Capitolo 49 - I Contratti di Prestazione d’Opera
1. L’appalto
È il contratto con cui un committente affida a un appaltatore, in cambio di un corrispettivo in denaro, l’esecuzione di un'opera o la prestazione di un servizio (art. 1655 c.c.).
Caratteristiche principali:
- L'appaltatore agisce come imprenditore, organizzando mezzi e gestendo il rischio.
- È distinto:
Dal contratto d’opera (eseguito con lavoro personale, senza organizzazione imprenditoriale).
- Dalla vendita di cosa futura (se l’opera è standardizzata; è appalto se è su progetto del committente).
- Rischio a carico dell’appaltatore: Se l’opera diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il committente paga solo la parte utile eventualmente realizzata (art. 1672).
Varianti al progetto:
- Il committente può chiedere modifiche entro certi limiti, pagando eventuali aumenti di prezzo (art. 1661).
Fiducia nell’appaltatore:
- Il subappalto è vietato senza consenso (art. 1656).
- Il contratto può sciogliersi per morte dell’appaltatore se era determinante la sua persona (art. 1674).
- Il committente può recedere liberamente, ma deve indennizzare l’appaltatore (art. 1671).
2. Esecuzione dell’appalto e diritti delle parti
Durante l’esecuzione:
- Il committente può controllare l’avanzamento e intimare adeguamenti, pena la risoluzione (art. 1662).
Conclusione:
- Collaudo finale: se il committente accetta senza riserve, l’opera si considera accettata (art. 1665).
Garanzia dell’appaltatore:
- Deve eliminare difformità e vizi dell'opera.
- Il committente deve denunciarli entro 60 giorni dalla scoperta; la garanzia si prescrive in 2 anni (artt. 1667-1668).
- Se i vizi rendono l’opera inutilizzabile, il committente può chiedere la risoluzione.
Garanzia decennale:
- Per opere immobiliari (es. edifici), l’appaltatore risponde di rovina o gravi difetti fino a 10 anni (art. 1669), con denuncia entro 1 anno dalla scoperta.
Prezzo dell'appalto:
- Se non stabilito, può essere determinato dal giudice (art. 1657).
- Revisione del prezzo possibile se i costi aumentano/diminuiscono oltre il 10% (art. 1664).
Contatti con altre figure:
- Subfornitura (se l'appaltatore dipende economicamente dal committente).
- Somministrazione (prestazioni periodiche).
- Norme sulla vendita di beni di consumo (se l'oggetto sono beni destinati al consumo).
3. Il contratto d’opera
Una persona si obbliga, con lavoro prevalentemente proprio e senza subordinazione, a compiere un’opera o un servizio per un corrispettivo (art. 2222).
Differenze principali dall’appalto:
- Manca l'organizzazione imprenditoriale.
- Il lavoratore è spesso un artigiano o un piccolo imprenditore.
Garanzia e rischio:
- Simile all’appalto: denuncia dei vizi entro 8 giorni, prescrizione in 1 anno (art. 2226).
Contratto d’opera intellettuale
Oggetto: Prestazioni professionali tipiche (medico, avvocato, commercialista).
Caratteristiche:
- Obbligazione di mezzi, non di risultato: il professionista deve solo usare la diligenza media (art. 1176, comma 2).
- Responsabilità limitata a dolo o colpa grave in casi di speciale difficoltà (art. 2236).
Compenso:
- Determinato liberamente (non più fissato da tariffe obbligatorie).
Recesso:
- Il cliente può sempre recedere.
- Il professionista solo per giusta causa (art. 2237).
Altri obblighi:
- Obbligo di polizza assicurativa (art. 9 d.lgs. 1/2012).
- Obbligo di esecuzione personale della prestazione, salvo aiuti consentiti (art. 2232).
Società tra professionisti:
- Ora sono ammesse società tra professionisti, superando il principio tradizionale dell’intuitus personae.
4. Il trasporto
Definizione:
- Contratto in cui il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro (art. 1678).
Disciplina:
- Oltre al codice civile, i trasporti sono regolati da:
Codice della navigazione (marittimi e aerei).
- Leggi speciali (trasporti ferroviari, postali, servizi di linea).
- Le norme del codice civile hanno valore solo residuale, se non derogate da norme speciali (art. 1680).
5. Il deposito.
Il deposito è il contratto con cui il depositante consegna al depositario una cosa mobile perché la custodisca e la restituisca (art. 1766 c.c.). Il depositario non può usarla né affidarla a terzi senza consenso (art. 1770 c.c.). È un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della cosa, e attribuisce al depositario solo la detenzione, non il possesso. Possono essere oggetto del deposito solo cose mobili o universalità di mobili. Il deposito si presume gratuito, salvo accordi diversi o circostanze particolari (art. 1767 c.c.).
Le obbligazioni del depositario sono essenzialmente due:
- Custodire la cosa con l’ordinaria diligenza, ossia con la diligenza richiesta dalle concrete circostanze e dal tipo di bene oggetto del contratto (art. 1768).
- Restituire la cosa «non appena il depositante la richieda», salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario (art. 1771); analogamente, anche il depositario «può chiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa», salvo diverso accordo (art. 1771).
Il diritto alla restituzione nasce dal contratto di deposito e non dalla proprietà del bene, che può anche spettare ad altri: il depositario non può pretendere che il richiedente provi di essere proprietario, salvo alcuni obblighi di avviso (artt. 1777-1779).
Collegata a tali obbligazioni è la responsabilità del depositario per il deterioramento o la perdita della cosa: egli è liberato solo se prova «un fatto a lui non imputabile» (art. 1780). Dovrà quindi dimostrare sia il fatto specifico che ha causato il danno sia l’impossibilità di evitarlo con l’ordinaria diligenza, configurandosi una ordinaria ipotesi di responsabilità contrattuale (art. 1218).
Deposito irregolare
Dal deposito regolare va distinto il deposito irregolare, che ha ad oggetto denaro o altre cose fungibili: qui il depositario acquisisce la proprietà della cosa e può utilizzarla, restando obbligato a restituire una uguale quantità di cose della stessa specie e qualità (art. 1782). Esempi di deposito irregolare sono:
- la cauzione (deposito cauzionale) versata dal conduttore al locatore;
- il deposito bancario su libretto di risparmio (art. 1834).
In questi casi, il deposito svolge anche funzioni diverse:
- di garanzia (simile al pegno);
- di finanziamento (per le banche, che raccolgono risparmio).
Per il deposito bancario, la legge prevede l’applicabilità delle norme relative al mutuo (art. 1782, comma 2).
6. Il deposito in albergo
Il deposito in albergo costituisce un sottotipo del contratto di deposito e riguarda:
- albergatori,
- gestori di case di cura, carrozze letto, stabilimenti balneari, pubblici spettacoli, impianti sportivi (artt. 1783-1786).
Questi soggetti hanno l’obbligo accessorio di custodia dei beni dei clienti. La loro responsabilità si distingue:
- Responsabilità illimitata per le cose consegnate o rifiutate senza giustificato motivo (artt. 1784-1785);
- Responsabilità limitata a 100 volte il prezzo giornaliero dell’alloggio per le cose semplicemente portate in albergo (art. 1783, comma 2), salvo colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari (art. 1785-bis).
Non è possibile limitare o escludere pattiziamente la responsabilità dell’albergatore (art. 1785-quater).
7. Il deposito nei magazzini generali
Il deposito nei magazzini generali riguarda operatori professionali che depositano merci in locali specializzati (artt. 1787 ss.).
Elemento caratteristico:
- rilascio della fede di deposito (titolo rappresentativo delle merci, trasferibile mediante girata);
- rilascio della nota di pegno (costituisce un pegno sulle merci a favore del creditore pignoratizio, mediante girata e consegna).
Le merci possono essere:
- distinte individualmente,
- oppure depositate «alla rinfusa» (si acquisisce una quota di comproprietà sulle merci).
I magazzini generali rispondono per perdita o avaria delle merci salvo prova di caso fortuito, natura delle cose o difetti dell’imballaggio (art. 1787).