Aggiornamento normativo del 14 settembre 2026. Rivisti organi societari, responsabilità dei sindaci, OPA, voto delle quotate e scissione mediante scorporo. Fonti: legge 35/2025, d.lgs. 88/2025 e d.lgs. 47/2026. I richiami storici sono distinti dalla disciplina attuale.
SOCIETÀ DI PERSONE
SOCIETÀ SEMPLICE
La società semplice ha per oggetto un’attività non commerciale. La disciplina comune applicabile a tutte le società di persone è in gran parte contenuta nelle norme dedicate alla società semplice, e alcune regole valgono anche per gli altri tipi.
Art. 2251 c.c. Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Se il conferimento ha per oggetto un bene immobile o un bene la cui natura richiede la forma scritta, questa è richiesta a pena di nullità. Se nessuno dei beni conferiti richiede forma scritta, il contratto di società semplice non richiede alcuna forma speciale e può costituirsi anche verbalmente o per fatti concludenti.
Il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, salvo patto diverso (art. 2252 c.c.). Quindi la regola generale è che le modifiche richiedono l’unanimità (regola tipica delle società di persone), anche se in alcuni casi può essere prevista la maggioranza.
Le società semplici sono centri autonomi di imputazione di diritti e obblighi: il titolare dell’attività non sono i soci, ma la società, anche se non è persona fisica né persona giuridica.
CONFERIMENTI NELLA SOCIETÀ SEMPLICE
Disciplina valida, con adattamenti, in tutti i tipi societari (nelle società di capitali vi sono ulteriori regole). Le regole sui conferimenti e sul patrimonio servono anche a tutelare i creditori, perché la società, nello svolgimento dell’attività, assume debiti e risponde con il proprio patrimonio.
I conferimenti sono uno degli obblighi dei soci (art. 2247 c.c.). I soci devono conferire quanto previsto dall’atto costitutivo. Se il contratto non dice nulla o manca del tutto, i soci conferiscono in parti uguali.
A seconda del tipo di conferimento, si applicano discipline diverse.
Conferimento di denaro o di beni
I conferimenti possono assumere diverse forme. In primo luogo vi è il conferimento in denaro, che rappresenta la forma più semplice e frequente: il socio versa una somma di denaro alla società, che entra direttamente a far parte del patrimonio sociale. Oltre al denaro, è possibile conferire beni, sia mobili sia immobili. In questo caso il bene può essere conferito in proprietà oppure in godimento.
Se il bene è conferito in proprietà, diventa parte del patrimonio della società e nei rapporti tra socio e società si applicano, per analogia, le regole della compravendita: il rischio del perimento del bene passa alla società. Se invece il bene è conferito in godimento, il socio ne mantiene la proprietà e concede alla società solo il diritto di utilizzarlo; in questo caso si applica la disciplina della locazione e il rischio del perimento del bene rimane a carico del socio conferente. Questo principio è espresso dall’art. 2254 c.c., che stabilisce che per le cose conferite in proprietà la garanzia e il passaggio dei rischi seguono le norme sulla vendita, mentre per le cose conferite in godimento il rischio resta a carico del socio.
Art. 2255 c.c. - Conferimento di crediti
Un soggetto può diventare socio conferendo un credito verso un terzo. In tal caso, il creditore diventa la società (che riceve il conferimento): siamo di fronte a una cessione del credito.
Nel diritto comune, se le parti non stabiliscono nulla, vale la cessione pro soluto (il cedente non garantisce l’adempimento del debitore). Le parti possono però prevedere la cessione pro solvendo (il cedente garantisce l’adempimento: se il debitore non paga, il cessionario può rivalersi sul cedente).
Nella disciplina delle società di persone, la regola di default è la cessione pro solvendo: soluzione favorevole alla società e, indirettamente, ai creditori, perché rafforza la “qualità” del credito conferito.
Art. 2254 c.c. - Garanzia e rischi dei conferimenti. Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite; la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione. Tutti i conferimenti compongono il patrimonio della società.
Infine, nelle società di persone è possibile anche il conferimento d’opera o di servizi, che dà luogo alla figura del socio d’opera. In questo caso il socio non conferisce denaro o beni, ma la propria attività lavorativa o professionale a favore della società. Il socio d’opera partecipa agli utili della società secondo quanto stabilito dal contratto sociale, oppure, in mancanza di accordo, secondo criteri determinati dal giudice. Tuttavia, proprio perché il suo conferimento consiste in una prestazione personale e non in un apporto patrimoniale, il socio d’opera può porre problemi di tutela per i creditori, motivo per cui questa figura è ammessa solo nelle società di persone e non nelle società di capitali.
Tutti i conferimenti, qualunque sia la loro natura, confluiscono nel patrimonio sociale, che rappresenta la garanzia generale per i creditori della società.
AMMINISTRAZIONE
Nelle società di persone l’amministrazione è affidata ai soci, non necessariamente a tutti (diverso nelle società per azioni). Anche le società possono avvalersi di rappresentanti (es. institore), ma l’institore non va confuso con l’amministratore.
Nelle società di persone, la qualità di amministratore è collegata a quella di socio illimitatamente responsabile.
Responsabilità e rappresentanza
Art. 2267 c.c. I creditori sociali possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale, ma dei debiti sociali rispondono anche personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, anche gli altri soci.
Art. 2266 c.c. (potere rappresentativo) La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
La sequenza è: potere amministrativo, potere rappresentativo. All’esercizio del potere rappresentativo corrisponde responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Quindi rispondono sicuramente i soci amministratori che rappresentano la società. Inoltre, salvo patto contrario, rispondono anche gli altri soci.
MODALITÀ DI AMMINISTRAZIONE
Art. 2257 c.c. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. L’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.
Quindi anche nella società semplice è richiesta l’istituzione di assetti adeguati, compito degli amministratori.
Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore può compiere operazioni senza consenso degli altri (amministrazione disgiuntiva). Gli altri amministratori possono opporsi prima che l’operazione sia compiuta. Decide la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.
Se l’atto costitutivo non dispone nulla, tutti i soci sono amministratori e, quindi, illimitatamente responsabili.
Utili e maggioranza
Art. 2262 c.c. Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.
Art. 2263 c.c. Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato, si presumono eguali.
Se l’atto costitutivo prevede percentuali diverse, la maggioranza si calcola secondo tali percentuali. Il diritto di opposizione spetta solo ai soci amministratori.
Amministrazione congiuntiva
È l’altra modalità: può essere all’unanimità o a maggioranza (calcolata come sopra). È più “rigida” della disgiuntiva, ma la scelta dipende dal rapporto tra i soci.
Art. 2258 c.c. Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.
In regime congiuntivo, nessun amministratore può compiere da solo un atto, salvo il caso in cui dal mancato compimento derivi un danno alla società. In tal caso, il singolo amministratore può compiere l’operazione, ma dovrà provare che il danno sarebbe stato per la società e non personale.
È un potere-dovere e può generare responsabilità se non esercitato quando necessario.
Le modalità di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva possono essere utilizzate anche nella società a responsabilità limitata.
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI
Art. 2260 c.c. I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
Questa responsabilità non coincide con quella del socio: il socio risponde ai sensi dell’art. 2267 c.c. per i debiti sociali; se lo stesso soggetto è anche amministratore, può rispondere anche ai sensi dell’art. 2260 c.c., ma in quanto amministratore (responsabilità “interna” verso la società), non in quanto socio.
Tra gli adempimenti rientra anche l’operatività in caso di urgenza per evitare un danno alla società. Se la condotta degli amministratori arreca un danno alla società, tutti gli amministratori sono solidalmente responsabili, salvo che dimostrino l’assenza di colpa.
Come può l’amministratore dimostrare di essere esente da colpa?
- Nell’amministrazione disgiuntiva, opponendo il veto, anche se poi non prevale perché decide la maggioranza.
- Nell’amministrazione congiuntiva all’unanimità, compiendo l’atto individualmente quando è necessario per evitare un danno alla società (e il danno può derivare anche dal mancato compimento dell’atto). In questo caso, lo strumento per non essere coinvolti nella responsabilità è eseguire individualmente l’operazione urgente.
Gli amministratori sono responsabili verso la società e, in prospettiva, anche verso i creditori. Il codice civile non disciplina in modo espresso una responsabilità “diretta” verso i creditori per le società di persone come avviene nelle società di capitali, ma non c’è ragione di escludere che, in presenza di condotte dannose, possano emergere profili di responsabilità anche nei confronti dei creditori.
REVOCA DELL’AMMINISTRATORE
Il socio-amministratore può essere revocato. La revoca incide sulla carica di amministratore, ma non fa perdere la qualità di socio (da non confondere con il recesso del socio).
La disciplina varia a seconda che l’amministratore sia:
- nominato nel contratto sociale (atto costitutivo), oppure
- nominato con atto separato.
Se è nominato nel contratto sociale, la revoca è ammessa solo per giusta causa (scelta da i soci durante la nomina o dal giudice per il calcolo del giusto indennizzo). Inoltre, essendo una modifica dell’atto costitutivo, la revoca richiede l’unanimità salvo diversa clausola prevista dal contratto sociale.
Nelle società di persone non c’è spazio per un amministratore che non sia anche socio. Se un soggetto non socio svolge compiti gestori, la disciplina di riferimento tende a essere quella della rappresentanza commerciale (es. institore), non quella dell’amministratore.
Se invece l’amministratore è nominato con atto separato, trova applicazione la disciplina del mandato conferito da una pluralità di mandanti: anche qui la revoca richiede il consenso di tutti i mandanti. La differenza è che l’amministratore nominato con atto separato può essere revocato anche senza giusta causa, ma in tal caso può chiedere il risarcimento del danno, provando nesso causale tra revoca e danno subito.
Gli amministratori possono compiere tutte le operazioni necessarie all’attuazione dell’oggetto sociale, ma non operazioni estranee: il limite è sempre l’oggetto sociale.
SOCI NON AMMINISTRATORI: DIRITTO DI CONTROLLO
In una società di persone possono esserci soci non amministratori (es. l’atto costitutivo prevede che amministrino solo alcuni soci).
Questi soci:
- non possono opporre il veto (che spetta ai soci amministratori);
- possono beneficiare di una limitazione di responsabilità, ma solo se il patto limitativo è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei;
- hanno diritto di controllo sull’operato degli amministratori.
Art. 2261 c.c. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto al rendiconto al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
Questo diritto di controllo è funzionale anche a far valere la responsabilità degli amministratori.
Il “rendiconto” richiama il bilancio, ma la società semplice deve comunque rendicontare l’attività svolta, anche se non ragioniamo necessariamente in termini di scritture contabili civilistiche tipiche dell’impresa commerciale. Per alcuni tipi societari, invece, obblighi contabili possono esistere anche indipendentemente dall’attività svolta (ad esempio in base a discipline speciali o fiscali).
In funzione dell’art. 2086, comma 2, gli amministratori non devono solo gestire, ma anche istituire assetti adeguati orientati alla prevenzione della crisi. La società semplice non è assoggettabile a fallimento/liquidazione giudiziale perché ha per oggetto attività non commerciale.
PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE
Nelle società lucrative, utili e perdite devono essere ripartiti tra i soci.
Art. 2265 c.c. È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
È il divieto di patto leonino: eventuali clausole che escludono uno o più soci da utili o perdite sono nulle.
La ripartizione di utili e perdite non deve per forza coincidere con la partecipazione al capitale. Nel contratto sociale è possibile prevedere percentuali di utili e perdite diverse dalla percentuale di partecipazione al capitale.
Nel silenzio del contratto:
- utili e perdite si presumono proporzionali ai conferimenti;
- se il valore dei conferimenti non è determinato, si presumono uguali.
Per il socio d’opera, se la quota non è determinata, la fissa il giudice secondo equità.
Art. 2263 c.c. Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato, esse si presumono eguali. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume determinata la partecipazione alle perdite.
RAPPORTI TRA SOCIETÀ E TERZI: RAPPRESENTANZA
Le società di persone non sono persone giuridiche, ma sono centri autonomi di imputazione di diritti e obblighi. Nei rapporti con i terzi, è essenziale la rappresentanza.
Art. 2266 c.c. La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’art. 1396.
Quindi la società ha bisogno di rappresentanti per acquistare diritti, assumere obbligazioni e stare in giudizio. Di regola, gli amministratori (che sono soci) hanno anche il potere rappresentativo (potere di firma). Nel silenzio del contratto sociale, gestione e rappresentanza seguono lo stesso modello: tutti i soci sono amministratori e tutti hanno potere di firma.
Le parti possono anche prevedere regole di rappresentanza diverse da quelle della gestione.
Per revoche e modifiche del potere rappresentativo si richiama l’art. 1396 c.c. (“mezzi idonei”), norma di diritto comune. Storicamente era coerente perché la società semplice non era soggetta a pubblicità. Oggi, quando la società semplice è titolare di impresa agricola, la pubblicità nel registro delle imprese diventa centrale, quindi il richiamo ai “mezzi idonei” tende a essere assorbito dalla logica della pubblicità legale.
CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO
Il creditore particolare del socio non è creditore della società, ma di un socio.
Art. 2270 c.c. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
Quindi può:
- rivalersi sugli utili spettanti al socio debitore;
- compiere atti conservativi sulla quota;
- se gli altri beni del debitore sono insufficienti, chiedere la liquidazione della quota, che comporta l’uscita del socio.
Questa possibilità può penalizzare i creditori sociali perché la liquidazione della quota impoverisce il patrimonio sociale.
BENEFICIO DI ESCUSSIONE NELLA SOCIETÀ SEMPLICE
Art. 2268 c.c.
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Questo implica che il creditore sociale può agire anche direttamente contro il socio illimitatamente responsabile, ma il socio può invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando beni sociali aggredibili. Se il patrimonio sociale è insufficiente, il creditore potrà rivolgersi ai soci illimitatamente responsabili.
OBBLIGAZIONI ANTERIORI ALL’INGRESSO DEL NUOVO SOCIO
Art. 2269 c.c. Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio.
ESCLUSIONE DI DIRITTO DEL SOCIO
Se un creditore particolare ottiene la liquidazione della quota, il socio viene escluso.
Art. 2288 c.c. È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270.
Questa esclusione automatica si contrappone alle esclusioni “volontarie”, che richiedono una decisione degli altri soci al verificarsi di determinate circostanze (cause che da sole non producono esclusione, se non seguite dalla volontà degli altri soci).
MORTE DEL SOCIO
Art. 2284 c.c. Salvo diversa disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
Alla morte di un socio si aprono quindi tre scenari:
- liquidazione della quota agli eredi, e prosecuzione dell’attività tra i soci superstiti;
- scioglimento della società, se la presenza del socio defunto era essenziale o i superstiti lo preferiscono;
- continuazione con gli eredi, solo se gli eredi acconsentono.
Se gli eredi entrano in società, diventano soci e quindi, come regola, rispondono anche delle obbligazioni sociali anteriori, circostanza che può disincentivarli dall’entrare.
Qui può emergere un attrito con la disciplina successoria: le clausole del contratto sociale che “predeterminano” effetti legati alla morte devono essere lette con attenzione, per non sconfinare in patti successori vietati. Inoltre, in ambito successorio è diverso essere chiamati all’eredità ed essere eredi: per diventare eredi serve l’accettazione. L’accettazione con beneficio d’inventario mira a tenere separate le masse patrimoniali, ma la qualità di socio illimitatamente responsabile comporta una responsabilità ampia che può confliggere, sul piano pratico, con quella logica di separazione.
RECESSO DEL SOCIO
Art. 2285 c.c. Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi. Se il socio recede per giusta causa, il termine di tre mesi non deve essere rispettato.
Il recesso è una scelta unilaterale del socio. Il legislatore consente l’uscita:
- liberamente, nelle società a tempo indeterminato (o “per la vita” di un socio), con preavviso minimo di tre mesi;
- nei casi previsti dal contratto sociale;
- per giusta causa, senza necessità di rispettare il preavviso.
Gli effetti del recesso non si producono con la comunicazione, ma con il decorso del termine di preavviso. Durante il preavviso il socio resta socio.
Quando il recesso diventa efficace, la società deve liquidare al socio una somma di denaro pari al valore della quota, calcolata sulla situazione patrimoniale al momento dello scioglimento del rapporto.
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
Art. 2289 c.c. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto disposto dall’art. 2270, il pagamento della quota deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Punti chiave:
- la prestazione dovuta è solo una somma di denaro (non beni in natura);
- il valore è determinato guardando alla situazione patrimoniale nel giorno dello scioglimento del rapporto;
- il socio (o gli eredi) partecipa anche agli utili o perdite delle operazioni in corso;
- il pagamento va fatto entro sei mesi, salvo l’ipotesi dell’art. 2270.
ESCLUSIONE DEL SOCIO
Art. 2286 c.c. L’esclusione può avvenire per:
- gravi inadempienze degli obblighi di legge o del contratto sociale;
- interdizione o inabilitazione del socio;
- condanna a pena che importa interdizione (anche temporanea) dai pubblici uffici.
Ulteriori ipotesi collegate ai conferimenti:
- il socio d’opera o chi ha conferito il godimento di una cosa può essere escluso per sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera o per perimento della cosa non imputabile agli amministratori;
- il socio obbligato a trasferire la proprietà di una cosa può essere escluso se la cosa perisce prima che la proprietà sia acquistata dalla società.
Qui il punto è che l’esclusione non richiede sempre un inadempimento “colpevole”: può dipendere anche da fatti sopravvenuti.
Collegamento al regime dei rischi (art. 2254): il perimento produce effetti diversi a seconda che il conferimento sia in proprietà o in godimento, e a seconda che l’effetto traslativo si sia già prodotto.
ESCLUSIONE DI DIRITTO
Art. 2288 c.c. È escluso di diritto:
- il socio nei cui confronti sia stata aperta o estesa la liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi;
- il socio nei cui confronti un creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota ex art. 2270.
PROCEDURA DI ESCLUSIONE
Art. 2287 c.c. La decisione di esclusione è presa a maggioranza dei soci e ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso.
Non è richiesto un modello assembleare formale, salvo diversa previsione del contratto sociale.
Caso dei due soli soci: l’esclusione non può essere decisa “a maggioranza”, quindi è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro socio, che deve provare i presupposti (es. grave inadempienza). Se uno dei due soci viene escluso, resta un solo socio: deve essere ripristinata la pluralità entro sei mesi, altrimenti la società deve sciogliersi.
RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE
Art. 2290 c.c. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Quindi il socio uscente resta responsabile per le obbligazioni sorte prima dello scioglimento del suo rapporto sociale.
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Lo scioglimento non significa fine immediata, ma avvio della fase di liquidazione.
CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Art. 2272 c.c. La società si scioglie:
- per decorso del termine;
- per conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- per volontà di tutti i soci;
- per venir meno della pluralità dei soci, se entro sei mesi non è ricostituita;
- per altre cause previste dal contratto sociale;
- (5-bis) per apertura della procedura di liquidazione controllata.
POTERI DEGLI AMMINISTRATORI DOPO LO SCIOGLIMENTO
Art. 2274 c.c. Avvenuto lo scioglimento, i soci amministratori conservano il diritto di amministrare limitatamente agli affari urgenti, fino a quando non sono presi i provvedimenti per la liquidazione.
NOMINA DEI LIQUIDATORI
Art. 2275 c.c. Se il contratto non prevede il modo di liquidare e i soci non concordano, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori nominati con consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.
INVENTARIO E CONSEGNA
Art. 2277 c.c. Gli amministratori consegnano ai liquidatori beni e documenti sociali e presentano il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto.
POTERI DEI LIQUIDATORI
Art. 2278 c.c. I liquidatori compiono gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non dispongono diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi. Rappresentano la società anche in giudizio.
Art. 2279 c.c. I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni; se lo fanno, rispondono personalmente e solidalmente.
RESIDUO ATTIVO
Gli artt. 2281 e 2282 disciplinano la ripartizione del residuo attivo una volta pagati i debiti: ciò che resta viene ripartito tra i soci secondo criteri legati ai conferimenti e alle regole del contratto sociale.
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
La società in nome collettivo (SNC) è il tipo base delle società di persone che possono esercitare un’attività commerciale. Rispetto alla società semplice presenta un’autonomia patrimoniale più marcata e un regime più rigoroso nei rapporti con i terzi, soprattutto su responsabilità, tutela dei creditori e pubblicità nel registro delle imprese.
Responsabilità dei soci
Art. 2291 c.c. Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
Questo è il primo elemento distintivo rispetto alla società semplice. Nella società semplice è possibile, per i soci non amministratori e non rappresentanti, limitare la responsabilità al conferimento mediante patto, a condizione che tale limitazione sia portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Nella SNC, invece, la regola è rigida: tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi. Eventuali patti interni che tentino di limitare la responsabilità possono valere solo nei rapporti tra soci, ma non sono opponibili ai creditori sociali.
Quindi, dal punto di vista esterno, il creditore sociale può agire contro la società e, se necessario, contro ciascun socio per l’intero.
Beneficio di escussione nella SNC e autonomia patrimoniale
Un ulteriore profilo di autonomia patrimoniale emerge dalla disciplina del momento in cui il creditore sociale può agire contro i soci.
Art. 2304 c.c. I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale.
Nella SNC opera quindi il principio secondo cui il creditore sociale deve prima tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società. Solo se tale patrimonio risulta insufficiente, il creditore può rivolgersi ai soci.
Questo è diverso da quanto visto nella società semplice, dove il creditore può anche rivolgersi direttamente al socio e il socio può invocare il beneficio della preventiva escussione indicando beni sociali su cui il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Nella SNC la logica è invertita: l’escussione del patrimonio sociale è una condizione necessaria prima dell’azione verso i soci. Questo rafforza la separazione funzionale tra patrimonio sociale e patrimoni personali e quindi rende la SNC più autonoma sul piano patrimoniale rispetto alla società semplice.
Creditore particolare del socio
La maggiore autonomia patrimoniale della SNC si vede anche nella tutela dei creditori particolari del socio.
Art. 2305 c.c. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Il creditore particolare del socio in SNC:
- può soddisfarsi sugli utili spettanti al socio debitore e compiere atti conservativi sulla quota;
- non può, durante la vita della società, forzare la liquidazione della quota (che nella società semplice è invece possibile a certe condizioni).
In sostanza, nella SNC la quota è “più protetta” per evitare che vicende personali di un socio destabilizzino la compagine sociale e impoveriscano il patrimonio sociale, con riflessi negativi sui creditori sociali.
Oggetto commerciale e forma dell’atto costitutivo. Regolarità e irregolarità
La SNC può avere oggetto commerciale e, in quanto tale, entra nell’area delle regole tipiche dell’impresa commerciale, inclusa una pubblicità più strutturata nel registro delle imprese.
La costituzione è normalmente formalizzata in forma scritta, per consentire l’iscrizione nel registro delle imprese. Tuttavia, l’iscrizione non è condizione di esistenza della società: la SNC può anche esistere prima della registrazione e può perfino nascere per fatti concludenti, dando luogo a una SNC di fatto.
La funzione dell’iscrizione è quella di attribuire regolarità, rendendo pienamente operanti le regole proprie della SNC nei rapporti esterni e assicurando opponibilità ai terzi di determinati fatti.
Quando l’atto costitutivo non viene iscritto si parla di SNC irregolare. La disciplina rilevante è la seguente.
Art. 2297 c.c. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice. Tuttavia, si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuni soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Quindi:
- verso i terzi, una SNC irregolare applica la disciplina esterna della società semplice;
- resta comunque ferma la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci (per art. 2291);
- si presume che ogni socio abbia rappresentanza, anche processuale;
- le limitazioni convenzionali dei poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, salvo prova della conoscenza.
Conseguenza pratica: l’irregolarità aumenta l’incertezza e amplia l’esposizione verso i terzi, perché la pubblicità legale non opera e i terzi sono protetti dalle presunzioni.
Una società di fatto è necessariamente una SNC, e non una società semplice, quando ha oggetto commerciale. In quel caso, anche se non formalizzata, la qualificazione corretta è SNC (di fatto, e se non iscritta, irregolare).
Ragione sociale e scritture contabili
Con la SNC entrano elementi tipici dell’impresa commerciale.
Ragione sociale (art. 2292 c.c.) La SNC opera sotto una ragione sociale, segno distintivo corrispondente, sul piano societario, alla ditta dell’imprenditore individuale. La ragione sociale identifica la società nei traffici.
Scritture contabili (art. 2302 c.c.) Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214 c.c. Questo aggancia la SNC allo statuto dell’imprenditore commerciale quanto a tenuta contabile.
Amministrazione, rappresentanza e opponibilità ai terzi
Art. 2298 c.c. L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura.
Regola: chi ha rappresentanza può compiere tutti gli atti compresi nell’oggetto sociale. Le limitazioni possono essere previste:
- nell’atto costitutivo, oppure
- in una procura.
Ma per essere opponibili ai terzi, le limitazioni devono risultare dalla pubblicità nel registro delle imprese; altrimenti valgono solo internamente, salvo prova che il terzo ne fosse a conoscenza. Qui si applica la logica dell’opponibilità tipica della pubblicità legale.
Contenuto dell’atto costitutivo
Art. 2295 c.c. L’atto costitutivo deve indicare:
- generalità dei soci (nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza);
- ragione sociale;
- soci che hanno amministrazione e rappresentanza;
- sede e eventuali sedi secondarie;
- oggetto sociale;
- conferimenti, valore attribuito e criterio di valutazione;
- prestazioni dei soci d’opera;
- criteri di ripartizione utili e quote in utili e perdite;
- durata della società.
Le modificazioni dell’atto costitutivo, come regola nelle società di persone, richiedono unanimità, salvo diversa pattuizione.
Pubblicità delle modifiche
Art. 2300 c.c. Gli amministratori devono richiedere entro trenta giorni l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti di cui è obbligatoria l’iscrizione. Le modificazioni, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Quindi: la modifica produce effetti verso i terzi solo dopo l’iscrizione, salvo prova della conoscenza del terzo.
Divieto di concorrenza del socio
Art. 2301 c.c. Il socio, senza il consenso degli altri, non può esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, ne partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Il divieto tutela la società da conflitti di interesse e sviamento di opportunità economiche. Opera salvo consenso degli altri soci. Il consenso si presume se l’attività concorrente o la partecipazione preesistevano al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza.
Violazione:
- Responsabilità risarcitoria verso la società;
- possibile esclusione del socio richiamando l’art. 2286 (gravi inadempienze).
Nota importante: il divieto riguarda anche l’essere socio illimitatamente responsabile in altra società concorrente (per tutelare tale responsabilità e i creditori). Quindi non esclude, in astratto, la partecipazione in società concorrenti dove la responsabilità non e illimitata, se non emergono ulteriori profili di conflitto e salvo diverse clausole.
Proroga della società e tutela del creditore particolare del socio
Art. 2307 c.c. Riguarda le SNC costituite a tempo determinato.
La proroga può essere:
- espressa, quando i soci deliberano (modificando l’atto costitutivo) di prolungare la durata;
- tacita, quando, scaduto il termine, la società continua l’attività senza deliberazione.
Effetti sul creditore particolare del socio:
- Proroga espressa: il creditore particolare può fare opposizione entro tre mesi dall’iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese. Se l’opposizione e accolta, la società deve liquidare la quota del socio debitore entro tre mesi dalla notificazione della sentenza. Qui il creditore ottiene una tutela rafforzata perche altrimenti resterebbe bloccato dal divieto dell’art. 2305.
- Proroga tacita: ciascun socio può recedere con preavviso (regola dell’art. 2285) e il creditore particolare puo chiedere la liquidazione della quota secondo la disciplina dell’art. 2270.
La ratio e chiara: la proroga tiene in vita la società e impedisce al creditore particolare di ottenere la liquidazione della quota, percio il legislatore gli concede strumenti specifici per evitare che la proroga diventi un danno ingiustificato per lui.
Riduzione del capitale e opposizione dei creditori
Il legislatore distingue tra riduzioni che incidono solo contabilmente (riduzione per perdite) e riduzioni che diminuiscono effettivamente la consistenza patrimoniale, mettendo a rischio i creditori sociali.
Art. 2306 c.c. La deliberazione di riduzione del capitale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione dall’obbligo di ulteriori versamenti può essere eseguita solo dopo tre mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese, purche entro tale termine nessun creditore sociale anteriore abbia fatto opposizione. Il tribunale puo autorizzare l’esecuzione nonostante l’opposizione, previa prestazione di idonea garanzia.
Casi tipici:
- rimborso ai soci di quote pagate: uscita di risorse, diminuisce il patrimonio;
- liberazione da versamenti ancora dovuti: si elimina un credito della società verso i soci, riducendo le attività e quindi il patrimonio.
La decisione e “congelata” per tre mesi. Se un creditore sociale anteriore fa opposizione, il tribunale può bloccare l’esecuzione oppure consentirla imponendo garanzie idonee (ad esempio garanzie reali o altre forme di tutela del creditore opponente).
Sintesi delle differenze essenziali rispetto alla società semplice
- Responsabilità: in SNC tutti illimitatamente responsabili e il patto contrario non vale verso i terzi (art. 2291).
- Escussione: nella SNC il creditore deve prima agire sul patrimonio sociale e solo poi sui soci (art. 2304), quindi autonomia patrimoniale più forte.
- Creditore particolare: non può chiedere la liquidazione della quota durante la vita sociale (art. 2305), salvo eccezioni collegate alla proroga (art. 2307).
- Pubblicità e regolarità: l’iscrizione non crea la società ma rende pienamente operanti regole e opponibilità; se manca, SNC irregolare con disciplina esterna della società semplice e presunzione di rappresentanza per ciascun socio (art. 2297).
- Avvicinamento allo statuto dell’imprenditore commerciale: ragione sociale, scritture contabili, pubblicità delle modifiche, tutela dei creditori in operazioni sul capitale.
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
La società in accomandita semplice (SAS) e una società di persone nella quale la legge impone la coesistenza di due categorie di soci, con ruoli e responsabilità differenti. La SAS serve proprio a combinare:
- una componente “gestoria” con responsabilità piena, e
- una componente “finanziaria” con responsabilità limitata e senza gestione.
Le due categorie sono:
1) Soci accomandatari
Sono i soci che, per struttura e disciplina, si avvicinano ai soci di una SNC. In particolare:
- rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali;
- possono essere investiti dei poteri di amministrazione e rappresentanza;
- eventuali patti limitativi della responsabilità non sono opponibili ai terzi.
2) Soci accomandanti
Sono soci “di apporto”, con ruolo tendenzialmente marginale nella gestione:
- rispondono limitatamente alla quota conferita;
- sono esclusi dall’amministrazione della societa, salvo eccezioni rigorosamente delimitate dalla legge;
- hanno soprattutto diritti di controllo e informazione.
Art. 2313 c.c. - Nozione (Responsabilità delle due categorie) Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
Questa e la regola cardine: la SAS e costruita su una responsabilità “a due livelli”. Inoltre, a differenza delle SPA, la partecipazione non e “cartolarizzata” in azioni.
Art. 2315 c.c. - Rapporto tra SAS e SNC Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.
Quindi la disciplina della SNC opera come base generale, ma viene corretta dalle norme speciali della SAS, soprattutto su amministrazione, responsabilità e circolazione delle quote.
Art. 2318 c.c. - Amministrazione riservata agli accomandatari I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L’amministrazione della societa puo essere conferita soltanto ai soci accomandatari.
Punti essenziali:
- l’amministrazione può essere disgiuntiva o congiuntiva secondo le regole viste per SNC;
- non e necessario che tutti gli accomandatari siano amministratori, ma solo un accomandatario puo esserlo;
- una SAS può esistere anche con due soci, a condizione che uno sia accomandatario e uno accomandante.
Art. 2320 c.c. - Divieto di ingerenza degli accomandanti e perdita del beneficio di responsabilità limitata I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’art. 2286. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e sorveglianza. In ogni caso hanno diritto di comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza consultando i libri e gli altri documenti.
Qui il punto delicato e la sanzione: l’accomandante che “si comporta da amministratore” perde la protezione.
Regole operative:
- l’accomandante può intervenire solo con procura speciale per singoli affari;
- se agisce senza procura speciale, o eccede i limiti della procura, diventa illimitatamente e solidalmente responsabile verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.
Nota importante: non “si trasforma” in accomandatario, mantiene la qualifica formale, ma perde il beneficio della responsabilità limitata (effetto esterno di responsabilità piena). Inoltre puo essere escluso per grave inadempimento (violazione di un obbligo di non fare).
L’articolo riconosce comunque agli accomandanti:
- collaborazione lavorativa sotto direzione degli amministratori;
- autorizzazioni/pareri e atti di controllo se l’atto costitutivo lo consente;
- diritto minimo inderogabile di informazione annuale e controllo contabile.
Art. 2314 c.c. - Ragione sociale e rischio “nome in ditta” La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice. L’accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale risponde verso i terzi illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari.
Regola: nella ragione sociale deve comparire almeno un accomandatario; se compare un accomandante, e lui lo consente, perde la responsabilità limitata verso i terzi.
Ratio: se un terzo vede il nome nella ragione sociale, tende a ritenere quel soggetto “garante” e in posizione gestoria. La legge tutela l’affidamento dei terzi.
Trasferimento delle quote
Nelle società di persone, il trasferimento della quota incide sull’assetto personale e normalmente equivale a una modificazione dell’atto costitutivo. Per SS e SNC (e anche per le quote degli accomandatari in SAS) la regola di base è restrittiva: serve il consenso unanime, salvo patti diversi ammessi.
Per gli accomandanti la disciplina è più flessibile perché la loro posizione è marginale e non gestoria.
Art. 2322 c.c. La quota dell’accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
Quindi: mortis causa: la quota dell’accomandante si trasferisce agli eredi senza bisogno del consenso degli altri soci (deroga rispetto allo schema tipico della morte del socio nelle società di persone); tra vivi: la cessione produce effetti verso la società se approvata dai soci che rappresentano la maggioranza del capitale, salvo diversa clausola dell’atto costitutivo.
Attenzione concettuale: questa flessibilità riguarda la quota dell’accomandante. Per l’accomandatario, proprio perché figura centrale e illimitatamente responsabile, resta la logica più rigida tipica delle società di persone.
Cause di scioglimento aggiuntive nella SAS
Oltre alle cause generali previste per le società di persone e a quelle della SNC (inclusa la procedura concorsuale quando l’oggetto è commerciale), nella SAS c’è una causa specifica.
Art. 2323 c.c. La società si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandanti o soltanto soci accomandatari, se entro sei mesi non è sostituito il socio venuto meno. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.
Quindi: se manca una delle due categorie, scatta una causa di scioglimento, ma con un termine di 6 mesi per ripristinare la struttura; se mancano gli accomandatari, il problema è immediato perché nessuno può amministrare: gli accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio solo per ordinaria amministrazione; tale amministratore non diventa accomandatario e non assume responsabilità illimitata per il solo fatto della nomina; può essere anche un accomandante, senza che per questo perda automaticamente il beneficio della responsabilità limitata, proprio perché la legge qualifica quel ruolo come provvisorio e limitato.
3.10 Liquidazione, cancellazione e creditori insoddisfatti
In fase di scioglimento la società entra in liquidazione: si pagano i debiti, si rimborsano i conferimenti, e solo l’eventuale eccedenza si ripartisce tra i soci.
Art. 2282 c.c. Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.
Per SNC e SAS, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori chiedono la cancellazione dal registro imprese.
Art. 2312 c.c. (SNC) Dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti verso i soci e, se il mancato pagamento dipende da colpa dei liquidatori, anche verso questi.
Per la SAS interviene una regola che conserva la distinzione tra categorie.
Art. 2324 c.c. (SAS) Salvo il diritto previsto dall’art. 2312 verso accomandatari e liquidatori, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti anche verso gli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.
Quindi, dopo la cancellazione: verso gli accomandatari vale la responsabilità illimitata (come nella SNC); verso gli accomandanti la responsabilità resta limitata, e in particolare ancorata alla quota di liquidazione, salvo che l’accomandante abbia perso il beneficio della responsabilità limitata (ingerenza o nome in ragione sociale).
Quadro finale rapido
Accomandatari: gestione possibile, responsabilità illimitata e solidale, disciplina SNC per quanto compatibile.
Accomandanti: responsabilità limitata, divieto di amministrazione, poteri solo puntuali e controllo, perdita del beneficio se ingeriscono o se il loro nome compare nella ragione sociale.
Quote: accomandante più “circolabile” (mortis causa libera, tra vivi con maggioranza del capitale salvo patto), accomandatario tendenzialmente vincolato.
Scioglimento: causa specifica se viene meno una categoria e non si ricostituisce entro 6 mesi, con amministratore provvisorio se mancano accomandatari.
Dopo cancellazione: creditori verso accomandatari e liquidatori; verso accomandanti solo entro quota di liquidazione.