Capitolo 48 - I Contratti di Utilizzazione di Beni
1. La locazione
La locazione è un contratto con cui una parte (locatore) si obbliga a far godere a un’altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un tempo determinato, dietro pagamento di un canone (art. 1571 c.c.). Il contratto attribuisce un diritto personale di godimento, con caratteristiche intermedie tra diritti di credito e diritti reali. Funzione: permette al conduttore di usare un bene altrui mentre il locatore ottiene un vantaggio economico.
Durata:
- Tempo determinato: il contratto si scioglie alla scadenza, salvo tacita rinnovazione se il conduttore resta nel godimento senza opposizione (art. 1596).
- Tempo indeterminato: il contratto ha la durata prevista dalla legge e si rinnova tacitamente salvo disdetta (artt. 1574, 1597).
Oggetto: qualsiasi bene mobile o immobile, con disciplina che varia a seconda della natura del bene:
- Immobili urbani: legge n. 392/1978.
- Beni produttivi: affitto (artt. 1615 ss.), distinto in affitto di azienda e di fondo rustico (legge n. 203/1982).
- Navi e aeromobili: codice della navigazione.
La disciplina del codice civile ha carattere generale e residuale: si applica solo agli aspetti non regolati da leggi speciali.
2. Obbligazioni del locatore e del conduttore
Obblighi del locatore (art. 1575 c.c.):
- Consegnare la cosa in buono stato e idonea all’uso pattuito; se ci sono vizi, il conduttore può chiedere risoluzione o riduzione del canone (art. 1578).
- Mantenere la cosa in buono stato locativo, salvo riparazioni di piccola manutenzione a carico del conduttore (art. 1576).
- Garantire il pacifico godimento della cosa:
Se subisce molestie di fatto (es. immissioni intollerabili), il conduttore si difende autonomamente (es. azione di reintegrazione, art. 1168).
- Se subisce molestie di diritto (es. contestazione di diritti da parte di terzi), il locatore deve difenderlo, eventualmente assumendo la lite (artt. 1585, 1586).
Opponibilità della locazione ai terzi:
- È opponibile all’acquirente se il contratto ha data certa anteriore alla vendita o, per contratti superiori a nove anni, se è trascritto (art. 1595).
- In mancanza di data certa, è opponibile solo se il conduttore ha la detenzione precedente alla vendita (art. 1600).
Obblighi del conduttore (art. 1587 c.c.):
- Prendere in consegna la cosa e usarla come convenuto. Può sublocare salvo patto contrario, ma non può cedere il contratto senza consenso del locatore (art. 1594).
In caso di sublocazione, il locatore può agire direttamente contro il subconduttore per i canoni non pagati (art. 1595).
- Pagare il canone alle scadenze pattuite.
- Restituire la cosa alla fine della locazione nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo normale deterioramento (art. 1590).
È responsabile della perdita o deterioramento salvo cause non imputabili (art. 1588).
- Non ha diritto a indennità per miglioramenti non autorizzati; può asportarli senza danno o compensarne il valore con eventuali danni (artt. 1592, 1593).
3. Le locazioni urbane
- Locazioni abitative: regolate dalla legge 431/1998, possono essere a canone libero o concordato.
- Locazioni non abitative: riguardano attività commerciali, artigianali e professionali, con tutela per il conduttore in caso di cessazione dell’attività.
4. Contratti collegati:
- Leasing: è un contratto in cui un soggetto (concedente) concede a un altro (utilizzatore) l'uso di un bene, con la possibilità di acquistarlo alla fine.
Leasing finanziario: assimilabile alla vendita a rate, in quanto prevale la funzione di acquisto.
- Leasing operativo: prevalgono le regole tipiche della locazione, con finalità principalmente di godimento del bene.
- Contratti estimatori: Il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.) è un accordo in cui una parte (tradens) consegna a un'altra (accipiens) beni mobili, consentendole di venderli a terzi. L'accipiens ha due opzioni:
- Vendere i beni e pagare il prezzo pattuito al tradens.
- Restituire i beni invenduti entro il termine stabilito, senza obbligo di pagamento.
Questo contratto è molto usato nel commercio, ad esempio nelle librerie o nei negozi di abbigliamento, dove i fornitori consegnano la merce senza richiedere il pagamento immediato. L'obbligo di pagamento sorge solo se l'accipiens decide di trattenere i beni.
5. Il comodato
Il comodato è un contratto gratuito con cui una parte (comodante) consegna un bene a un’altra (comodatario) affinché lo usi per un certo tempo e lo restituisca. Se il comodante ha necessità urgente, può richiedere la restituzione anticipata (art. 1809 c.c.).