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Diritto privato

Diritto privato. Il riassunto completo.

Dai principi alle applicazioni: fonti, soggetti, beni, obbligazioni, contratti, responsabilità, famiglia e successioni. Un percorso per capire, ripassare e prepararti all’esame.

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Capitolo 26 - Modi di Estinzione Diversi dall’Adeguamento

1. Introduzione

L’adempimento è il modo naturale di estinzione delle obbligazioni, ma esistono altre cause di estinzione previste dal Codice Civile.

Questi modi possono essere satisfattivi (se soddisfano l’interesse del creditore) o non satisfattivi (se estinguono l’obbligazione senza soddisfare il creditore).

2. La compensazione

  • La compensazione si verifica quando due soggetti sono contemporaneamente creditori e debitori reciproci e i loro crediti si estinguono fino alla concorrenza dell’importo minore.
  • Tipologie:

    • Legale: opera automaticamente se i crediti sono liquidi ed esigibili.

    • Giudiziale: dichiarata dal giudice in caso di crediti incerti o contestati.
    • Volontaria: stabilita dalle parti mediante accordo.

3. La confusione

Si verifica quando nella stessa persona si riuniscono le qualità di creditore e debitore, facendo estinguere l’obbligazione (es. il debitore diventa erede del creditore).

4. La novazione

  • Consiste nella sostituzione di un’obbligazione con una nuova, che può riguardare:

    • Novazione oggettiva: cambia l’oggetto o il titolo (cambio il motivo per cui ti devo i soldi) dell’obbligazione. Esempio: da canoni di locazione passo a mutuo (non ho più lo sfratto per morosità).

    • Novazione soggettiva: cambia il debitore o il creditore.
  • Deve essere espressa e derivare da un accordo chiaro tra le parti.

5. La remissione del debito

Il creditore può liberare il debitore dal suo obbligo con una dichiarazione unilaterale.

Il debitore può rifiutare la remissione e mantenere l’obbligo.

Non è prevista alcuna forma.

6. L’impossibilità sopravvenuta non imputabile

L’obbligazione si estingue se diventa oggettivamente impossibile per cause non imputabili al debitore (es. distruzione del bene dovuto per un evento naturale).

Se l’impossibilità è temporanea, il debitore è esonerato solo fino a quando l’impedimento persiste.

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