Capitolo 47 - I Contratti di Alienazione di Beni
1. La vendita
La vendita è un contratto a effetti reali, poiché determina il trasferimento immediato della proprietà di un bene o di un diritto in cambio di un prezzo (art. 1470 c.c.). Può riguardare beni mobili, immobili, diritti reali e crediti. Essendo un contratto consensuale (fase della conclusione del contratto), si perfeziona con il semplice accordo tra le parti, senza necessità della consegna del bene.
Tuttavia, esistono vendite a effetti obbligatori, in cui il venditore si impegna a trasferire la proprietà in un momento successivo, ad esempio subordinando il passaggio di proprietà al pagamento integrale del prezzo.
Le principali figure di vendita a effetti obbligatori sono:
Vendita di cose future: riguarda beni non ancora esistenti (es. un mobile da costruire, pesci da pescare). La proprietà si trasferisce quando il bene viene a esistenza. Se il venditore non adempie con la dovuta diligenza, è responsabile per inadempimento. Se il bene non si realizza, il contratto si scioglie per impossibilità sopravvenuta (emptio rei speratae), salvo che l'acquirente abbia assunto il rischio (emptio spei), caso in cui resta obbligato a pagare.
Vendita di cosa altrui: il venditore si obbliga a procurare la proprietà al compratore. Se ci riesce, il trasferimento avviene automaticamente. Se fallisce, è inadempiente e deve risarcire i danni. Se il compratore ignorava che il bene appartenesse a terzi, può chiedere la risoluzione e il risarcimento, salvo che il venditore non gli trasferisca la proprietà nel frattempo.
Vendita di cose generiche: riguarda beni individuati solo nel genere (es. 1000 litri di benzina). Il trasferimento avviene solo con la loro individuazione, che può avvenire per accordo tra le parti, modalità stabilite contrattualmente o consegna al vettore.
Vendita alternativa: l’oggetto del contratto è un bene da scegliere tra più opzioni (es. un quadro o un'auto). Il trasferimento si realizza con la scelta, che ha natura negoziale perché determina l’oggetto dell’obbligazione.
Un'altra tipologia è la vendita con riserva di proprietà, trattata separatamente, che ha anch’essa effetti obbligatori.
2. Le obbligazioni del venditore
Secondo l’art. 1476 «le obbligazioni principali del venditore» sono: consegnare la cosa al compratore, fargliene acquistare la proprietà, garantirlo contro l’«evizione» di terzi e per i vizi della cosa.
- Consegna della cosa: il venditore deve consegnare la cosa nello stato in cui si trovava al momento della vendita.
- Garanzia per l’evizione: Se un terzo rivendica con successo il bene per un diritto preesistente, il venditore deve non solo risarcire il danno, ma anche restituire il prezzo pagato e le spese sostenute dall'acquirente, salvo patto contrario (art. 1483 c.c.).
- Garanzia per vizi occulti: il venditore è responsabile dei difetti occulti della cosa venduta che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano il valore. L’acquirente può chiedere la risoluzione del contratto (azione redibitoria) o la riduzione del prezzo (azione estimatoria).
Il termine per denunciare un difetto/vizio del bene è fissato a 8 giorni. L’azione si prescrive in 1 anno dalla consegna del bene, anche se il vizio è stato denunciato in tempo.
- Tuttavia, per i beni destinati al consumo il Codice del Consumo prevede per i consumatori un termine più lungo: il venditore è responsabile per 2 anni dalla consegna, e il difetto va denunciato entro 60 giorni dalla scoperta (salvo che il venditore abbia riconosciuto il difetto).
3. Le obbligazioni del compratore
- Pagamento del prezzo: che va effettuato nel luogo e nei termini fissati dal contratto e, in mancanza, nel momento e nel luogo di consegna della cosa. Salva l’ipotesi di prezzi imposti per legge, il prezzo è liberamente fissato dalle parti e, trattandosi di elemento essenziale, la mancata determinazione dovrebbe comportare la nullità del contratto.
- Ricezione della cosa: l’acquirente deve accettare la consegna del bene, salvo il caso in cui presenti vizi.
4. Tipi particolari di vendita
- Vendita di cose mobili: include la garanzia di buon funzionamento, specifica per beni che necessitano di una prova di efficienza (es. elettrodomestici).
- Vendita di beni mobili al consumatore: regolata dal Codice del Consumo, assicura la conformità del bene alle aspettative dell’acquirente.
- Vendita con riserva di proprietà: il venditore rimane proprietario fino al pagamento completo del prezzo.
- Vendita di immobili: richiede la forma scritta e la trascrizione nei registri immobiliari.
- Vendita con patto di riscatto: il venditore si riserva il diritto di riacquistare il bene entro un termine stabilito.
- Vendita a rate: Considerata “vendita obbligatoria” in quanto il trasferimento della proprietà non avviene al momento del consenso, ma solo al pagamento dell’ultima rata.
- Vendita di cosa futura o di cosa altrui: In questi casi il trasferimento della proprietà avviene in un momento diverso dal consenso, configurandosi nuovamente come una vendita obbligatoria.
- Vendita di beni di genere: La vendita non ha effetti immediati fino a quando il bene non viene specificamente individuato (ad esempio, “le mele” in generale non diventano oggetto della vendita finché non ne si sceglie una determinata qualità o quantità).
- Vendita su campione (art. 1522 c.c.): Si tratta di una tipologia particolare in cui il venditore espone un campione e il contratto si perfeziona sulla base della conformità del bene consegnato al campione mostrato.
5. Garanzie, Difetti e Tempi di Reclamo
- Garanzie sui Beni Immobili e Mobili
- Beni Immobili: Quando si vende un immobile e il prezzo non viene interamente pagato, l'ordinamento prevede una forma di tutela a favore del venditore. In particolare, il venditore può iscrivere un'ipoteca legale sull’immobile venduto, che garantisce il pagamento del prezzo residuo. L'ipoteca serve a proteggere il credito del venditore, consentendogli di agire sull'immobile se il compratore non paga.
- Beni Mobili: Per i beni mobili, invece, non esiste una garanzia automatica simile. Questo perché manca un sistema di registri pubblici che consenta di rendere opponibili ai terzi eventuali vincoli o garanzie sul bene mobile. Pertanto, una tutela analoga deve essere appositamente pattuita tra le parti, ad esempio con il patto di riservato dominio.
6. Evizione
L’evizione si verifica quando l’acquirente viene privato, in tutto o in parte, del bene acquistato a causa di diritti preesistenti di terzi (ad esempio, se il bene era di un altro e il vero proprietario ne rivendica la proprietà).
- Se l’evizione è parziale (cioè riguarda solo una parte del bene o un diritto limitato), il compratore può:
Richiedere la risoluzione del contratto se la perdita è grave.
- Oppure ottenere una riduzione del prezzo se la perdita è meno rilevante.
In entrambi i casi, la scelta dipende dalla gravità del pregiudizio subito.
6. Il contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.) è un accordo con cui una parte (somministrante) si impegna a fornire all’altra (somministrato) beni o servizi in modo periodico o continuativo, dietro pagamento di un corrispettivo.
Caratteristiche principali:
- È un contratto di durata, cioè non si esaurisce con una singola prestazione, ma si protrae nel tempo.
- Può riguardare sia beni (es. fornitura di acqua, energia, carburante) sia servizi (es. manutenzione, abbonamenti a piattaforme digitali).
- Può contenere clausole di esclusiva, che vincolano il somministrato a rifornirsi solo dal somministrante o viceversa.
Un esempio pratico è il contratto tra un ristorante e un fornitore di bevande, in cui il ristorante riceve periodicamente bottiglie di vino in base alle proprie esigenze.