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Diritto commerciale

Impresa, società e mercato.

Dalla nozione di imprenditore alle società, con spiegazioni, riferimenti normativi, esempi e collegamenti tra gli istituti.

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Aggiornamento normativo del 14 settembre 2026. Rivisti organi societari, responsabilità dei sindaci, OPA, voto delle quotate e scissione mediante scorporo. Fonti: legge 35/2025, d.lgs. 88/2025 e d.lgs. 47/2026. I richiami storici sono distinti dalla disciplina attuale.

GRUPPI DI SOCIETÀ

Lo strumento tipico attraverso il quale si può creare un gruppo di società è lo strumento partecipativo. Questo significa che una società può acquistare una partecipazione nel capitale di un’altra società, arrivando così a controllarla o comunque a influenzarne le decisioni. Per esempio, se una società A acquista una partecipazione nella società B e magari anche nella società C, può nascere un gruppo di società.

Si parla di gruppo di società quando esiste una pluralità di società, quindi almeno due, che dal punto di vista giuridico sono formalmente autonome, ma che nella sostanza sono sottoposte a una direzione unitaria. Ogni società mantiene la propria personalità giuridica, il proprio patrimonio, i propri organi e la propria autonomia formale, ma tutte vengono coordinate secondo un unico disegno imprenditoriale. In altre parole, dal punto di vista giuridico abbiamo più società distinte, mentre dal punto di vista economico il gruppo tende a funzionare come un’unica impresa.

Nella pratica i gruppi di società sono molto diffusi e possono assumere forme molto diverse. Spesso si pensa al gruppo societario come a un fenomeno tipico delle grandi imprese, soprattutto dei grandi gruppi multinazionali. In realtà, però, i gruppi sono molto diffusi anche tra le piccole e medie imprese. Nel contesto italiano, ad esempio, il gruppo di società viene spesso utilizzato anche per affrontare problemi tipici del capitalismo familiare, come il passaggio generazionale dell’impresa. Si può pensare al caso di un padre imprenditore che conserva il ruolo di capogruppo e crea due società diverse, mettendo a capo di ciascuna uno dei figli. In questo modo l’attività imprenditoriale viene organizzata in modo più ordinato, pur mantenendo un controllo unitario.

Il gruppo di società consente di ottenere i vantaggi derivanti dall’autonomia patrimoniale delle singole società, ma allo stesso tempo permette di mantenere una direzione economica comune. Questo è il punto centrale: ogni società del gruppo ha un proprio patrimonio separato rispetto alle altre, quindi i creditori di una società non possono automaticamente aggredire il patrimonio delle altre società del gruppo. Tuttavia, nonostante questa separazione patrimoniale, la capogruppo può coordinare le scelte strategiche, finanziarie e organizzative delle società controllate.

I gruppi possono essere strutturati in modi diversi. Una prima forma è quella del gruppo a catena, in cui la società A partecipa nella società B, la società B partecipa nella società C, la società C partecipa nella società D e così via. In questo caso il controllo si sviluppa lungo una sequenza di partecipazioni successive. Un’altra forma è quella del gruppo a raggiera, o a stella, in cui al centro si trova la società capogruppo, che partecipa direttamente in più società controllate. In questo modello, la società A controlla direttamente le società B, C, D e così via.

La creazione di un gruppo permette quindi di favorire la concentrazione tra imprese senza eliminare l’autonomia patrimoniale e giuridica delle singole società. Questo è molto importante perché consente di organizzare attività economiche diverse sotto una direzione comune, senza necessariamente fondere tutte le società in un’unica impresa. La capogruppo, inoltre, ha maggiori possibilità di coordinare le società partecipate dal punto di vista finanziario. Questo coordinamento è particolarmente rilevante quando le società del gruppo svolgono attività diverse tra loro, perché permette di distribuire risorse, investimenti e strategie in modo più efficiente.

Uno dei motivi per cui i gruppi vengono utilizzati è anche quello di favorire l’internalizzazione. Invece di acquistare determinati beni o servizi da imprese esterne, il gruppo può creare o controllare società che svolgono quelle attività al suo interno. Per esempio, una società manifatturiera potrebbe controllare una società che produce materie prime, una società commerciale o una società finanziaria. In questo modo alcune fasi dell’attività economica vengono mantenute dentro il gruppo, con un maggiore controllo sui costi, sui tempi e sulle strategie.

I gruppi di società possono nascere non solo attraverso l’acquisto di partecipazioni, ma anche attraverso operazioni straordinarie come la scissione o lo scorporo. Con queste operazioni una parte dell’attività viene separata e attribuita a una nuova società, che può poi essere controllata dalla società originaria o da altri soggetti. Anche in questo caso, l’obiettivo è spesso quello di organizzare meglio l’attività imprenditoriale, separando patrimoni, rischi e funzioni.

Accanto ai vantaggi, però, i gruppi di società pongono anche diversi problemi. Il primo problema è quello della trasparenza. Non sempre i rapporti partecipativi tra le società sono chiari e facilmente comprensibili. Per questo uno degli obiettivi principali della disciplina dei gruppi è quello di garantire informazioni adeguate sui collegamenti tra le società e sulla situazione patrimoniale del gruppo nel suo complesso. Questo è fondamentale, ad esempio, per le banche e per i creditori. Quando una banca concede credito a una società, non dovrebbe valutare solo la situazione della singola società isolata, ma anche il fatto che quella società appartenga a un gruppo. Infatti, l’appartenenza a un gruppo può influire sia positivamente sia negativamente sulla solidità economica della società finanziata.

Un altro problema riguarda le partecipazioni reciproche. Si ha partecipazione reciproca quando una società A partecipa nel capitale della società B e, contemporaneamente, la società B partecipa nel capitale della società A. Questo fenomeno può creare effetti distorsivi, perché rischia di produrre un annacquamento del capitale sociale. Se, in ipotesi estrema, due società si partecipassero reciprocamente in modo totalitario, si avrebbe una situazione solo apparentemente solida, ma in realtà priva di un vero capitale effettivo. Il capitale sembrerebbe esistere formalmente, ma economicamente sarebbe svuotato.

Le partecipazioni reciproche pongono anche problemi di corretto funzionamento degli organi sociali. Infatti, chi possiede una partecipazione rilevante in un’altra società può influenzarne le decisioni, nominare gli amministratori e orientarne le scelte. Se questi rapporti non sono regolati correttamente, si rischia di alterare il funzionamento democratico e trasparente delle società coinvolte.

Il problema più delicato dei gruppi riguarda però il rapporto tra autonomia patrimoniale delle singole società e direzione unitaria esercitata dalla capogruppo. Le società del gruppo sono giuridicamente autonome, ma nella pratica possono essere condizionate dalle decisioni della capogruppo. Questo può creare problemi soprattutto per i creditori e per i soci di minoranza delle società controllate.

Si può fare un esempio. Immaginiamo che la capogruppo sia un’impresa manifatturiera e che una società controllata produca la materia prima necessaria alla produzione. La capogruppo potrebbe ordinare alla controllata di venderle la materia prima a un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato. Per la capogruppo questa operazione è vantaggiosa, perché riduce i suoi costi. Per la controllata, però, è dannosa, perché riduce i suoi ricavi e quindi il suo utile. Il problema nasce soprattutto per i soci che partecipano solo alla società controllata e non anche alla capogruppo. Chi è socio di entrambe le società potrebbe non subire un vero danno complessivo, perché ciò che perde da una parte lo recupera dall’altra. Invece, il socio esterno della controllata subisce una perdita secca, perché vede diminuire il valore della propria partecipazione senza ricevere alcun vantaggio compensativo.

Lo stesso problema può riguardare i creditori della società controllata. Se la controllata viene impoverita da operazioni decise nell’interesse della capogruppo, i suoi creditori si trovano davanti a una società patrimonialmente più debole. Per questo motivo la disciplina dei gruppi deve cercare un equilibrio: da un lato deve consentire la direzione unitaria del gruppo, perché questa è la ragione stessa dell’esistenza del gruppo; dall’altro lato deve evitare che la capogruppo abusi del proprio potere a danno delle società controllate, dei loro soci di minoranza e dei loro creditori.

Per molto tempo il legislatore italiano ha sostanzialmente ignorato il fenomeno dei gruppi di società. Il Codice civile del 1942 conteneva soltanto una norma davvero rilevante in materia, cioè l’articolo 2359, dedicato alla nozione di controllo. Questa norma serviva a stabilire quando una società potesse dirsi controllante rispetto a un’altra, ma non offriva una vera disciplina organica dei gruppi.

Una prima disciplina specifica venne introdotta nel 1990 per i gruppi bancari. Successivamente l’attenzione del legislatore si estese anche ai gruppi finanziari e alle società quotate. Solo con la riforma del diritto societario del 2003 venne introdotta una disciplina generale applicabile a tutte le società, attraverso gli articoli 2497 e seguenti del Codice civile. Queste norme regolano l’attività di direzione e coordinamento e mirano soprattutto a tutelare i soci e i creditori delle società sottoposte a tale attività.

Affinché possa esistere un gruppo di società, di regola è necessario che una società possa partecipare al capitale di un’altra. Questo oggi può sembrare scontato, ma per molto tempo non lo è stato. In passato, infatti, si riteneva problematico che una società di capitali potesse partecipare a una società di persone, perché si pensava che in questo modo la società di capitali potesse finire per assumere una responsabilità illimitata. La riforma del diritto societario ha superato questa impostazione, riconoscendo in modo più chiaro la possibilità di partecipazioni tra tipi societari diversi.

In sintesi, il gruppo di società è una forma organizzativa molto importante perché permette di combinare due esigenze: da un lato, mantenere separate le società e i rispettivi patrimoni; dall’altro, assicurare una direzione unitaria dell’attività economica. Tuttavia, proprio questa combinazione può generare rischi, perché la capogruppo potrebbe utilizzare il proprio potere per favorire l’interesse del gruppo o il proprio interesse a danno delle singole società controllate. Per questo la disciplina dei gruppi non serve a vietare la direzione unitaria, ma a renderla trasparente e a impedire che venga esercitata in modo abusivo.

Art. 2361 – Partecipazioni

L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto.

L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio (, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato).

È prevista oggi espressamente la possibilità che una società di capitali partecipi al capitale di una società di persone.

Art. 2497-sexies – Presunzioni

Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata (dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla) ai sensi dell’articolo 2359.

Al centro della disciplina dei gruppi di società sta l’attività di direzione e coordinamento della capogruppo; il modo più naturale affinché questa attività di direzione e coordinamento si eserciti, è dato dalla partecipazione di controllo.

Questa è una presunzione relativa, ammette la prova contraria.

Art. 2359 – Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

  • le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate (in mercati regolamentati).

  • Controllo di diritto: si verifica quando una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società.
  • Controllo di fatto: non ho il 50% + 1, ma ho voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante; una spa che abbia un capitale sociale particolarmente frazionato, gli azionisti sono tanti e se sono tanti molte volte lo sono perché non hanno interesse a venire in assemblea; se ho ad esempio il 28% e molti soci non vengono sono comunque in grado di influire se ho altri soci che votano a favore.
  • Controllo che deriva da contratto: per esempio perché stipulo un contratto con un’altra società in cui consento di fare qualcosa, oppure il vincolo contrattuale può essere di tipo commerciale. Esempio: fenomeno dei contoterzisti.

Comma 2 → è possibile un controllo indiretto. A partecipa B che partecipa C, A controlla indirettamente C.

Tipicamente il gruppo di società si manifesta avendo al centro il fenomeno dell’attività di direzione e coordinamento, che è possibile in quanto il più delle volte, non sempre, c’è un controllo, che è di diritto, di fatto o di tipo contrattuale.

Art. 2497-septies – Coordinamento fra società

Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 2497- sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.

È un contratto che consente l’attività di direzione e coordinamento in base a clausole inserite nei relativi statuti.

Ad esempio: un patto parasociale con il quale si consentisse ad una delle società socie di nominale tre amministratori su cinque. Quel socio, in quest’ipotesi la società che partecipa, non ha il 50% + 1 delle azioni, ma liberamente c’è un patto, una clausola statutaria, un contratto che dice che consentiamo questo.

Nella stragrande maggioranza dei casi la direzione e coordinamento si manifesta grazie allo strumento del controllo. L’attività di direzione e coordinamento potrebbe essere anche assicurata attraverso clausole statutarie o patti parasociali, o comunque contratti.

Nell’art. 2359 il controllo si ha quando la società controllante esercita un’influenza dominante. Il terzo comma parla invece di influenza notevole, che rileva ai fini della nozione di società collegata. La nozione di società collegata è prevista direttamente dall’art. 2359 c.c. e ha rilevanza anche nel diritto societario e contabile.

DISCIPLINA POSITIVA

Art. 2497-bis – Pubblicità

La società deve indicare (la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta) negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale (sono indicate le società o gli enti) che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli amministratori che omettono l’indicazione di cui al comma primo ovvero l’iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento.

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.

Comma 1 → Si sta parlando degli amministratori della controllante o della controllata? Questo obbligo grava sugli amministratori della controllata. Sono loro che devono dire che sono assoggettati ad attività di direzione e coordinamento e qual è la capogruppo. Vanno iscritte sia la capogruppo sia le controllate.

Comma 3 → La responsabilità per danni degli amministratori che hanno omesso gli obblighi normativi.

Comma 4 → Nella nota integrativa al bilancio devono essere fornite delle informazioni essenziali che riguardano la capogruppo.

Comma 5 → Nella relazione sulla gestione gli amministratori dovranno dare indicazione dei rapporti con la capogruppo.

Bilancio consolidato di gruppo → strumento informativo fondamentale per rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’insieme delle imprese comprese nell’area di consolidamento. La disciplina generale è contenuta nel D.Lgs. 127/1991, oltre alle regole speciali applicabili a determinate categorie di emittenti o gruppi.

Occorre distinguere redazione, revisione, presentazione e deposito. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori della società tenuta al consolidamento ed è assoggettato a revisione legale; una copia, con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione, resta depositata nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio. Esso non è oggetto della stessa deliberazione assembleare di approvazione prevista per il bilancio d’esercizio, ma non va riassunto nella formula imprecisa “non deve essere approvato”: bisogna descriverne distintamente formazione, controllo, messa a disposizione dei soci e deposito secondo la normativa applicabile.

LA TUTELA DEGLI AZIONISTI ESTERNI E DEI CREDITORI (DELLA PARTECIPATA)

Una serie di problemi che può porre il gruppo di società:

  • Acquisto di prodotti da parte della capogruppo o delle società partecipate, a seconda dei casi, a prezzi più elevati dei prezzi di mercato o sottocosto, questo porta vantaggi per l’una e svantaggi per l’altra.
  • Vendita sottocosto
  • Rilascio di garanzie o di finanziamenti infragruppo. La capogruppo chiede un finanziamento a una banca che chiede delle garanzie, la capogruppo offre come garanzie degli assets che sono delle partecipate. Oppure garanzie di carattere personale, le fideiussioni. La cosa più naturale è che la controllata chieda un finanziamento e la banca chiede alla capogruppo una fideiussione, siccome c’è l’attività di direzione e coordinamento.

Rischi per i creditori della partecipata

  • rischio di spolpamento del patrimonio a favore della capogruppo o del gruppo;
  • una fitta rete di partecipazioni che annacquano il capitale sociale;
  • le politiche di sottocapitalizzazione che la capogruppo attua nei confronti delle partecipate, la capogruppo non ha motivi per varare aumenti di capitale della partecipata;
  • la capogruppo potrebbe decidere di finanziare la partecipata: questo potrebbe essere conveniente perché la capogruppo così diventa creditore della controllata, in caso di insolvenza della partecipata si è trattati meglio, perché il creditore viene rimborsato.

Soci esterni → gli azionisti esterni potrebbero trovarsi in una sorta di conflitto di interessi, la capogruppo che è socia della controllata ordina un’operazione dannosa per la controllata perché ci guadagna come capogruppo.

In precedenza, prima della riforma del 2003, non c’erano degli strumenti specifici; quali strumenti potevano avere a disposizione gli azionisti ovvero i creditori sociali di fronte a comportamenti anomali, a comportamenti scorretti degli amministratori di una o più società del gruppo che avessero assecondato le richieste della capogruppo? L’azione di responsabilità! Non c’è altro strumento.

Art. 2394 – Responsabilità verso i creditori sociali

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Questo strumento non è utili al nostro scopo, questo strumento può intervenire per sanzionate danni patrimoniali che conseguono a singoli comportamenti anomali. L’amministratore compie un’operazione con mala gestio e causando un danno, si chiede di risarcire il danno e ripristinare la disponibilità patrimoniale, ma colpisce singoli fatti. Ma quando parliamo di questa dinamica all’interno del gruppo stiamo parlando di rapporti più complessi, è un comportamento che tende a essere reiterato da parte degli amministratori, gli amministratori della partecipata tendo ad essere proni alle indicazioni che vengono dalla capogruppo, c’è il rischio che questi comportamenti anomali non possano essere sanzionati.

Che cosa ha detto a riguardo la riforma del 2003:

  • Si tiene fermo il principio dell’autonomia patrimoniale → altrimenti crollerebbe uno dei capisaldi del diritto societario. Non si può pensare che a fronte di un comportamento anomalo di un amministratore di una società ne rispondano gli amministratori di un’altra società e che se c’è un danno da una parte possa essere risarcito attingendo da un’altra parte. I gruppi di società nascono anche partendo dal presupposto che avendo più società tra loro coordinate si conserva comunque l’autonomia patrimoniale.
  • Va tenuto fermo il principio di responsabilità degli amministratori e dei sindaci a fronte di un comportamento di mala gestio.

Negli artt. 2497 e seguenti si è agito su più fronti.

Art. 2497-ter – Motivazione delle decisioni

Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.

Art. 2428: relazione degli amministratori allegata al bilancio.

Gli amministratori devono adeguatamente motivare. Analiticamente e in modo puntuale. Se gli amministratori non motivassero adeguatamente già quello sarebbe un atto di mala gestio. Devono dire che c’è un interesse generale di gruppo ad attuare un’attività dettata dalla capogruppo.

Art. 2497-quinquies – Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento

Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’articolo 2467.

Art. 2467: postergazione. Ai finanziamenti effettuati nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento si applica, nei casi previsti, la disciplina dell’art. 2467 c.c.

La postergazione non riguarda automaticamente ogni finanziamento infragruppo. Essa opera quando il finanziamento è stato concesso in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento.

Art. 2497-quater – Diritto di recesso

Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:

  • Quando la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
  • Quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l’intera partecipazione del socio;
  • All’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto.

Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.

  • La capogruppo viene condannata perché ha esercitato in modo distorto l’attività di direzione e coordinamento e questo può legittimare l’esercizio del diritto di recesso soltanto per l’intera partecipazione del socio.
  • Divento socio di una società che non è assoggettata a direzione e coordinamento, è una società autonoma. A un certo punto questa viene partecipata da un’altra società, scatta l’attività di direzione e coordinamento, per il socio questo non è indifferente. Può andarsene, tranne se la società è con azioni quotate, perché in questo caso ci sarebbe, di fronte ad un cambio nel controllo, l’obbligo di lanciare un o.p.a. (offerta pubblica di acquisto), al socio viene concesso di andarsene. Ma sempre a condizione che vengano alterate le condizioni dell’investimento, che diventi più rischioso.

Art. 2497 – Responsabilità

L’articolo 2497 del Codice civile disciplina la responsabilità derivante dall’attività di direzione e coordinamento nei gruppi di società. Il principio di fondo è che la società capogruppo può esercitare un’attività di direzione sulle società controllate, impartendo direttive e coordinando le loro scelte nell’interesse complessivo del gruppo. Tuttavia, questo potere non è illimitato: la capogruppo deve sempre rispettare i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte alla sua direzione.

La responsabilità sorge quando la capogruppo, esercitando tale attività, agisce nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui e provoca un danno alla società controllata. In particolare, la capogruppo può essere chiamata a rispondere direttamente nei confronti dei soci della società controllata per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della loro partecipazione, e nei confronti dei creditori sociali quando la condotta della capogruppo abbia determinato una lesione dell’integrità del patrimonio della società controllata.

Si può pensare, per esempio, al caso in cui una società capogruppo ordini a una controllata di vendere un bene a un prezzo molto inferiore rispetto a quello di mercato. Questa operazione può essere vantaggiosa per la capogruppo, perché consente di sostenere un costo minore, ma può essere dannosa per la società controllata, che ottiene ricavi inferiori e quindi vede diminuire il proprio utile e il proprio patrimonio. Di conseguenza, i soci della controllata possono subire una riduzione del valore della propria partecipazione e i creditori possono trovarsi davanti a una società patrimonialmente più debole.

Non è però sufficiente che una singola operazione sia svantaggiosa per far sorgere automaticamente la responsabilità della capogruppo. L’articolo 2497 introduce infatti la logica dei cosiddetti vantaggi compensativi. Ciò significa che il danno non deve essere valutato considerando soltanto la singola operazione isolata, ma deve essere considerato alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento. Una società controllata potrebbe, per esempio, subire un sacrificio economico in una determinata operazione ma ricevere, attraverso altre operazioni del gruppo, vantaggi economici tali da compensare completamente quel sacrificio. In questo caso non vi è responsabilità, perché il danno complessivo risulta inesistente o integralmente eliminato.

In termini semplici, per determinare il danno effettivo bisogna fare una sorta di somma algebrica tra svantaggi e vantaggi. Se una società controllata subisce un danno di 100 ma riceve vantaggi compensativi per 100, il danno complessivo è pari a zero. Se invece subisce un danno di 100 e riceve vantaggi per 60, il pregiudizio residuo sarà pari a 40. Proprio per questo non si può affermare automaticamente che ogni operazione svantaggiosa imposta dalla capogruppo sia illecita: occorre sempre valutare il risultato complessivo dell’attività di gruppo.

L’articolo 2497 prevede inoltre che non sia necessariamente responsabile soltanto la capogruppo. Il secondo comma stabilisce infatti che risponde in solido chiunque abbia preso parte al fatto lesivo. Possono quindi essere coinvolti anche altri soggetti che abbiano partecipato concretamente alla realizzazione dell’operazione dannosa. Inoltre, chi abbia consapevolmente tratto beneficio dal fatto lesivo può essere chiamato a rispondere nei limiti del vantaggio ottenuto. In questo modo la responsabilità può estendersi, a seconda dei casi, anche agli amministratori o ad altri soggetti che abbiano contribuito alla condotta o ne abbiano ricavato un beneficio indebito.

Il terzo comma stabilisce poi un limite importante all’azione dei soci e dei creditori. Il socio o il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento solo se non sono stati soddisfatti dalla società controllata. Questo significa che la responsabilità della capogruppo opera, sotto questo profilo, in modo sussidiario. Se, per esempio, un creditore viene completamente pagato dalla società controllata, non potrà poi chiedere nuovamente il risarcimento alla capogruppo. Se invece la società controllata non è in grado di soddisfarlo a causa dell’impoverimento patrimoniale derivante dalla condotta abusiva della capogruppo, potrà essere esercitata l’azione prevista dall’articolo 2497.

Nel caso in cui la società sottoposta a direzione e coordinamento sia coinvolta in una procedura concorsuale, come la liquidazione giudiziale o altre procedure previste dalla legge, l’azione spettante ai creditori viene esercitata dagli organi della procedura, come il curatore o il commissario. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di tutelare in modo unitario la massa dei creditori della società.

Tutta questa disciplina dimostra che il Codice civile vuole mantenere fermo il principio dell’autonomia patrimoniale delle singole società del gruppo, ma nello stesso tempo vuole evitare che la capogruppo possa abusare del proprio potere. Le società del gruppo restano infatti soggetti giuridicamente distinti, ciascuno con un proprio patrimonio, propri creditori e propri organi. I creditori di una società non possono quindi aggredire automaticamente il patrimonio delle altre società del gruppo. Tuttavia, quando la capogruppo utilizza il proprio potere di direzione e coordinamento in modo scorretto e provoca un danno, può essere chiamata a risponderne.

Accanto alla disciplina civilistica della responsabilità, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto anche una disciplina specifica della crisi dei gruppi di imprese. In passato, infatti, una regolamentazione specifica della crisi di gruppo esisteva soprattutto per i gruppi bancari, finanziari e per determinati intermediari. Il nuovo Codice della crisi ha invece riconosciuto la necessità di considerare la dimensione di gruppo anche nelle procedure di risanamento e di insolvenza.

Ai fini del Codice della crisi, viene data una definizione specifica di gruppo di imprese, che comprende l’insieme di società, imprese ed enti che esercitano o sono sottoposti a una comune attività di direzione e coordinamento. Si presume, salvo prova contraria, che tale attività sia esercitata dalla società o dall’ente tenuto al consolidamento dei bilanci oppure dal soggetto che controlla direttamente o indirettamente le altre società del gruppo.

La logica della disciplina della crisi di gruppo è quella di evitare una gestione eccessivamente frammentata delle difficoltà economiche. Se più società appartenenti allo stesso gruppo si trovano in una situazione di crisi, può essere opportuno affrontare il problema in modo coordinato, considerando le relazioni economiche e finanziarie esistenti tra loro. Per questo motivo la composizione negoziata può essere svolta anche in una prospettiva di gruppo, cercando di individuare una soluzione complessiva che permetta, quando possibile, di risanare le imprese ancora recuperabili.

La gestione unitaria della crisi, tuttavia, non comporta la fusione dei patrimoni delle diverse società. Anche nell’ambito della crisi di gruppo resta fondamentale il principio dell’autonomia patrimoniale. Le masse attive e passive delle singole società devono continuare a essere tenute separate. Questo significa, per esempio, che il patrimonio di una società sana non può essere automaticamente utilizzato per pagare i debiti di un’altra società del gruppo soltanto perché entrambe appartengono allo stesso gruppo.

L’obiettivo della disciplina è quindi quello di trovare un equilibrio tra due esigenze. Da un lato, bisogna considerare il gruppo secondo una visione economica unitaria, perché le società sono spesso strettamente collegate tra loro attraverso rapporti finanziari, commerciali e organizzativi. Dall’altro lato, bisogna preservare la separazione giuridica e patrimoniale delle singole società. Anche quando una sola società del gruppo si trova in una crisi irreversibile, non è detto che debba necessariamente essere travolto l’intero gruppo. Le procedure possono essere organizzate in modo tale da gestire la crisi della singola società e, nello stesso tempo, cercare di salvaguardare le imprese sane.

In conclusione, tutta la disciplina dei gruppi di società si basa su un equilibrio tra unità economica e autonomia giuridica. La capogruppo può esercitare direzione e coordinamento e perseguire una strategia comune, ma non può sacrificare arbitrariamente le società controllate. Se abusa del proprio potere e provoca un danno, può essere chiamata a rispondere nei confronti dei soci e dei creditori. Allo stesso modo, anche nella crisi d’impresa il gruppo può essere considerato in modo unitario sotto il profilo della gestione e del risanamento, ma i patrimoni e le responsabilità delle singole società continuano a rimanere distinti.

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