Capitolo 46 - I Singoli Contratti
1. Disciplina dei «contratti in generale» e disciplina dei «singoli contratti»
Il Codice Civile regola sia i contratti in generale sia i singoli contratti nominati, cioè quelli espressamente disciplinati per la loro importanza economica o frequenza. Alcuni contratti, come quelli di società, lavoro subordinato (Libro V) e convenzioni matrimoniali (Libro I), sono regolati in altre parti del Codice o da leggi speciali (es. factoring, il contratto di viaggio). A ogni contratto si applicano sia le norme generali sia quelle specifiche; in caso di contrasto prevale la disciplina speciale (principio di lex specialis derogat legi generali).
Classificazione dei Contratti
I contratti contenuti nel Codice Civile non sono raggruppati per categorie in senso tassonomico, ma sono ordinati
secondo criteri storici e logici. Noi, per comodità, possiamo raggrupparli in categorie funzionali, distinguendo ad
esempio:
• Contratti di prestazione d’opera (compresi quelli intellettuali)
• Contratti d’appalto
• Contratti di godimento dei beni (locazione, comodato)
• Contratti relativi a operazioni finanziarie (mutuo, cessione dei crediti)
2. Interessi concreti, interpretazione e qualificazione dei contratti
L'interpretazione dei contratti deve considerare non solo le norme giuridiche, ma anche gli interessi concreti delle parti e il contesto economico in cui il contratto è stato concluso. La qualificazione del contratto riveste un ruolo essenziale per stabilire la disciplina applicabile. Essa consiste nel determinare la natura e il contenuto del contratto, superando la denominazione attribuita dalle parti e basandosi sull'assetto oggettivo degli interessi coinvolti. L'aspetto centrale è la volontà comune delle parti, emersa dall'accordo, piuttosto che le etichette utilizzate. La qualificazione si basa sulla causa concreta dell'atto, associandolo a un tipo negoziale specifico (come vendita, appalto, locazione). In alcuni casi, l'analisi può portare a escludere l'appartenenza a uno schema tradizionale, identificando invece un contratto atipico o misto.
3. L’interpretazione del contratto (art. 1362 - art. 1371)
L’interpretazione segue criteri stabiliti dal Codice Civile, tra cui:
Interpretazione letterale: il significato delle parole utilizzate nel contratto.
Interpretazione sistematica: considerazione dell’intero testo e del contesto. Ogni clausola va letta in relazione alle altre, per garantire una coerenza interna e una visione complessiva dell'accordo.
Buona fede: il contratto deve essere interpretato tenendo conto dell'intento comune delle parti, oltre che del rispetto reciproco e dell'equità. La buona fede implica agire in maniera leale e collaborativa, evitando comportamenti opportunistici o contrari agli interessi condivisi delle parti.
4. Qualificazione giuridica, contratto e operazione economica
Il contratto non va valutato solo formalmente, ma considerando anche l’operazione economica sottostante. Ad esempio, un leasing, pur essendo un contratto di locazione con opzione d’acquisto, nella sostanza funziona come un finanziamento. Analogamente, il “preliminare a effetti anticipati” si ha quando prestazioni normalmente eseguibili dopo la stipula definitiva vengono realizzate subito, come nel caso della consegna di un fondo promesso in vendita che l’acquirente può già utilizzare o edificare, con la possibilità di pagare in parte o in toto il prezzo.
In questi casi occorre valutare se il contratto sia, in realtà, definitivo (con un atto pubblico successivo che ne rafforza gli effetti senza aggiungerne altri) o se resti un preliminare, attribuendo al compratore solo diritti di credito e non il possesso pieno del bene (impedendo, per esempio, l’usucapione), pur consentendo al venditore di richiedere la restituzione del fondo in futuro.
Anche un’offerta di vendita accettata per iscritto, pur sembrando un contratto definitivo, potrebbe non tutelare adeguatamente le parti: l’offerente perderebbe il diritto di proprietà senza certezza di incasso, mentre l’acquirente si troverebbe obbligato a pagare senza garanzie sull’integrità o sulla trascrizione del bene. Per proteggere meglio gli interessi, è preferibile qualificare tale accordo come preliminare di compravendita.
Pertanto, la natura giuridica dell’operazione deve essere valutata in modo complessivo, considerando il testo contrattuale, il comportamento delle parti, il contesto economico e gli interessi reali, per identificare correttamente la causa effettiva dell’operazione.
5. Causa e tipo del contratto
Il rapporto tra causa e tipo contrattuale è oggetto di dibattito. La causa è stata definita come la "funzione economico-sociale" del contratto, ma alcuni studiosi criticano questa impostazione, sostenendo che essa confonde due concetti distinti:
La causa concreta, cioè la funzione effettiva e specifica del singolo contratto stipulato dalle parti, che è il vero requisito essenziale richiesto dalla legge.
Il tipo contrattuale, ovvero il modello astratto previsto dalla legge per certe operazioni economiche, che ha una propria funzione o scopo generale sempre lecito e meritevole di tutela.
Mentre il tipo contrattuale non può essere privo di causa o avere una causa illecita, ciò può accadere per la causa concreta di un singolo contratto, ad esempio se esso persegue un fine illecito o solo simile a quello del tipo contrattuale adottato.
Oggi prevale l’idea che la causa da considerare come requisito essenziale sia quella concreta, cioè la ragione pratica della specifica operazione negoziale. Tuttavia, parte della giurisprudenza continua a riferirsi alla causa come funzione economico-sociale generale. In ogni caso, ciò che conta è valutare in concreto se la funzione perseguita dalle parti sia meritevole di tutela, senza confondere la funzione astratta del tipo contrattuale con la causa effettiva del singolo contratto.