Capitolo 22 - Gli Elementi del Rapporto Obbligatorio
1. La prestazione
- È il comportamento dovuto dal debitore al creditore per soddisfare il rapporto obbligatorio (art. 1174 c.c.).
- Può consistere in:
Dare: trasferire un bene o un diritto.
- Fare: eseguire un’azione (es. riparare un’auto).
- Non fare: astenersi da un’azione (es. obbligo di non concorrenza).
2. Patrimonialità della prestazione e interesse del creditore
La prestazione deve avere un contenuto patrimoniale, ossia essere economicamente valutabile.
Il creditore deve avere un interesse giuridicamente apprezzabile all’adempimento.
3. Altri caratteri della prestazione
- Possibilità: non può essere impossibile fin dall’inizio.
- Liceità: deve rispettare la legge e il buon costume.
- Determinabilità: deve essere individuabile o specificabile successivamente.
4. Le obbligazioni pecuniarie e il denaro
Sono obbligazioni che hanno come oggetto una somma di denaro.
Il principio del nominalismo valutario (art. 1277 c.c.) prevede che il debitore adempia con la somma dovuta, indipendentemente da svalutazioni.
Con l’introduzione dell’euro, il codice ha recepito l’adeguamento monetario alle nuove valute.
Le clausole utilizzate per ovviare al principio nominalistico (per preservare il potere d'acquisto del credito nel tempo) sono:
- Clausola di indicizzazione – Collega l'ammontare del debito a un parametro esterno (es. indice ISTAT, cambio valuta, prezzo dell'oro).
- Clausola di valuta estera – Prevede il pagamento in una valuta diversa dall’euro, proteggendo dalle variazioni di valore.
- Clausola di interessi compensativi – Stabilisce un tasso d'interesse che adegua il valore del credito all'inflazione.
5. Gli interessi e l’anatocismo
- Gli interessi compensano il creditore per l’uso del denaro.
- Interessi legali: fissati dallo Stato.
- Interessi convenzionali: stabiliti dalle parti.
- Interessi moratori: dovuti in caso di ritardo nel pagamento.
- Anatocismo (art. 1283): maturazione di interessi su altri interessi gli interessi (limitatamente agli interessi scaduti, che possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
- Usura: l'usura è il reato che consiste nell'approfittare dello stato di bisogno di una persona per concederle un prestito a condizioni gravemente svantaggiose, con tassi di interesse superiori ai limiti stabiliti dalla legge (> del tasso soglia). In ambito civile, un contratto usurario è nullo nella parte relativa agli interessi e l'usuraio può essere perseguito penalmente ai sensi dell'art. 644 del Codice Penale italiano.
6. Le obbligazioni alternative e facoltative
Sono obbligazioni in cui il debitore può scegliere tra più prestazioni. Se una delle prestazioni diventa impossibile (per causa a lui non imputabile), il debitore deve eseguire l’altra. Esempio: Un venditore si obbliga a consegnare al compratore o un'auto elettrica o un'auto a benzina. Il debitore (venditore) può scegliere quale delle due prestazioni eseguire. Se una delle due auto diventa indisponibile per causa non imputabile al venditore (es. un incendio distrugge l'auto elettrica), dovrà consegnare l'auto a benzina.
Si distinguono dalle obbligazioni facoltative che qui il debitore è dovuto a una sola prestazione, ma ha la facoltà di liberarsi eseguendone una diversa. Ad esempio: Un’azienda di trasporti si obbliga a consegnare un macchinario in una determinata città (prestazione principale). Tuttavia, nel contratto è previsto che l’azienda possa liberarsi dall’obbligo pagando una somma di denaro (prestazione facoltativa). Se sceglie di pagare la somma, l’azienda non è più tenuta alla consegna del macchinario, ma la prestazione principale resta quella inizialmente prevista.