Capitolo 63 - Unioni Civili e Convivenze di Fatto
Il capitolo 63 analizza due forme di relazione giuridicamente riconosciute alternative al matrimonio: le unioni civili e le convivenze di fatto. La disciplina di questi istituti è stata introdotta con la Legge n. 76/2016, che ha colmato una lacuna normativa e recepito le esigenze di riconoscimento delle coppie non sposate.
1. Le Unioni Civili
Le unioni civili sono una specifica «formazione sociale» riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Esse si instaurano tra persone dello stesso sesso mediante una dichiarazione formale resa davanti all'ufficiale di stato civile, con la presenza di due testimoni. L'atto di costituzione deve contenere:
- Il regime patrimoniale scelto (separazione dei beni o comunione dei beni).
- La residenza delle parti.
- L'eventuale scelta di un cognome comune .
Le unioni civili ricalcano molte delle disposizioni previste per il matrimonio, con alcune differenze:
- Impedimenti: gli stessi del matrimonio, salvo alcune eccezioni.
- Diritti e doveri: non esiste l’obbligo di fedeltà, ma vi è l’impegno reciproco all'assistenza morale e materiale.
- Cause di nullità: sono simili a quelle del matrimonio e includono la presenza di un vincolo precedente, l’interdizione per infermità mentale, la minore età e la condanna per omicidio dell’ex coniuge del partner .
Un caso particolare di costituzione dell'unione civile riguarda il cambio di sesso: se due coniugi sono uniti in matrimonio e uno di essi rettifica il proprio sesso, il matrimonio si scioglie automaticamente, ma i coniugi possono trasformarlo in un’unione civile .
2. Scioglimento dell’Unione Civile
Le unioni civili possono sciogliersi nei seguenti casi:
- Dichiarazione di volontà di scioglimento da parte di una delle parti davanti all'ufficiale di stato civile.
- Morte di una delle parti.
- Sentenza di scioglimento ottenuta dopo almeno tre mesi dalla prima dichiarazione di volontà .
Gli effetti patrimoniali dello scioglimento sono simili a quelli del divorzio, con la possibilità di un assegno di mantenimento per il partner economicamente più debole.
3. Le Convivenze di Fatto
Le convivenze di fatto riguardano due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza, senza vincoli matrimoniali o unioni civili. L’unica formalità prevista per il riconoscimento giuridico della convivenza è l’iscrizione presso l’anagrafe comunale .
Le convivenze non prevedono diritti e doveri automatici, ma la legge consente ai conviventi di stipulare un contratto di convivenza per disciplinare:
- La contribuzione economica di ciascun partner.
- L'eventuale regime di comunione dei beni .
I contratti di convivenza devono essere stipulati per iscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o un avvocato.
4. Diritti e Tutele dei Conviventi
Anche in assenza di un contratto, la legge prevede alcuni diritti per i conviventi di fatto:
- Diritto di abitazione: il convivente superstite può continuare a vivere nella casa comune per un periodo tra 2 e 5 anni, se era di proprietà dell’altro partner .
- Diritto di subentro nel contratto di locazione in caso di morte del convivente titolare del contratto .
- Diritti successori: i conviventi di fatto non hanno diritti ereditari, salvo specifiche disposizioni testamentarie .
- Diritto all’assistenza ospedaliera e penitenziaria, simile a quello dei coniugi .
- Diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza, se uno dei due versa in stato di bisogno .
5. Scioglimento della Convivenza di Fatto
La convivenza di fatto può cessare liberamente in qualsiasi momento, senza necessità di formalità legali. Tuttavia, in caso di interruzione, il convivente economicamente più debole può richiedere un assegno alimentare per un periodo proporzionato alla durata della convivenza .
Se i conviventi avevano stipulato un contratto di convivenza, questo può essere risolto:
- Per mutuo consenso.
- Per matrimonio o unione civile di uno dei conviventi con un’altra persona.
- Per recesso unilaterale con comunicazione formale .
6. Aspetti Non Disciplinati dalla Legge
Alcuni aspetti della vita dei conviventi non sono regolati in modo specifico dalla legge e sono rimessi alla giurisprudenza. Ad esempio:
- L’attribuzione patrimoniale tra conviventi può essere considerata un’obbligazione naturale e non dà diritto alla ripetizione delle somme spese .
- Il diritto al risarcimento del danno per la morte del convivente è riconosciuto solo in base alla prova di un legame stabile e duraturo .
Conclusione
Il capitolo evidenzia come la normativa italiana abbia riconosciuto e regolamentato forme di convivenza diverse dal matrimonio, garantendo diritti e tutele sia per le unioni civili sia per le convivenze di fatto. Tuttavia, permane una netta distinzione tra questi istituti e il matrimonio, in particolare per quanto riguarda il vincolo di stabilità e i diritti successori.