Aggiornamento normativo del 14 settembre 2026. Rivisti organi societari, responsabilità dei sindaci, OPA, voto delle quotate e scissione mediante scorporo. Fonti: legge 35/2025, d.lgs. 88/2025 e d.lgs. 47/2026. I richiami storici sono distinti dalla disciplina attuale.
TIPOLOGIE DI IMPRENDITORI
1) GRANDI DISTINZIONI
- Piccolo imprenditore / imprenditore non piccolo (profilo dimensionale-organizzativo)
- Imprenditore agricolo / imprenditore commerciale (natura dell’attività)
A ciascuna categoria corrispondono regole diverse (pubblicità, scritture contabili, assoggettabilità a procedure, ecc.).
PICCOLO IMPRENDITORE (ART. 2083 C.C.)
1) CHI È
Sono piccoli imprenditori:
- coltivatori diretti del fondo
- artigiani
- piccoli commercianti
- chi esercita l’attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e familiare
La chiave è la prevalenza del lavoro personale/familiare rispetto all’organizzazione dei fattori produttivi (sia lavoro che capitale).
2) POSIZIONE INTERMEDIA
Il piccolo imprenditore si colloca tra:
- lavoratore autonomo (organizzazione minima o assente)
- imprenditore “ordinario” non piccolo (organizzazione prevalente)
Schema:
- se manca organizzazione: prestatore d’opera/lavoratore autonomo
- se prevale lavoro proprio e familiare: piccolo imprenditore
- se prevale organizzazione (capitale, struttura, personale): imprenditore non piccolo
La qualifica dipende sempre dalle modalità concrete dell’attività.
L’ARTIGIANO (LEGGE QUADRO 443/1985 - quadro perché fissa i cardini inderogabili)
La legge quadro dell’artigianato definisce l’artigiano come soggetto che:
- svolge personalmente l’attività
- è titolare e responsabile dell’impresa
- presta lavoro in modo prevalente (spesso anche manuale)
Nota di sistema: essere “artigiano” secondo la legge speciale non coincide automaticamente con essere “piccolo imprenditore” ex art. 2083. In caso di organizzazione e dimensioni rilevanti, può risultare artigiano ma non piccolo imprenditore in senso civilistico.
IMPRESA MINORE (CODICE DELLA CRISI, Art. 2)
1) NOZIONE
L’“impresa minore” è una categoria autonoma del Codice della crisi, rilevante soprattutto per delimitare l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale e l’accesso agli strumenti del sovraindebitamento. Non coincide con il “piccolo imprenditore” dell’art. 2083 c.c.: le due nozioni rispondono a finalità e criteri diversi.
Requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, che devono ricorrere congiuntamente:
- attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la domanda, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
- ricavi annui non superiori a 200.000 euro nel medesimo periodo;
- debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
Rapporto con il piccolo imprenditore:
- la qualifica di impresa minore si determina esclusivamente verificando congiuntamente le soglie del CCII, non in base alla prevalenza del lavoro proprio o familiare prevista dall’art. 2083 c.c.;
- la nozione civilistica di piccolo imprenditore e quella concorsuale di impresa minore devono quindi essere accertate separatamente, senza ricavare automaticamente l’una dall’altra.
IMPRESA FAMILIARE
L’impresa familiare è una particolare forma di impresa individuale disciplinata dall’art. 230-bis del codice civile, introdotta con la riforma del diritto di famiglia del 1975, con l’obiettivo di tutelare i familiari che collaborano stabilmente nell’attività dell’imprenditore senza essere né soci né dipendenti.
Si ha impresa familiare quando il titolare di un’impresa individuale si avvale in modo continuativo del lavoro dei propri familiari più stretti, cioè del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, e tra questi soggetti non esiste un diverso rapporto giuridico, come un contratto di lavoro subordinato o autonomo. Se, invece, tra l’imprenditore e il familiare è stato stipulato un contratto, si applica la relativa disciplina e non quella dell’impresa familiare.
Dal punto di vista giuridico, l’impresa familiare resta sempre un’impresa individuale. Questo significa che, nei rapporti con i terzi, l’unico imprenditore è il titolare: solo lui rappresenta l’impresa, solo lui conclude i contratti e solo lui risponde dei debiti con il proprio patrimonio. I familiari collaboratori non assumono la qualifica di imprenditori e non sono responsabili verso creditori, fornitori o banche.
Perché si possa parlare di impresa familiare, la collaborazione dei familiari deve essere stabile e continuativa, inserita nell’organizzazione dell’impresa o della famiglia. Non è sufficiente un aiuto occasionale o saltuario. Inoltre, è necessario che il rapporto si fondi sul legame familiare e non su un contratto.
La legge riconosce ai collaboratori familiari una serie di diritti, proprio per evitare che il loro lavoro venga sfruttato senza adeguata tutela. In primo luogo, essi hanno diritto al mantenimento da parte dell’imprenditore, in base alle condizioni economiche della famiglia e al tenore di vita. Il mantenimento riguarda i bisogni essenziali, come vitto, alloggio, vestiario e altre necessità personali.
In secondo luogo, i familiari hanno diritto a partecipare agli utili dell’impresa, agli incrementi dell’azienda e ai beni acquistati con gli utili non distribuiti. Questa partecipazione non è uguale per tutti, ma avviene in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Conta quindi il contributo effettivo di ciascun familiare all’attività.
Un altro diritto importante riguarda la partecipazione alle decisioni più rilevanti. I collaboratori familiari devono essere coinvolti nelle scelte fondamentali relative alla gestione dell’impresa, come gli indirizzi produttivi, gli investimenti principali, la cessazione dell’attività o le operazioni di straordinaria amministrazione. Queste decisioni devono essere prese a maggioranza, e ciascun familiare ha diritto a un voto, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Gli atti di ordinaria amministrazione restano invece di competenza esclusiva del titolare.
In caso di cessazione della collaborazione, di vendita dell’azienda o di scioglimento dell’impresa, il collaboratore ha diritto alla liquidazione della propria quota, calcolata in base alla sua partecipazione agli utili e agli incrementi. Il diritto alla partecipazione può essere trasferito solo a favore di altri familiari indicati dalla legge (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) e solo con il consenso di tutti gli altri collaboratori familiari (molto importante per capire che nell’impresa familiare le persone sono molto importanti).
La legge riconosce inoltre ai familiari il diritto di prelazione sull’azienda, cioè il diritto di acquistarla con preferenza rispetto a terzi, in caso di vendita o di divisione ereditaria. Questo serve a favorire la continuità dell’impresa all’interno della famiglia.
L’impresa familiare può esistere indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di attività: può riguardare imprese piccole o grandi, agricole o commerciali, artigiane o industriali. Ciò che conta è la presenza dei requisiti previsti dalla legge.
In applicazione dell’art. 37 della Costituzione, il lavoro della donna nell’impresa familiare è considerato equivalente a quello dell’uomo. Non sono ammesse discriminazioni nella partecipazione agli utili o nei diritti riconosciuti.
È importante distinguere l’impresa familiare da altre figure. Non è una società, perché i familiari non sono soci. Non è un rapporto di lavoro subordinato, perché manca la subordinazione. Non è un’impresa collettiva, perché il potere decisionale principale resta al titolare.
IMPRESA CONIUGALE
Con l’espressione “impresa coniugale” si descrivono situazioni nelle quali l’esercizio dell’impresa si intreccia con il regime di comunione legale tra coniugi. Non si tratta di un autonomo tipo societario né di un nuovo soggetto giuridico: occorre distinguere la titolarità e la gestione dell’impresa dagli effetti patrimoniali che gli artt. 177 e 178 c.c. collegano alla comunione.
L’art. 177 c.c. ricomprende nella comunione le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; quando l’azienda apparteneva a uno dei coniugi prima del matrimonio ma viene poi gestita da entrambi, la comunione riguarda gli utili e gli incrementi. È quindi decisivo accertare chi sia titolare dell’azienda, quando sia stata costituita e chi eserciti concretamente la gestione.
Quando invece l’impresa è esercitata individualmente da un solo coniuge, l’art. 178 c.c. prevede una disciplina diversa: i beni destinati all’esercizio dell’impresa costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente entrano nella comunione, se sussistono al momento dello scioglimento della stessa. Si parla, in questo senso, di comunione “de residuo”.
Queste situazioni vanno distinte dall’impresa familiare ex art. 230-bis c.c.: nell’impresa familiare la tutela nasce dalla collaborazione dei familiari nell’impresa di un titolare; nella comunione legale, invece, rilevano le regole patrimoniali matrimoniali relative all’azienda, agli utili e agli incrementi.
La gestione dei beni comuni segue le regole della comunione legale, mentre l’attività imprenditoriale e la rappresentanza verso i terzi devono essere ricostruite verificando chi esercita professionalmente l’impresa e in nome di chi vengono compiuti gli atti. Le due dimensioni - gestione della comunione e imputazione dell’attività d’impresa - non coincidono automaticamente.
Anche la responsabilità verso i terzi non può essere dedotta dalla sola intestazione formale dell’azienda a entrambi i coniugi. Occorre distinguere le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa, il soggetto cui l’attività è giuridicamente imputabile e le regole sulla responsabilità dei beni della comunione e dei beni personali previste dal diritto di famiglia. Non è quindi corretto affermare in via generale che la mera cointestazione comporti automaticamente la responsabilità personale illimitata di entrambi per ogni debito dell’impresa.
Lo scioglimento della comunione rende poi rilevante la distinzione tra beni già comuni, beni personali e beni destinati all’impresa che entrano nella comunione de residuo secondo l’art. 178 c.c. La divisione patrimoniale non modifica retroattivamente l’imputazione dei rapporti obbligatori sorti verso i terzi.
In conclusione, “impresa coniugale” è un’espressione descrittiva: per risolvere i problemi concreti bisogna tenere distinti titolarità dell’impresa, gestione dell’azienda, regime di comunione legale e responsabilità verso i terzi.
SOCIETÀ TRA CONIUGI (diversa dall’impresa coniugale)
Diversa è l’ipotesi in cui i coniugi decidano di esercitare insieme un’attività economica costituendo una vera e propria società prevista dal codice civile, come ad esempio una società semplice, una società in nome collettivo o una società a responsabilità limitata.
In questo caso il rapporto tra i coniugi non è disciplinato dalle regole della comunione legale dei beni, ma dalle norme proprie del tipo di società scelto. I coniugi assumono quindi la qualifica di soci e partecipano all’attività attraverso i conferimenti, condividendo utili e perdite secondo le regole societarie.
La società è inoltre un soggetto distinto dai singoli coniugi e opera nei rapporti con i terzi secondo la disciplina prevista per il tipo societario adottato.
In sintesi, mentre nell’impresa coniugale l’attività economica è collegata al regime patrimoniale del matrimonio, nella società tra coniugi i coniugi operano come soci all’interno di una vera e propria struttura societaria regolata dal diritto commerciale.
IMPRENDITORE AGRICOLO (ART. 2135 C.C.)
1) ATTIVITÀ AGRICOLE
È imprenditore agricolo, secondo l’art. 2135, chi esercita:
- coltivazione del fondo
- selvicoltura
- allevamento di animali (una volta c’era il bestiame che escludeva alcune categorie, ora è + esteso).
- attività connesse
Le attività agricole essenziali sono dirette allo sviluppo di un ciclo biologico vegetale o animale.
2) CICLO BIOLOGICO
Il secondo comma dice: "Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Il riferimento al ciclo biologico serve a delimitare l’area agricola: attività integralmente “artificiali” e scollegate dal ciclo biologico in senso tecnico non rientrano nel nucleo tipico dell’art. 2135.
3) ATTIVITÀ CONNESSE
Il terzo comma dell’art. 2135 c.c. chiarisce quali attività sono considerate connesse all’attività agricola.
In particolare, sono considerate attività agricole anche quelle svolte dallo stesso imprenditore agricolo che sono dirette a:
- la manipolazione,
- la conservazione,
- la trasformazione,
- la commercializzazione,
- la valorizzazione
dei prodotti ottenuti in misura prevalente dalla coltivazione del fondo, dal bosco o dall’allevamento degli animali.
Rientrano inoltre tra le attività connesse anche quelle dirette alla fornitura di beni o servizi, purché siano svolte mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda agricola normalmente impiegate nell’attività principale.
In questo ambito sono comprese, ad esempio:
- le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale;
- le attività di ricezione e ospitalità (come l’agriturismo), nei limiti previsti dalla legge.
Si parla di attività agricole “per connessione” quando un’attività, che di per sé non sarebbe agricola, viene considerata tale perché è strettamente collegata all’attività agricola principale.
Perché un’attività sia qualificata come agricola per connessione, devono essere presenti due requisiti fondamentali.
1) Connessione soggettiva
Significa che le due attività devono essere svolte dallo stesso soggetto.
Lo stesso imprenditore deve esercitare:
- l’attività agricola principale (coltivazione, allevamento, selvicoltura);
- l’attività ulteriore (trasformazione, vendita, servizi, ecc.).
Se le attività sono svolte da soggetti diversi, la connessione non esiste.
Esempio: Un agricoltore che coltiva uva e produce vino nella propria azienda. Se invece l’uva viene venduta a un’altra impresa che fa il vino, non c’è connessione.
2) Connessione oggettiva (criterio della prevalenza)
Significa che l’attività ulteriore deve utilizzare prevalentemente:
- i prodotti dell’azienda agricola, oppure
- le risorse e le attrezzature dell’azienda stessa.
Il termine “prevalentemente” è decisivo: vuol dire in misura maggiore rispetto a quelli acquistati all’esterno.
Se prevalgono prodotti o mezzi esterni, l’attività perde il carattere agricolo e diventa commerciale.
Esempi:
Caso agricolo per connessione: Un coltivatore produce marmellate usando soprattutto la propria frutta.
Caso non agricolo: Un coltivatore produce marmellate usando soprattutto frutta comprata da altri. Nel secondo caso manca la prevalenza dei prodotti propri, quindi l’attività è commerciale.
4) CRISI DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO
Tradizionalmente, l’imprenditore agricolo gode di un regime più favorevole rispetto all’imprenditore commerciale.
In particolare, egli non è soggetto allo statuto dell’imprenditore commerciale (art. 2195 e segg.) e quindi:
- non è obbligato all’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ma in una sezione speciale;
- non è tenuto, in linea generale, alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile;
- non è normalmente assoggettato alla liquidazione giudiziale, il cui presupposto soggettivo riguarda l’imprenditore commerciale non minore; resta però pienamente inserito nel sistema del Codice della crisi per gli strumenti compatibili con la sua qualifica.
Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non è corretto considerare l’imprenditore agricolo come soggetto estraneo alle procedure di regolazione della crisi. L’art. 1 CCII include espressamente l’attività agricola nell’ambito di applicazione del Codice e l’art. 2 ricomprende l’imprenditore agricolo tra i soggetti in stato di sovraindebitamento quando versa in crisi o insolvenza.
In concreto l’imprenditore agricolo può accedere, ricorrendone i presupposti, alla composizione negoziata e agli strumenti previsti per i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, tra cui il concordato minore e la liquidazione controllata. Può inoltre utilizzare gli ulteriori strumenti che il CCII rende applicabili all’imprenditore non commerciale secondo i rispettivi presupposti. Non va quindi descritto come soggetto “non concorsuale”, ma come debitore assoggettato a un perimetro di strumenti diverso da quello dell’imprenditore commerciale non minore.
La differenza di disciplina non dipende da una generica idea di procedure “più leggere”, ma dai presupposti soggettivi stabiliti dal CCII per ciascuno strumento. Per l’esame è quindi essenziale distinguere l’esclusione ordinaria dalla liquidazione giudiziale dall’accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e del sovraindebitamento.
IMPRENDITORE COMMERCIALE E STATUTO DELL’IMPRESA
Si considera imprenditore commerciale colui che esercita una delle attività indicate dall’art. 2195 del codice civile.
In particolare, sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che svolgono:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni (attività di scambio e distribuzione);
- un’attività di trasporto, per terra, per acqua o per aria;
- un’attività bancaria o assicurativa (volute specificare perché si basano su contratti aleatori/rischiosi);
- attività ausiliarie delle precedenti, cioè attività che ne facilitano o ne rendono possibile lo svolgimento.
L’articolo precisa inoltre che, salvo diversa disposizione di legge, tutte le norme che fanno riferimento alle imprese e alle attività commerciali si applicano a queste categorie e ai soggetti che le esercitano.
Da questa disposizione si ricava, quindi, che è imprenditore commerciale chi svolge professionalmente una delle attività elencate dall’art. 2195, rientrando così nello statuto proprio dell’impresa commerciale.
In particolare, rientrano tra le attività commerciali l’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi non agricoli, l’attività intermediaria nella circolazione dei beni, l’attività di trasporto, quella bancaria e assicurativa e le attività ausiliarie delle precedenti.
Per attività industriale si intende ogni forma di produzione non agricola, sia materiale sia di servizi. Rientrano quindi le attività manifatturiere, estrattive, di trasformazione e, più in generale, le attività organizzate dirette alla produzione economica. Oggi non ha più rilievo significativo la teoria dell’imprenditore civile, perché si tende a ricondurre la maggior parte delle attività produttive nell’area commerciale, evitando zone prive di disciplina.
L’attività intermediaria nella circolazione dei beni si caratterizza per l’acquisto di un bene o di un diritto e per il successivo trasferimento a terzi. È il caso tipico del commerciante, del grossista o del supermercato. La nozione è interpretata in modo ampio e comprende tutte le attività sistematiche di scambio.
Le attività di trasporto, bancarie e assicurative sono considerate forme particolari di produzione di servizi e di intermediazione. Pur essendo sottoposte a regimi autorizzatori e a controlli pubblici, restano attività commerciali a tutti gli effetti.
Le attività ausiliarie sono quelle che servono a facilitare o rendere possibile lo svolgimento dell’attività commerciale principale. Rientrano in questa categoria gli agenti, i mediatori, i procacciatori d’affari e alcuni consorzi. La giurisprudenza adotta una concezione estensiva, includendo tutte le attività strumentali al commercio.
ATTIVITÀ COMERCIALE SVOLTA DA ENTI PUBBLICI / PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO
L’attività commerciale può essere svolta anche da enti pubblici, enti privati senza scopo di lucro e fondazioni, purché ricorrano i requisiti dell’attività d’impresa previsti dall’art. 2082 c.c., cioè l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Nel caso degli enti pubblici, l’attività economica può essere esercitata direttamente dall’ente oppure attraverso società partecipate; quando l’ente agisce con modalità tipiche dell’impresa sul mercato, è soggetto, per quella attività, alle regole del diritto commerciale, salvo eventuali discipline speciali. Lo stesso vale quando un ente pubblico partecipa come socio in una società: in questo caso opera come qualsiasi altro socio e la società è soggetta alle norme civilistiche e commerciali. Anche enti e fondazioni, pur avendo normalmente finalità ideali, culturali o sociali e non lucrative, possono svolgere attività economiche organizzate per finanziare i propri scopi istituzionali; se tale attività presenta i caratteri dell’impresa, essa viene considerata attività d’impresa e si applicano le relative norme, fermo restando che gli utili non possono essere distribuiti ma devono essere destinati al perseguimento delle finalità dell’ente. In questo modo l’ordinamento consente anche a soggetti pubblici o senza scopo di lucro di operare nel mercato, mantenendo però la distinzione tra finalità economica e finalità istituzionale.
Per quanto riguarda l’esercizio dell’impresa da parte di soggetti incapaci, la disciplina distingue tra continuazione e inizio di una nuova attività imprenditoriale. Il minore, l’interdetto e l’inabilitato non possono, in linea generale, iniziare autonomamente una nuova attività d’impresa. Tuttavia, è possibile che un’attività già esistente venga continuata nell’interesse del soggetto incapace, ad esempio nel caso in cui l’impresa sia stata ereditata. In queste situazioni è necessario l’intervento del giudice tutelare, che autorizza la prosecuzione dell’attività e vigila affinché essa sia gestita nell’interesse del soggetto incapace, generalmente tramite un tutore o un curatore.
Una disciplina parzialmente diversa riguarda il minore emancipato, il quale può essere autorizzato dal tribunale sia a continuare un’impresa già esistente sia a iniziarne una nuova, acquisendo così la capacità di compiere gli atti necessari all’esercizio dell’attività imprenditoriale. In questo caso l’emancipato può operare con maggiore autonomia, pur restando sottoposto a specifiche forme di controllo previste dall’ordinamento.
STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
L’imprenditore commerciale non piccolo è soggetto a uno statuto speciale, cioè a un insieme di norme che regolano in modo particolare la sua attività. Questo statuto riguarda soprattutto l’iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili, l’efficacia probatoria delle stesse e l’assoggettamento alle procedure concorsuali.
REGISTRO DELLE IMPRESE
Il registro delle imprese è tenuto presso le Camere di commercio ed è suddiviso in diverse sezioni. Nella sezione ordinaria si iscrivono gli imprenditori commerciali non piccoli e le società commerciali. Nella sezione speciale si iscrivono gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e altri soggetti particolari.
Tutti gli imprenditori sono soggetti all’iscrizione, ma non per tutti l’iscrizione produce gli stessi effetti. Per gli imprenditori iscritti nella sezione ordinaria, l’iscrizione ha efficacia di pubblicità legale dichiarativa, disciplinata dall’art. 2193 c.c.
In base a tale norma, i fatti per i quali la legge richiede l’iscrizione non sono opponibili ai terzi se non sono stati iscritti, salvo che l’imprenditore dimostri che il terzo ne era comunque a conoscenza. Dopo l’iscrizione, invece, l’ignoranza del fatto non può essere opposta dai terzi. Si crea così una presunzione legale di conoscenza.
Per lungo tempo l’iscrizione degli imprenditori agricoli aveva solo valore informativo. Con il d.lgs. 228/2001, anche per l’impresa agricola è stata riconosciuta l’efficacia di pubblicità legale. Oggi, quindi, sia l’impresa commerciale sia quella agricola beneficiano dell’opponibilità ai terzi derivante dall’iscrizione.
La cancellazione dal registro delle imprese non comporta automaticamente l’esclusione dalla possibilità di essere assoggettati a una procedura di liquidazione giudiziale. Anche dopo la cancellazione, infatti, se emergono situazioni di insolvenza riferibili al periodo in cui l’impresa era ancora operativa, può essere presentata un’istanza per l’apertura della procedura concorsuale entro i limiti temporali previsti dalla legge. In altre parole, la cancellazione dal registro non consente all’imprenditore di sottrarsi alle responsabilità derivanti dall’attività svolta.
SCRITTURE CONTABILI
Gli imprenditori commerciali non piccoli sono obbligati a tenere le scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile.
In particolare, devono tenere il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Devono inoltre conservare ordinatamente fatture e documenti relativi all’attività.
Il libro giornale deve contenere, giorno per giorno, le operazioni dell’impresa in ordine cronologico. L’inventario deve essere redatto all’inizio dell’attività e successivamente ogni anno e deve indicare non solo le attività e passività dell’impresa, ma anche quelle personali dell’imprenditore. Questo perché l’imprenditore risponde dei debiti con tutto il proprio patrimonio, in base all’art. 2740 c.c.
L’inventario si chiude con il bilancio, composto oggi da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Anche per l’imprenditore individuale, la corretta tenuta di tali strumenti è importante per il controllo della gestione e per la prevenzione della crisi.
Questa esigenza si collega all’art. 2086, comma 2, che impone assetti adeguati alle imprese collettive, e all’art. 3 del Codice della crisi, che richiede anche all’imprenditore individuale di adottare misure idonee a intercettare tempestivamente le difficoltà.
[Il d.lgs. n. 14 del 2019 ha inserito un nuovo secondo comma ai sensi del quale l’imprenditore collettivo è tenuto a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia:
- adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività esercitata;
- funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale
Inoltre, la medesima disposizione pone in capo all’imprenditore collettivo che abbia correttamente rilevato l’esistenza della crisi, l’obbligo di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti volti al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.]
VALORE PROBATORIO DELLE SCRITTURE CONTABILI
Le scritture contabili hanno anche valore di prova nei rapporti giuridici.
In base all’art. 2709 c.c., esse fanno prova contro l’imprenditore. Un terzo può utilizzarle contro di lui, senza poter selezionare solo le parti favorevoli. Anche se irregolari, le scritture possono essere utilizzate contro l’imprenditore, fermo restando che gravi irregolarità possono avere rilievo penale nelle procedure concorsuali.
L’art. 2710 c.c. prevede invece che le scritture regolarmente tenute possano fare prova a favore dell’imprenditore, ma solo nei rapporti tra imprenditori e solo per fatti inerenti all’esercizio dell’impresa.
L’art. 2711 c.c. disciplina infine l’esibizione delle scritture. La comunicazione integrale è ammessa solo in casi particolari, come lo scioglimento della società, la comunione dei beni o la successione. Negli altri casi, il giudice può ordinare l’esibizione parziale delle scritture rilevanti per la controversia.
LIQUIDAZIONE DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
L’imprenditore commerciale che non rientra nella categoria di impresa minore, in caso di insolvenza, è assoggettato alla liquidazione giudiziale prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’insolvenza consiste nell’incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. In presenza di tali presupposti, l’imprenditore può essere sottoposto a procedura concorsuale.
APPROFONDIMENTO: TUTELA DEL CREDITO E RECUPERO GIUDIZIALE
La tutela giudiziale del credito non segue una sequenza obbligatoria unica. Il creditore sceglie lo strumento in base alla natura del credito, ai documenti disponibili, all’urgenza e all’esistenza di un titolo esecutivo.
La diffida o messa in mora è spesso utile e, in alcuni casi, produce specifici effetti giuridici, ma non costituisce sempre un passaggio necessario prima di agire in giudizio. Se il credito è assistito da prova scritta idonea, il creditore può ricorrere direttamente al procedimento monitorio per ottenere un decreto ingiuntivo; in altri casi può essere necessario un ordinario giudizio di cognizione.
Il decreto ingiuntivo non diventa automaticamente esecutivo in ogni caso: occorre considerare l’eventuale provvisoria esecutorietà, la notificazione, il termine per l’opposizione e l’esito dell’eventuale giudizio di opposizione. L’esecuzione forzata può essere iniziata soltanto quando il creditore dispone di un titolo esecutivo e dopo gli ulteriori adempimenti richiesti dalla disciplina processuale, come la notificazione del precetto quando necessaria.
Lo schema “diffida → decreto ingiuntivo → esecuzione” è quindi soltanto uno dei percorsi possibili e non una procedura obbligatoria. La materia appartiene alla tutela del credito e al processo civile e va tenuta distinta dalla disciplina dell’impresa occulta.