Capitolo 41 - La responsabilità per fatto illecito
Il Capitolo 41 analizza il fatto illecito come fonte di obbligazioni e i principi della responsabilità extracontrattuale, stabilita dall’articolo 2043 del Codice Civile.
1. Il fatto illecito come fonte di obbligazioni
Chi causa un danno ingiusto ad altri, per dolo o colpa, è tenuto a risarcirlo.
La responsabilità extracontrattuale si distingue dalla responsabilità contrattuale, che deriva dall’inadempimento di un obbligo già esistente.
2. I requisiti della responsabilità civile
Perché si configuri la responsabilità civile, devono sussistere i seguenti elementi:
- Il fatto: un comportamento attivo o omissivo.
- Il danno ingiusto: deve derivare da una lesione di un diritto tutelato.
- Il nesso di causalità: il danno deve essere conseguenza diretta del fatto illecito.
- Il dolo o la colpa: deve esserci intenzionalità (dolo) o negligenza/imprudenza (colpa).
- L’imputabilità: il soggetto deve avere la capacità di intendere e di volere.
3. Tipologie di danno risarcibile
- Danno patrimoniale: comprende il danno emergente (perdita subita) e il lucro cessante (mancato guadagno).
- Danno non patrimoniale: riguarda pregiudizi alla persona, come il danno biologico (lesione dell’integrità psico-fisica) e il danno morale (sofferenza interiore).
4. La responsabilità indiretta e oggettiva
- Responsabilità indiretta: alcuni soggetti rispondono dei danni causati da altri (es. genitori per i figli minori, datori di lavoro per i dipendenti).
- Responsabilità oggettiva: in alcuni casi non è necessario dimostrare la colpa (es. danni da cose in custodia, circolazione di veicoli, attività pericolose).
5. Il risarcimento del danno
Il risarcimento può avvenire in forma specifica (ripristino della situazione precedente) o per equivalente (pagamento di una somma di denaro).
Per il danno alla persona si utilizzano tabelle matematico-attuariali per calcolare l’indennizzo.
6. Differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
La responsabilità contrattuale deriva dalla violazione di un contratto; quella extracontrattuale da un illecito.
La prova della colpa è richiesta nella responsabilità extracontrattuale, mentre in quella contrattuale si presume l’inadempimento.