Capitolo 38 - La rappresentanza
Il Capitolo 38 analizza il fenomeno della rappresentanza, ovvero il potere di un soggetto di agire in nome e per conto di un altro.
1. Il fenomeno della sostituzione nell’attività giuridica
In ambito giuridico, un soggetto può delegare ad altri il potere di compiere atti giuridici che lo riguardano.
La rappresentanza si distingue dal concetto generale di sostituzione nell’attività giuridica, che include anche altre ipotesi come la gestione di affari altrui o la curatela.
2. La rappresentanza
- La rappresentanza è il potere attribuito a un rappresentante di compiere atti giuridici con effetti diretti nella sfera del rappresentato.
- Può essere:
Legale, se prevista dalla legge (es. genitori per i figli minori).
- Volontaria, se conferita con un atto negoziale (es. procura).
3. La rappresentanza indiretta o interposizione gestoria
Il rappresentante agisce in nome proprio, ma per conto del rappresentato.
Gli effetti del contratto ricadono inizialmente sul rappresentante, che poi li trasferisce al rappresentato tramite un nuovo atto.
Tipico esempio: il mandatario senza rappresentanza.
4. La procura
- Definizione: Atto con cui il rappresentato conferisce il potere di rappresentanza.
- Tipologie:
Generale: riguarda tutti gli atti di amministrazione.
- Speciale: riguarda uno specifico affare.
- La procura può essere revocata in qualsiasi momento.
5. Vizi della volontà e stati soggettivi
Se la volontà del rappresentante è viziata (errore, dolo, violenza), il contratto può essere annullato.
Rileva lo stato soggettivo del rappresentante, non del rappresentato.
6. Conflitto di interessi
Il rappresentante non può agire contro gli interessi del rappresentato.
Se lo fa, il contratto può essere annullato se il rappresentato dimostra il danno subito.
7. Rappresentanza senza potere
Se un soggetto agisce senza potere di rappresentanza, l’atto è inefficace.
Il rappresentato può convalidarlo con una ratifica successiva.
Se non ratificato, il falso rappresentante risponde verso il terzo per il danno subito.
8. Il contratto per persona da nominare
Il contraente può riservarsi il diritto di nominare successivamente un terzo che assumerà gli effetti del contratto.
La nomina deve avvenire nei termini stabiliti, altrimenti il contratto resta valido tra i contraenti originari.
9. La cessione del contratto
Un contraente può trasferire la propria posizione contrattuale a un terzo, con il consenso dell’altra parte.
Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi del cedente.
10. Il subcontratto
È un nuovo contratto derivato da uno precedente, senza sostituzione del contraente originario.
Es.: un inquilino può sublocare l’immobile senza cedere il contratto di locazione.