Capitolo 42 - Le obbligazioni nascenti dalla legge
Il Capitolo 42 tratta delle obbligazioni che nascono direttamente dalla legge, senza necessità di un contratto o di un fatto illecito. Il Codice Civile (art. 1173) individua, oltre al contratto e al fatto illecito, anche "ogni altro fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico" come fonte di obbligazioni.
Le principali fattispecie trattate nel capitolo sono:
1. Gli altri fatti fonte di obbligazioni
Si fa riferimento a quei fatti giuridici che, pur non essendo contratti né illeciti, determinano obbligazioni. Tra questi rientrano, ad esempio, gli obblighi legali di contrarre o di rimborsare miglioramenti a beni.
2. La gestione d’affari altrui
Si verifica quando un soggetto (gestore) interviene volontariamente negli interessi di un’altra persona senza averne il potere, ma con l’intento di procurarle un vantaggio. Il gestore è tenuto a completare l’attività iniziata fino a quando l’interessato non è in grado di provvedervi da solo. La gestione deve essere eseguita con la diligenza del buon padre di famiglia (artt. 2028-2032 c.c.).
3. Il pagamento dell’indebito
Si ha quando una persona esegue un pagamento non dovuto. In tal caso, ha diritto di ripetere (restituire) quanto versato, a meno che il pagamento sia stato effettuato con consapevolezza dell’inesistenza del debito (artt. 2033-2035 c.c.).
4. Le obbligazioni naturali
Sono doveri morali o sociali che, se adempiuti spontaneamente, non possono essere ripetuti. Esempi sono il pagamento di un debito di gioco lecito o un’obbligazione di mantenimento nei confronti di un parente senza obbligo legale (art. 2034 c.c.).
5. Le prestazioni contrarie al buon costume
Il codice prevede che le obbligazioni derivanti da atti contrari al buon costume non possano essere fatte valere in giudizio. Ciò significa che chi ha eseguito una prestazione in base a un obbligo immorale (es. pagamento per attività illecite) non può chiederne la restituzione.
6. L’arricchimento senza causa
Si verifica quando un soggetto si arricchisce a danno di un altro senza giusta causa. Il danneggiato ha diritto a essere indennizzato nei limiti dell’arricchimento del beneficiario (art. 2041 c.c.).
7. L’azione generale di arricchimento
È il rimedio concesso a chi subisce un impoverimento ingiustificato per ottenere un indennizzo proporzionato.
8. Le figure concrete di arricchimento senza causa
Si individuano varie situazioni in cui l’azione di arricchimento può essere esercitata, come nel caso di miglioramenti apportati a un bene altrui senza titolo.