Capitolo 51 – I Contratti di Credito e di Garanzia
1. Il Mutuo
Contratto in cui il mutuante consegna al mutuatario una determinata quantità di denaro (o beni fungibili) e questi si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.).
Caratteristiche:
- Contratto reale: si perfeziona con la consegna del denaro.
- Di norma oneroso: il mutuatario paga interessi, salvo diversa volontà (art. 1815 c.c.).
- Mutuo di scopo: alcune norme impongono una destinazione vincolata della somma.
- Obbligo di restituzione: se non è pattuito un termine, lo stabilisce il giudice.
- Tasso usurario: vietato dalla legge; se il tasso pattuito è usurario, il mutuatario non deve pagare alcun interesse.
2. Cessione dei Crediti d’Impresa
Trasferimento del credito da un’impresa a un altro soggetto (cessionario), spesso un intermediario finanziario o una banca.
Tipologie:
- Factoring: cessione sistematica di crediti, anche futuri, per garantire liquidità all’impresa cedente.
- Cartolarizzazione: operazione finanziaria in cui crediti vengono trasformati in titoli negoziabili sul mercato.
Opponibilità ai terzi: la cessione è efficace solo se notificata al debitore o se questi l’accetta.
3. La Fideiussione
Contratto con cui il fideiussore garantisce l’adempimento dell’obbligazione di un debitore verso il creditore (art. 1936 c.c.).
Caratteristiche:
- Accessorietà: se l’obbligazione principale è nulla, la fideiussione è inefficace.
- Obbligo di pagamento: il fideiussore può opporre al creditore le stesse eccezioni del debitore.
- Clausola “solve et repete”: in alcune fideiussioni (es. bancarie), il fideiussore deve pagare senza eccepire nulla prima.
- Fideiussione solidale: il creditore può agire direttamente contro il fideiussore senza dover prima escutere il debitore principale.
4. Contratto Autonomo di Garanzia e Lettera di Patronage
Contratto autonomo di garanzia:
- Il contratto autonomo di garanzia (o garanzia a prima richiesta) è un contratto atipico nato nella pratica del commercio internazionale.
- Diverso dalla fideiussione perché non è accessorio all’obbligazione principale.
- Serve a garantire un pagamento senza possibilità di opposizione da parte del garante: chi garantisce deve pagare subito (“a prima richiesta”), anche se il debito principale è nullo o invalido. Dopo il pagamento, il garante potrà farsi rimborsare dal debitore garantito.
- Il garante deve pagare indipendentemente dall’esistenza del debito originario.
- Questa autonomia tra garanzia e debito principale può però creare abusi (es. il creditore chiede il pagamento al garante anche se ha già ricevuto il denaro dal debitore). Per limitare questi rischi si è discusso della possibilità di fermare il pagamento invocando la mala fede del creditore (la cosiddetta exceptio doli generalis).
Lettera di patronage:
- Diversa è la lettera di patronage, che è una dichiarazione con cui una società madre assicura che controllerà la società debitrice e cercherà di farle rispettare i suoi impegni.
- Non crea un vero obbligo di garanzia, cioè la società madre non è obbligata a pagare il debito della controllata. Tuttavia, se la società madre non mantiene gli impegni dichiarati, il creditore può chiedere il risarcimento dei danni.
5. L’Anticresi
L’anticresi è il contratto con cui il debitore (o un terzo) consegna un immobile al creditore come garanzia: il creditore ne percepisce i frutti (es. affitti) imputandoli agli interessi e poi al capitale del credito (art. 1960).
Caratteristiche:
- È uno scambio tra godimento di capitale e godimento del fondo, tipico di economie agricole, oggi raro.
- Il contratto deve essere scritto e trascritto per valere contro i terzi; ha una durata massima di 10 anni.
- È vietato il patto commissorio: il creditore non può diventare automaticamente proprietario dell'immobile in caso di mancato pagamento (art. 1963).