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Diritto commerciale

Impresa, società e mercato.

Dalla nozione di imprenditore alle società, con spiegazioni, riferimenti normativi, esempi e collegamenti tra gli istituti.

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Aggiornamento normativo del 14 settembre 2026. Rivisti organi societari, responsabilità dei sindaci, OPA, voto delle quotate e scissione mediante scorporo. Fonti: legge 35/2025, d.lgs. 88/2025 e d.lgs. 47/2026. I richiami storici sono distinti dalla disciplina attuale.

DIRITTO DI RECESSO (Art. 2437 e seguenti)

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio. Quando un socio può recedere dalla società?

Art. 2437 – Diritto di recesso

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

  • la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;
  • la trasformazione della società;
  • (LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19);
  • la revoca dello stato di liquidazione;
  • l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
  • la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
  • le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:

  • la proroga del termine;
  • l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno 180 giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

Comma 1 → il recesso può anche essere parziale, ad esempio se ho 100 azioni posso decidere di rimanere socio per 50

Il recesso nella società per azioni non è libero, perché può comportare un depauperamento patrimoniale della società. Il socio recedente ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni per le quali esercita il recesso, determinato secondo i criteri previsti dall’art. 2437-ter; non si tratta quindi della semplice restituzione del conferimento originariamente effettuato. L’ordinamento circoscrive le possibili cause di recesso:

  • ho deciso di diventare socio di una società per il suo oggetto sociale, che è particolarmente promettente o profittevole; se l’oggetto sociale viene cambiato potrei essere d’accordo, perché il nuovo oggetto è comunque profittevole, ma potrei anche non essere più interessato ad investire nella società perché il nuovo oggetto sociale non è il mio core business → posso recedere solo se il cambiamento è significativo (ad esempio se passa dall’ambito sanitario a quello turistico)
  • mutamento del tipo di società, quando cambia il tipo di società cambiano le regole di governance della società e possono cambiare anche i regimi di responsabilità (ad esempio se la spa si trasformasse in una snc i soci da soci limitatamente responsabili diventano soci illimitatamente responsabili)
  • il trasferimento della sede all’estero non è più elencato nell’art. 2437 c.c. come autonoma causa di recesso; vanno però verificate le tutele speciali delle operazioni transfrontaliere previste dal d.lgs. 19/2023, senza dedurne un’esclusione generale del recesso.

Soltanto i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione possono recedere; quindi, in particolare, i soci assenti, dissenzienti o astenuti. Non possono invece recedere i soci che hanno votato a favore.

La società può prevedere nel proprio statuto ulteriori cause di recesso, c’è una significativa autonomia statutaria.

Come si esercita il diritto di recesso?

Art. 2437-bis – Termini e modalità di esercizio

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La lettera raccomandata può essere oggi sostituita dalla PEC. Sono possibili forme alternative se assicurano una conoscibilità almeno pari alla lettera raccomandata. Ad esempio, una notifica attraverso un’ufficiale giudiziario.

Il termine ordinario per esercitare il recesso è di quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, il termine è di trenta giorni dalla sua conoscenza. I novanta giorni previsti dall’art. 2437-bis riguardano invece il termine entro il quale la società può revocare la deliberazione che legittima il recesso o deliberare lo scioglimento, rendendo inefficace il recesso già esercitato.

Il diritto di recesso è o non è revocabile? → il codice civile non ci dà una risposta → lacuna dell’ordinamento

Che cosa succede quando si esercita il diritto di recesso?

Se esercito il diritto di recesso non posso cedere le azioni, devono essere depositate presso la sede della società

Il percorso che porta alla liquidazione della quota su cui è stato esercitato il diritto di recesso è particolarmente lungo, questi tempi lunghi possono diventare un forte disincentivo a recedere. Se necessito di liquidità è più opportuno cercare qualcuno interessato a comprare la mia quota. La disciplina cerca di contemperare il diritto di exit del socio con l’esigenza di evitare un eccessivo depauperamento patrimoniale della società.

Comma 3 → la società può revocare la delibera che legittima il recesso

Ad esempio: la società decide di mutare l’oggetto sociale, c’è un nutrito numero di soci che esercita il diritto di recesso, la delibera è passata con una maggioranza risicata e dato che se ne va circa la metà del capitale sociale gli altri soci ci ripensano e tornano all’oggetto sociale precedente, se la società adotta una delibera uguale e contraria sta vanificando l’esercitabilità e l’esercizio del diritto di recesso. Per annullare gli effetti del diritto di recesso la società potrebbe decidere anche di sciogliersi. Quindi si applicherà la disciplina dello scioglimento e della liquidazione.

A quanto il socio che recede ha diritto? Che cosa deve essere assicurato al socio recedente? Art. 2437-ter. – Criteri di determinazione del valore delle azioni

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo (…) riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

(Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.)

Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall’esercizio del diritto di recesso mediante una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349.

Quando un socio esercita il diritto di recesso gli amministratori sono tenuti a predisporre una situazione patrimoniale ad hoc per poter stabilire quanto deve essere dato al socio recedente a quella determinata data.

Comma 4 → lo statuto può fissare dei criteri diversi.

Comma 6 → in sede di recesso il socio può contestare la valutazione fatta dagli amministratori, la questione può essere risolta affidandosi ad una perizia giurata di un esperto.

L’esercizio del diritto di recesso rischia di depauperare il patrimonio della società. Il Codice civile cerca di evitare queste conseguenze negative.

Art. 2437-quater – Procedimento di liquidazione

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L’offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell’offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi. In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti (entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso), le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2357.

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell’articolo 2445; ove l’opposizione sia accolta la società si scioglie.

Questo articolo sembra richiamare l’art. 2441, in alcune parti sono molto simili.

Se un socio se ne vuole andare, per evitare il depauperamento patrimoniale, il codice cerca di spingere sull’offerta di quelle azioni in opzione agli altri soci, compresi gli obbligazionisti convertibili.

Può accadere che non tutte le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso vengano optate. Se alcuni soci lo hanno dichiarato, queste azioni rimaste inoptate saranno offerte in prelazione a chi invece ha esercitato il diritto di opzione. Le azioni rimaste ancora inoptate vengono offerte a terzi estranei, sul mercato se si tratta di una società quotata. Il rimborso, la liquidazione vera e propria, resta un’ipotesi relativamente marginale.

Può succedere che delle azioni restano inoptate. Se entro 180 giorni dal recesso le azioni non sono state ancora collocate la società le acquista, quindi diventano azioni proprie. La società deve utilizzare le riserve disponibili per acquistarle.

Il codice cerca di evitare in tutti i modi il rimborso delle azioni.

Se la società non può comprarle (non ha riserve disponibili) deve annullare le azioni rimaste inoptate, con una corrispondente riduzione del capitale sociale.

Se non vi sono utili o riserve disponibili sufficienti per rimborsare le azioni del socio recedente, deve essere convocata l’assemblea straordinaria, che delibera la riduzione del capitale sociale oppure lo scioglimento della società. Lo statuto può tuttavia attribuire all’organo amministrativo la competenza alla riduzione del capitale in caso di recesso, ai sensi dell’art. 2365, comma 2.

L’assemblea straordinaria convocata per ridurre il capitale sociale può decidere di deliberare lo scioglimento della società.

Esercito il diritto di recesso, ma quando perdo lo status socii? → il codice tace, non c’è una risposta

  • Secondo l’opinione prevalente lo status socii si perde al momento del rimborso delle azioni, ma i tempi della liquidazione sono molto lunghi. Secondo questa tesi rimane socio e può partecipare alle assemblee e votare.
  • Secondo un’altra tesi si perde lo status socii, e quindi il diritto di voto, dal momento in cui esercita il diritto di recesso. Il codice prevede il deposito delle azioni, questo sembra intendere che la sorte del socio che vuole recedere sia affida alla volontà della società.

Se si perde subito lo status socii che posizione si ha nei confronti della società? Ci si trova nella posizione di creditore della società perché ha il diritto al rimborso delle sue azioni, con tutte le prerogative che spettano ai creditori sociali. Il paradosso è che, in quanto creditore, può opporsi ad una determinata deliberazione della società; ad esempio, può opporsi alla delibera di trasformazione della società, dopo che ha esercitato il diritto di recesso a seguito di trasformazione.

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