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Diritto privato

Diritto privato. Il riassunto completo.

Dai principi alle applicazioni: fonti, soggetti, beni, obbligazioni, contratti, responsabilità, famiglia e successioni. Un percorso per capire, ripassare e prepararti all’esame.

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Capitolo 21 - Il Rapporto Obbligatorio

1. Nozione di rapporto obbligatorio

  • Il rapporto obbligatorio è il vincolo giuridico tra due soggetti:

    • Creditore, che ha diritto a una prestazione.

    • Debitore, che ha l’obbligo di eseguirla.
  • La prestazione può consistere in:

    • Dare (es. trasferire la proprietà di un bene).

    • Fare (es. fornire un servizio).
    • Non fare (es. obbligo di non concorrenza).

2. Fonti delle obbligazioni (art. 1173)

L’obbligazioni può derivare da:

  • Contratto: l’obbligazione sorge, per contratto, con il concorso della volontà del debitore. Ogni volta che un acquirente effettua un acquisto avviene un passaggio di proprietà dell’oggetto in questione dal venditore all’acquirente. Il venditore è obbligato a cedere il bene che ha venduto in cambio di una prestazione di carattere patrimoniale. Allo stesso modo l’acquirente è obbligato a pagare con i mezzi dovuti il venditore. (es. vendita, locazione).
  • Fatto illecito: Ogni fatto che causi ad altri un danno ingiusto, obbliga il responsabile a risarcire il danno. È una fonte non volontaria di obbligazione e sorge come conseguenza del compimento del fatto illecito (es. danno da incidente stradale).
  • Ogni altro atto o fatto idoneo che l’ordinamento giuridico consideri idonea a produrre obbligazioni. Questa categoria comprende sia fonti di obbligazioni volontarie diverse dal contratto (la promessa al pubblico), sia fonti non volontarie non qualificabili come fatti illeciti (obbligo del possessore di mala fede a restituire i frutti).

3. Vincolatività e coercibilità

  • L'obbligazione è vincolante per il debitore, che deve eseguire la prestazione.
  • Se non adempie, il creditore può agire per ottenere l’esecuzione forzata o il risarcimento del danno.
  • Il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.), salvo limitazioni di legge.
  • Il dovere di cortesia è giuridicamente irrilevante e non comporta sanzioni in caso di inosservanza (es. promessa di ospitalità o accompagnamento in gita).
  • Le obbligazioni naturali si collocano tra i doveri di cortesia e le obbligazioni civili. Sono obblighi basati su doveri morali o sociali, non imposti dalla legge, ma il cui adempimento è socialmente rilevante. Esempi:
  • pagamento di debiti di gioco,
  • mantenimento tra conviventi,
  • pagamento di debiti prescritti.
  • La legge non ne consente l’adempimento forzato, ma esclude la possibilità di chiederne la restituzione se già eseguiti (soluti retentio, art. 2034).
  • Le obbligazioni civili, a differenza di quelle naturali, implicano sempre una responsabilità giuridica.
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