue automaticamente per morte o incapacità del mandante → L’interesse del mandatario giustifica la prosecuzione anche dopo la morte del mandante, salvo diverso accordo.
Effetti sui Beni
- Beni Immobili: se il mandatario agisce senza rappresentanza, il trasferimento richiede atto formale a favore del mandante.
- Beni Mobili: il mandante può agire direttamente verso il terzo per ottenere i beni acquistati.
Ruolo dei Terzi
- Con procura: i terzi agiscono direttamente verso il mandante.
- Senza procura: i terzi agiscono verso il mandatario.
2. Sostituzione del Mandatario e Conflitto di Interessi
Sostituzione
Il mandatario non può farsi sostituire senza autorizzazione. Se lo fa, resta comunque responsabile per il sostituto.
Conflitto di Interessi
Se il mandatario agisce per interesse proprio in conflitto con quello del mandante, il contratto può essere annullato. Il mandante deve dimostrare il danno subito.
Mandato in Rem Propriam
È un mandato con interesse anche del mandatario: il mandatario agisce sia nell'interesse proprio che in quello del mandante, ed è spesso irrevocabile.
3. Commissione e Spedizione
Sono varianti particolari del mandato, ma con alcune differenze pratiche.
Commissione (art. 1731 c.c.):
- Il commissionario agisce in nome proprio, per conto del committente, per comprare o vendere beni.
- Se c’è la clausola "star del credere", il commissionario garantisce anche che i clienti paghino.
- Il commissionario può comprare lui stesso i beni destinati al committente (entro certi limiti).
Spedizione (art. 1737 c.c.):
- Lo spedizioniere organizza il trasporto di cose per conto del mandante, ma a nome proprio.
- A volte, può anche fare personalmente il trasporto (diventando anche "vettore").
4. Agenzia
Qui parliamo di promozione degli affari.
- L'agente non conclude contratti normalmente: promuove la conclusione per il preponente (ad esempio: trova clienti).
- Autonomia: lavora in modo indipendente.
- Continuità/Stabilità: non è una singola occasione, ma un rapporto durevole.
- Può avere o meno rappresentanza (se ce l'ha, può concludere direttamente il contratto).
- Provvigione: guadagna una percentuale sugli affari andati a buon fine.
- Alla fine del rapporto, ha diritto a una indennità simile al TFR dei dipendenti.
Differenza dal mandato: l’agente promuove contatti commerciali, il mandatario completa direttamente atti giuridici.
5. Concessione di Vendita e Franchising
Concessione di vendita:
- Il concessionario compra i prodotti dal produttore e li rivende con propria organizzazione (negozio, personale), spesso usando il marchio del produttore.
- Rischio imprenditoriale tutto suo.
Franchising (regolato dalla L. 129/2004):
- Il franchisee ottiene marchio, know-how e sistemi operativi del franchisor (McDonald's è l’esempio tipico).
- Contratto molto regolato: obbligo di informare bene prima del contratto, durata minima 3 anni.
- È un sistema chiavi in mano per fare impresa.
6. Mediazione
Qui cambia l’impostazione: il mediatore è terzo rispetto alle parti.
- Non agisce per nessuno, non rappresenta nessuno.
- Mette in contatto le parti che poi concludono da sole il contratto (es.: agente immobiliare).
- Ha diritto alla provvigione solo se l’affare si conclude.
- Ci sono anche figure particolari (broker assicurativi, mediatori creditizi).
7. Differenze tra i contratti
Un riassuntino per non confondersi:
- Agenzia vs Mandato: → Agenzia = promuove affari stabilmente. → Mandato = compie atti giuridici per conto del mandante.
- Concessione vs Commissione: → Concessionario = compra e rivende a proprio rischio. → Commissionario = compra o vende per conto altrui.
- Mediazione vs Agenzia: → Mediatore = neutro, si limita a mettere in contatto. → Agente = promuove attivamente per il preponente.
- Figure ibride: spesso nella pratica ci sono "contaminazioni", ad esempio un agente che oltre a promuovere conclude direttamente i contratti (quasi come un mandatario con rappresentanza).
6. Aspetti Fiduciari, Trust e Contratti Fiduciari
Contratto Fiduciario La giurisprudenza ha riconosciuto l’esistenza del contratto fiduciario, in cui il mandatario acquista beni in proprio nome, ma con l’obbligo di trasferirli al mandante. Questo tipo di accordo non necessita di forma scritta e non si configura come una simulazione, ma come un autentico rapporto fiduciario.
Le Società Fiduciarie in Italia ed Europa
- In Italia le società fiduciarie sono state istituite nel 1939 e non possono essere anonime, per garantire trasparenza e contrastare il riciclaggio di denaro e le frodi.
- In altri Paesi europei, invece, esistono società in cui l’identità del vero titolare dei beni non è sempre nota.
Il Trust Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone (nato in Gran Bretagna con la monarchia), nel quale un soggetto (settlor) trasferisce un bene a un trustee, il quale diventa titolare formale del bene, ma lo amministra esclusivamente nell’interesse del beneficiario.
- In Italia non esiste la piena disciplina della “proprietà fiduciaria” come nel sistema romanistico, e l’adesione alla Convenzione del Trust è limitata ai trust di origine straniera.
- Si è sviluppato, in ambito italiano, un istituto analogo (ad esempio, attraverso atti di destinazione) che, pur non essendo un trust nel senso anglosassone, offre soluzioni giuridiche simili.