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Diritto privato

Diritto privato. Il riassunto completo.

Dai principi alle applicazioni: fonti, soggetti, beni, obbligazioni, contratti, responsabilità, famiglia e successioni. Un percorso per capire, ripassare e prepararti all’esame.

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Capitolo 51 – I Contratti di Credito e di Garanzia

1. Il Mutuo

Contratto in cui il mutuante consegna al mutuatario una determinata quantità di denaro (o beni fungibili) e questi si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.).

Caratteristiche:

  • Contratto reale: si perfeziona con la consegna del denaro.
  • Di norma oneroso: il mutuatario paga interessi, salvo diversa volontà (art. 1815 c.c.).
  • Mutuo di scopo: alcune norme impongono una destinazione vincolata della somma.
  • Obbligo di restituzione: se non è pattuito un termine, lo stabilisce il giudice.
  • Tasso usurario: vietato dalla legge; se il tasso pattuito è usurario, il mutuatario non deve pagare alcun interesse.

2. Cessione dei Crediti d’Impresa

Trasferimento del credito da un’impresa a un altro soggetto (cessionario), spesso un intermediario finanziario o una banca.

Tipologie:

  • Factoring: cessione sistematica di crediti, anche futuri, per garantire liquidità all’impresa cedente.
  • Cartolarizzazione: operazione finanziaria in cui crediti vengono trasformati in titoli negoziabili sul mercato.

Opponibilità ai terzi: la cessione è efficace solo se notificata al debitore o se questi l’accetta.

3. La Fideiussione

Contratto con cui il fideiussore garantisce l’adempimento dell’obbligazione di un debitore verso il creditore (art. 1936 c.c.).

Caratteristiche:

  • Accessorietà: se l’obbligazione principale è nulla, la fideiussione è inefficace.
  • Obbligo di pagamento: il fideiussore può opporre al creditore le stesse eccezioni del debitore.
  • Clausola “solve et repete”: in alcune fideiussioni (es. bancarie), il fideiussore deve pagare senza eccepire nulla prima.
  • Fideiussione solidale: il creditore può agire direttamente contro il fideiussore senza dover prima escutere il debitore principale.

4. Contratto Autonomo di Garanzia e Lettera di Patronage

Contratto autonomo di garanzia:

  • Il contratto autonomo di garanzia (o garanzia a prima richiesta) è un contratto atipico nato nella pratica del commercio internazionale.
  • Diverso dalla fideiussione perché non è accessorio all’obbligazione principale.
  • Serve a garantire un pagamento senza possibilità di opposizione da parte del garante: chi garantisce deve pagare subito (“a prima richiesta”), anche se il debito principale è nullo o invalido. Dopo il pagamento, il garante potrà farsi rimborsare dal debitore garantito.
  • Il garante deve pagare indipendentemente dall’esistenza del debito originario.
  • Questa autonomia tra garanzia e debito principale può però creare abusi (es. il creditore chiede il pagamento al garante anche se ha già ricevuto il denaro dal debitore). Per limitare questi rischi si è discusso della possibilità di fermare il pagamento invocando la mala fede del creditore (la cosiddetta exceptio doli generalis).

Lettera di patronage:

  • Diversa è la lettera di patronage, che è una dichiarazione con cui una società madre assicura che controllerà la società debitrice e cercherà di farle rispettare i suoi impegni.
  • Non crea un vero obbligo di garanzia, cioè la società madre non è obbligata a pagare il debito della controllata. Tuttavia, se la società madre non mantiene gli impegni dichiarati, il creditore può chiedere il risarcimento dei danni.

5. L’Anticresi

L’anticresi è il contratto con cui il debitore (o un terzo) consegna un immobile al creditore come garanzia: il creditore ne percepisce i frutti (es. affitti) imputandoli agli interessi e poi al capitale del credito (art. 1960).

Caratteristiche:

  • È uno scambio tra godimento di capitale e godimento del fondo, tipico di economie agricole, oggi raro.
  • Il contratto deve essere scritto e trascritto per valere contro i terzi; ha una durata massima di 10 anni.
  • È vietato il patto commissorio: il creditore non può diventare automaticamente proprietario dell'immobile in caso di mancato pagamento (art. 1963).
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