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Diritto privato

Diritto privato. Il riassunto completo.

Dai principi alle applicazioni: fonti, soggetti, beni, obbligazioni, contratti, responsabilità, famiglia e successioni. Un percorso per capire, ripassare e prepararti all’esame.

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Capitolo 6 - I Soggetti del Rapporto Giuridico

1. Il Soggetto di Diritto

Un soggetto di diritto è colui al quale l’ordinamento giuridico riconosce diritti e doveri.

Sono soggetti di diritto le persone fisiche e gli enti. Fra questi vi sono persone giuridiche, come associazioni riconosciute e società di capitali, ma anche enti privi di personalità giuridica. L’azienda, invece, è il complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, non un soggetto di diritto.

Le Persone Fisiche

2. Capacità Giuridica

È la capacità di essere titolari di diritti e doveri.

Si acquista con la nascita e si perde con la morte.

Il concepito ha una tutela limitata: può ricevere diritti solo se nasce vivo.

3. Limitazioni della Capacità Giuridica

La capacità giuridica generale non va confusa con la capacità di agire. L’interdizione incide sull’esercizio autonomo dei diritti, non elimina la titolarità dei diritti della persona. Eventuali incapacità giuridiche speciali riguardano specifici rapporti previsti dalla legge.

4. Capacità di Agire

È la capacità di esercitare i propri diritti in modo autonomo.

Si acquista con la maggiore età (18 anni).

5. Incapacità di Agire e Misure di Protezione

Le categorie tradizionali di incapacità assoluta e relativa riguardano la capacità di agire, cioè il compimento autonomo degli atti, non la capacità giuridica. Vanno lette insieme alle eccezioni e alle misure di protezione previste dalla legge.

Incapacità assoluta

Minori e interdetti giudiziali sono soggetti a un regime di rappresentanza legale per gli atti patrimoniali, con le eccezioni previste dalla legge. La denominazione tradizionale di incapacità assoluta non significa che ogni loro atto sia nullo o che siano privi di diritti.

  1. Minorenni (art. 2 c.c.):

    Il minore non ha in generale la piena capacità di agire. Per il matrimonio l’art. 84 c.c. consente al tribunale di autorizzare chi abbia compiuto sedici anni, per gravi motivi e dopo gli accertamenti previsti: il solo consenso dei genitori non basta.

  2. Interdetti (art. 414 c.c.) [tutore-interdetto]:

    L’interdizione giudiziale può essere pronunciata, quando necessaria per un’adeguata protezione, per abituale infermità di mente che renda incapaci di provvedere ai propri interessi. Opera la rappresentanza del tutore; l’art. 427 c.c. permette tuttavia di individuare atti di ordinaria amministrazione che l’interdetto possa compiere senza intervento o con assistenza del tutore.

I contratti conclusi da chi è legalmente incapace di contrattare sono, in linea generale, annullabili ai sensi dell’art. 1425 c.c., non automaticamente nulli. Occorre sempre verificare il tipo di atto e le regole specifiche applicabili.

Incapacità relativa

L’incapacità relativa limita la capacità di agire: il soggetto conserva autonomia per alcuni atti, mentre per altri occorrono assistenza e, nei casi previsti, autorizzazione. Non è una capacità giuridica ridotta.

  1. Inabilitati (art. 415 c.c.): assistenza del curatore.

    L’inabilitazione può riguardare l’infermo di mente il cui stato non sia tanto grave da giustificare l’interdizione e gli altri casi dell’art. 415 c.c., fra cui prodigalità o abuso abituale di alcolici o stupefacenti con grave pregiudizio economico. Non coincide con una temporanea incapacità di intendere o di volere, disciplinata dall’art. 428 c.c. L’inabilitato compie autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione; per gli altri operano le tutele previste dalla legge.

  1. Minori emancipati (artt. 390 e 394 c.c.).

    Il minore autorizzato a sposarsi è emancipato di diritto con il matrimonio. Può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione; per gli altri atti si applicano assistenza del curatore e autorizzazioni secondo l’art. 394 c.c. Non esiste un’autonoma ordinanza di emancipazione svincolata dal matrimonio.

  1. Atti della vita quotidiana e regole specifiche.

    Gli acquisti quotidiani non costituiscono una categoria autonoma di incapacità relativa. La loro disciplina dipende dal soggetto, dal tipo di atto e dalle eventuali regole di rappresentanza e protezione: non basta il modesto valore a escludere ogni problema di validità.

In sintesi:

  • Incapacità assoluta, nella terminologia tradizionale: prevale la rappresentanza legale, salve le eccezioni previste. Non ne deriva la nullità automatica di ogni atto; per i contratti rileva in generale l’annullabilità.
  • Incapacità relativa: La persona può compiere alcuni atti giuridici, ma ha una capacità limitata, e in alcuni casi, tali atti possono essere annullabili se non eseguiti con la supervisione di un curatore o altre garanzie.

6. Rappresentanza Legale e Tutela

  1. I genitori o tutori rappresentano i minori o incapaci nelle decisioni legali:

    • I minori sono coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, ossia i 18 anni. Fino a quella data, i genitori (o, in alcuni casi, un tutore) li rappresentano legalmente in tutte le decisioni riguardanti i loro diritti e doveri, inclusi contratti e altre questioni legali.

    • Quando un minore è coinvolto in una situazione legale, i genitori agiscono per suo conto, in quanto il minore non è considerato capace di prendere decisioni legali da solo.
  1. Il curatore assiste le persone inabilitate senza sostituirle completamente:

    • L'inabilitazione riguarda persone che, pur avendo la capacità di agire, sono limitate nel loro esercizio di alcune facoltà legali, per esempio a causa di una malattia mentale o di un disordine che ne compromette parzialmente la capacità di intendere e di volere.

    • In questi casi, il giudice può nominare un curatore, che ha il compito di assistere la persona inabilitata nelle sue decisioni legali. Tuttavia, la persona inabilitata mantiene una parte della sua autonomia, e il curatore non la sostituisce completamente. Il curatore la affianca e la aiuta a prendere decisioni che riguardano atti giuridici, ma non può sostituirsi completamente alla persona nel compiere quegli atti.

7. Sede della Persona, Morte e Scomparsa

- Residenza:

  • La residenza è il luogo in cui una persona ha la sua abituale dimora. È il luogo dove una persona vive stabilmente e in modo continuativo. La residenza è un concetto legato al fatto che una persona vi soggiorni con una certa stabilità, anche se non necessariamente per tutta la vita. Può essere il luogo in cui si trova la propria casa principale o la propria vita quotidiana.
  • Legge: Secondo l'art. 43 del Codice Civile italiano, la residenza è il luogo in cui una persona ha la propria dimora abituale.

- Domicilio:

  • Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Non è necessariamente il luogo dove la persona vive, ma quello dove risiede stabilmente o dove si concentrano le sue attività e le sue principali preoccupazioni.
  • Differenza rispetto alla residenza: Il domicilio può essere diverso dalla residenza. Per esempio, una persona può vivere abitualmente in una città (residenza), ma scegliere di stabilire il proprio domicilio in un'altra città, magari per motivi di lavoro o affari.

- Domicilio legale:

  • Il domicilio legale è il luogo indicato dalla legge dove una persona viene considerata "domiciliata" per effetti giuridici. È spesso utilizzato in situazioni legate alla legge, come nel caso di una persona che, pur vivendo altrove, è considerata domiciliata nel luogo in cui ha la propria sede legale o per motivi giuridici particolari.
  • Esempio: Se una persona ha una sede legale per attività professionali, il domicilio legale può essere stabilito in quella sede, anche se la persona fisicamente risiede altrove.

- Domicilio elettivo:

  • Il domicilio elettivo è un luogo che una persona sceglie liberamente come domicilio, anche se non coincide con la residenza. Viene "eletto" per motivi specifici, come la gestione di pratiche legali o burocratiche.
  • Esempio: Una persona può eleggere un domicilio legale in un'altra città per una causa legale o per motivi di lavoro, anche se la sua residenza è un’altra.

- Dimora:

  • La dimora è un concetto più ampio rispetto alla residenza o al domicilio. Indica il luogo dove una persona si trova temporaneamente, senza che vi abbia una residenza stabile. È quindi un luogo di soggiorno che può essere di breve durata.
  • Differenza con residenza e domicilio: La dimora non implica la stabilità della residenza e non comporta la creazione di un "centro di interesse" come il domicilio. Una persona può trovarsi in una dimora in vacanza, per motivi di lavoro, o per una visita temporanea.

    La morte estingue la capacità giuridica e apre la successione.

    La scomparsa e assenza si verificano quando una persona è irreperibile per lungo tempo.

    La morte presunta viene dichiarata dal tribunale dopo 10 anni di assenza, permettendo l’apertura dell’eredità.

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