Capitolo 61 - I Rapporti Patrimoniali
Il capitolo 61 analizza la regolamentazione giuridica dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il regime dei beni e le varie opzioni disponibili per la gestione del patrimonio familiare.
Il capitolo evidenzia come il diritto patrimoniale della famiglia sia basato su principi di equità, solidarietà e protezione economica, lasciando ai coniugi margine di scelta per adattare la gestione del patrimonio alle proprie esigenze.
1. Il regime patrimoniale della famiglia
Il regime patrimoniale della famiglia riguarda le regole che disciplinano l’acquisto, la gestione e l’amministrazione dei beni tra i coniugi. Il principio di base è la contribuzione ai bisogni della famiglia, che è considerata un obbligo primario e inderogabile.
2. La comunione legale
È il regime patrimoniale applicato automaticamente in mancanza di diversa convenzione tra i coniugi (art. 159 c.c.). La comunione legale implica la comproprietà dei beni acquistati durante il matrimonio, con l’obiettivo di garantire equità tra i coniugi e riconoscere anche il contributo del lavoro domestico.
Oggetto della comunione:
- Gli acquisti effettuati dai coniugi durante il matrimonio.
- Le aziende create e gestite da entrambi.
- Gli utili e gli incrementi di aziende appartenenti a uno solo dei coniugi, ma gestite da entrambi.
- I redditi di lavoro e i frutti dei beni personali, se non consumati al momento dello scioglimento della comunione (cd. "comunione de residuo").
Non rientrano nella comunione:
- I beni posseduti prima del matrimonio.
- I beni ricevuti per successione o donazione.
- I beni di uso personale e professionale.
- Le somme ottenute per risarcimento del danno alla persona.
3. Amministrazione e scioglimento della comunione
L’amministrazione della comunione spetta:
- Disgiuntamente a ciascun coniuge per gli atti di ordinaria amministrazione.
- Congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione (es. vendita di immobili).
La comunione si scioglie in caso di:
- Separazione, divorzio o annullamento del matrimonio.
- Dichiarazione di assenza o morte presunta di un coniuge.
- Fallimento di un coniuge.
- Cambio di regime patrimoniale tramite convenzione.
4. Le convenzioni matrimoniali
I coniugi possono stipulare convenzioni matrimoniali per modificare il regime patrimoniale, scegliendo tra:
- Comunione convenzionale (variazione della comunione legale).
- Separazione dei beni (ciascun coniuge mantiene la proprietà esclusiva dei beni acquistati).
- Fondo patrimoniale (destinazione di beni a protezione della famiglia).
Le convenzioni devono essere redatte per iscritto e registrate per avere effetto nei confronti dei terzi.
5. Il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è uno strumento che vincola determinati beni ai bisogni della famiglia. I beni in esso inclusi non possono essere venduti o ipotecati senza il consenso di entrambi i coniugi e l’autorizzazione del giudice se ci sono figli minori.
6. L’impresa familiare
L’impresa familiare è un’azienda individuale nella quale collaborano membri della famiglia dell’imprenditore. È disciplinata dall’art. 230-bis c.c. e garantisce ai familiari partecipanti:
- Diritto al mantenimento proporzionato alla condizione economica familiare.
- Partecipazione agli utili e agli incrementi.
- Diritto di prelazione in caso di cessione.