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Diritto privato

Diritto privato. Il riassunto completo.

Dai principi alle applicazioni: fonti, soggetti, beni, obbligazioni, contratti, responsabilità, famiglia e successioni. Un percorso per capire, ripassare e prepararti all’esame.

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Capitolo 45 - La Prescrizione e la Decadenza

1. La prescrizione. Fondamento e oggetto

La prescrizione è l’istituto giuridico che determina l’estinzione di un diritto per il mancato esercizio entro un termine stabilito dalla legge. La sua funzione è garantire certezza nei rapporti giuridici e prevenire situazioni di incertezza derivanti da pretese tardive. La regola generale è stabilita dall’art. 2934 c.c., secondo cui i diritti si estinguono per prescrizione, salvo che la legge disponga diversamente.

2. Inderogabilità della disciplina

Le norme sulla prescrizione sono di ordine pubblico e quindi inderogabili dalle parti. Tuttavia, il debitore può rinunciare alla prescrizione solo dopo che questa sia maturata. Non possono essere oggetto di prescrizione i diritti indisponibili, come quelli della personalità o gli status familiari.

3. Computo del tempo. Sospensione e interruzione

Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il tempo si calcola secondo il calendario comune.

  • Sospensione della prescrizione: il decorso del tempo si interrompe temporaneamente per particolari situazioni previste dalla legge, come nei rapporti tra coniugi o in caso di forza maggiore.
  • Interruzione della prescrizione: il termine si azzera e riparte da capo per effetto di atti idonei a far valere il diritto, come un riconoscimento del debito da parte del debitore o l’azione giudiziaria del creditore.

4. Prescrizioni presuntive

Le prescrizioni presuntive si applicano a determinati rapporti giuridici e stabiliscono una presunzione di avvenuto pagamento dopo un breve periodo di tempo. Ad esempio, le retribuzioni dei professionisti o dei commercianti si prescrivono in cinque anni, mentre i diritti derivanti da contratti di trasporto si prescrivono in un anno.

5. La decadenza

La decadenza è un istituto distinto dalla prescrizione e comporta la perdita del diritto per il mancato esercizio entro un termine stabilito, senza possibilità di sospensione o interruzione. Si distingue in:

  • Decadenza legale, prevista direttamente dalla legge per ragioni di interesse generale o tutela di una parte debole.
  • Decadenza convenzionale, stabilita dalle parti in un contratto, ma non può rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.

Una volta scaduto il termine di decadenza, il diritto non può più essere esercitato in alcun modo.

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