Capitolo 53 – I Contratti di Composizione delle Liti
1. La Transazione
La transazione è un contratto con cui due parti pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una futura, facendo reciproche concessioni (art. 1965 c.c.). La sua funzione è quella di evitare le incertezze, le lungaggini e i costi di un processo.
Caratteristiche principali
- Reciprocità dei sacrifici: entrambe le parti devono rinunciare a qualcosa. Se una parte cede interamente alle richieste dell’altra senza ottenere nulla in cambio, non si tratta di una transazione ma di una mera rinuncia.
- Effetti novativi: in alcuni casi, la transazione può estinguere il precedente rapporto giuridico e crearne uno nuovo. Ad esempio, se il compratore restituisce un bene difettoso e ne riceve uno nuovo con prezzo ridotto, la transazione ha valore di novazione (art. 1976 c.c.).
- Limiti alla transazione: La transazione, per essere valida, deve avere ad oggetto diritti disponibili, cioè di cui le parti possono liberamente disporre (es. crediti patrimoniali, risarcimenti). Non può riguardare obblighi familiari, diritti della persona, o rapporti illeciti.
Esempio di diritto indisponibile non transazionabile:
Supponiamo che:
- Due coniugi separati vogliano "transigere" sull’obbligo di mantenimento dei figli minori, stabilendo che uno non dovrà più pagare nulla in cambio di una somma una tantum o di altri accordi tra le parti.
Questo accordo è illecito e non valido come transazione, perché:
- Il diritto al mantenimento del minore è un diritto indisponibile: non può essere oggetto di rinuncia, patteggiamento o compromesso tra le parti.
- Neppure l’accordo delle parti può derogare a questo diritto, che è protetto dall’ordine pubblico e dalla legge.
Altro esempio: contratto illecito
Immagina che:
- Due soggetti abbiano stipulato un contratto per la vendita di sostanze stupefacenti.
- Successivamente, vogliano transigere sulla quantità da consegnare o sul prezzo.
Anche in questo caso la transazione non è valida, perché:
- Deriva da un contratto illecito, contrario alla legge e all’ordine pubblico.
- Non si possono regolare con una transazione diritti che non sono legalmente tutelabili.
- Forma: di regola, la transazione richiede la forma scritta per fini probatori, ma per i diritti reali su immobili è richiesta ad substantiam (=necessaria per la validità) (art. 1350 c.c.).
- Impugnabilità: non può essere annullata per errore di diritto o per lesione (artt. 1969-1970 c.c.), ma può essere annullata per errore di fatto, dolo o violenza (artt. 1972-1975 c.c.).
2. Il Compromesso
Il compromesso è un contratto con cui le parti decidono di affidare la soluzione di una controversia a giudici privati, detti arbitri (art. 806 c.p.c.). A differenza della transazione, dove le parti risolvono direttamente la lite con un accordo negoziale, nel compromesso si non evita il giudizio, ma si sceglie di sostituire il giudice ordinario con arbitri.
L'accordo compromissorio:
- può essere contenuto in un contratto autonomo, in forma scritta a pena di nullità;
- oppure può essere inserito come clausola compromissoria all’interno di un altro contratto, indicando il nome degli arbitri o i criteri per nominarli (art. 807 ss. c.p.c.).
Gli arbitri decidono con un lodo arbitrale, che ha efficacia di sentenza (art. 824-bis c.p.c.) e, una volta reso esecutivo con decreto del giudice, può essere eseguito forzatamente come una sentenza vera e propria. Poiché l’arbitrato sostituisce la giurisdizione ordinaria, la legge regola in modo dettagliato procedura e impugnazioni del lodo (artt. 810-831 c.p.c.).
Arbitrato irrituale
Accanto all’arbitrato ordinario, esiste anche l’arbitrato irrituale, dove la controversia è decisa da un arbitro senza seguire le norme del codice di procedura civile. La decisione:
- non ha efficacia di sentenza,
- ma ha valore negoziale, come se fosse un contratto concluso tra le parti.
L’arbitro irrituale è simile all’arbitratore (art. 1349 c.c.), ossia quel terzo incaricato di determinare un elemento del contratto.
L’arbitrato irrituale è spesso previsto negli statuti associativi, ad esempio con il ricorso ai probiviri (=uomini onesti) per risolvere internamente le controversie tra associati.
3. Il Negozio di Accertamento
Il negozio di accertamento ha la funzione di precisare l’assetto di rapporti giuridici incerti tra le parti, senza creare, modificare o estinguere diritti (art. 1321 c.c.).
Differenze rispetto ad altri atti giuridici
- Non è un contratto dispositivo: non modifica i rapporti tra le parti, ma li accerta con effetto vincolante.
- Si distingue dalla confessione: mentre la confessione riguarda fatti e può essere impugnata solo per errore di fatto o violenza, il negozio di accertamento riguarda diritti e può essere impugnato per qualsiasi vizio della volontà.
- Efficacia probatoria: è simile alla ricognizione di debito (art. 1988 c.c.), che fa presumere l’esistenza del debito ma non impedisce la prova contraria.
Tuttavia, vi sono dubbi sulla sua ammissibilità generale, poiché potrebbe sottrarre la controversia alla giurisdizione ordinaria.
4. La Cessione dei Beni ai Creditori
La cessione dei beni ai creditori è un contratto in cui il debitore incarica i creditori di liquidare i suoi beni per soddisfare i loro crediti (art. 1977 c.c.).
Caratteristiche
- Evita il processo esecutivo: come la transazione evita il processo di cognizione, la cessione evita l’esecuzione forzata.
- Forma scritta: richiesta a pena di nullità.
- Perdita del potere di disposizione: il debitore non può più disporre dei beni ceduti, ma ne mantiene la proprietà e può controllarne la gestione.
- Non libera automaticamente il debitore: salvo diverso accordo, la cessione è fatta pro solvendo, non pro soluto, il che significa che il debitore resta obbligato per l’eventuale parte non soddisfatta.
- Mandato in rem propriam: il mandato conferito ai creditori è irrevocabile, salvo il caso in cui il debitore paghi integralmente il debito.
Nella pratica, questo strumento è poco usato perché:
- È difficile ottenere il consenso di tutti i creditori.
- Il debitore non viene liberato completamente, precludendogli accesso a nuovi finanziamenti.
5. La Crisi da Sovraindebitamento e l’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
Il codice civile prevede la possibilità di comporre le crisi debitorie tramite accordi negoziali tra debitore e creditori, ma nella pratica questo strumento è poco utilizzato per due motivi:
- è difficile ottenere il consenso di tutti i creditori;
- il debitore resta obbligato finché non paga tutti i debiti, impedendogli di ripartire.
Per superare questi limiti, la legge n. 3/2012 ha introdotto strumenti per favorire la composizione della crisi da sovraindebitamento e consentire, in certi casi, la liberazione definitiva dai debiti (esdebitazione).
Chi può accedervi
Solo soggetti che non possono accedere alle procedure fallimentari: privati cittadini, piccoli imprenditori, enti non commerciali. Per sovraindebitamento si intende un duraturo squilibrio tra debiti e patrimonio liquidabile.
Strumenti previsti
Accordo di ristrutturazione dei debiti
- Il debitore propone un piano ai creditori: prevede pagamento parziale e/o dilazionato, con eventuali garanzie.
- Il piano può includere:
cessione del patrimonio a un gestore per la liquidazione;
- cessione di beni o crediti futuri.
- Il piano è valutato da un organismo di composizione della crisi, che ne attesta la fattibilità.
- Se approvato da creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, viene omologato dal tribunale e diventa obbligatorio per tutti.
- Comporta la sospensione di prescrizioni e procedimenti esecutivi.
- L’accordo può essere annullato (in caso di dolo) o risolto (per inadempimento o impossibilità).
Liquidazione del patrimonio
- Alternativa all’accordo.
- Procedura concorsuale vera e propria, gestita da un liquidatore sotto controllo del giudice.
- Il liquidatore redige inventario, stato passivo e piano di liquidazione.
- Alla fine, se il debitore è persona fisica e meritevole, il giudice può concedere la esdebitazione → i crediti insoddisfatti diventano definitivamente inesigibili.