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Diritto commerciale

Impresa, società e mercato.

Dalla nozione di imprenditore alle società, con spiegazioni, riferimenti normativi, esempi e collegamenti tra gli istituti.

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Aggiornamento normativo del 14 settembre 2026. Rivisti organi societari, responsabilità dei sindaci, OPA, voto delle quotate e scissione mediante scorporo. Fonti: legge 35/2025, d.lgs. 88/2025 e d.lgs. 47/2026. I richiami storici sono distinti dalla disciplina attuale.

SOCIETÀ DI CAPITALI

SOCIETÀ PER AZIONI (SPA)

La società per azioni è il principale modello di società di capitali previsto dal codice civile. Essa si caratterizza per:

  • forte autonomia patrimoniale;
  • responsabilità limitata dei soci;
  • centralità del capitale rispetto alle persone dei soci;
  • ampia circolazione delle partecipazioni.

1. Responsabilità patrimoniale

Art. 2325 c.c.

Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute a una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo l’art. 2342 o quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2362.

Nella SPA vige la regola generale della responsabilità limitata:

  • dei debiti sociali risponde solo la società;
  • i soci rischiano esclusivamente quanto conferito.

Questa regola distingue radicalmente le società di capitali da quelle di persone.

2. La SPA unipersonale

2.1 Ammissibilità del socio unico

Nelle SPA (come nelle SRL) è ammessa la presenza di un socio unico, sia:

  • al momento della costituzione;
  • sia successivamente, se tutte le azioni vengono concentrate in un solo soggetto.

Questo non determina lo scioglimento della società.

Tale possibilità non esiste nelle società di persone.

2.2 Responsabilità del socio unico

Il socio unico, in linea di principio, mantiene la responsabilità limitata.

Tuttavia, può diventare responsabile illimitatamente se ricorrono congiuntamente:

  • l’insolvenza della società;
  • l’inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 2342 e 2362 c.c.

Art. 2342 c.c. Disciplina i conferimenti: nelle SPA con socio unico il capitale deve essere interamente versato.

Art. 2362 c.c. Prevede l’obbligo di pubblicità dell’unipersonalità nel registro delle imprese.

Se questi obblighi non sono rispettati, il socio unico:

risponde illimitatamente, ma solo per le obbligazioni sorte nel periodo di unipersonalità, e solo in caso di insolvenza della società.

Per le obbligazioni sorte quando la società era pluripersonale, risponde sempre e solo la società.

2.3 Effetti pratici

Il socio unico:

resta limitatamente responsabile se rispetta gli obblighi di legge; perde il beneficio solo in caso di violazioni gravi e insolvenza.

Se invece la società è solvibile, la responsabilità resta comunque limitata.

3. Costituzione della SPA

Art. 2328 c.c.

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. Lo statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.

La SPA può nascere:

con contratto (pluripersonale); con atto unilaterale (socio unico).

In entrambi i casi:

è richiesta la forma dell’atto pubblico; l’atto costitutivo contiene lo statuto; la società acquista personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese.

L’iscrizione ha efficacia costitutiva: prima di essa la società non esiste.

4. SPA e settori speciali

Alcune SPA sono soggette, oltre al codice civile, a normative particolari.

4.1 Società quotate

Le società con azioni negoziate nei mercati regolamentati sono soggette anche al:

Testo Unico della Finanza (TUF).

4.2 Banche e assicurazioni

Banche: soggette al Testo Unico Bancario; Assicurazioni: soggette al Codice delle Assicurazioni Private.

In questi casi il codice civile si integra con discipline speciali di vigilanza.

5. Società aperte al mercato del capitale di rischio

Art. 2325-bis c.c.

Sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio quelle con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Rientrano in questa categoria:

società quotate; società non quotate, ma con azionariato diffuso.

Queste società sono dette “aperte”.

5.1 Caratteristiche delle società aperte

Nelle società aperte:

il capitale è “polverizzato”; vi sono molti azionisti; nessuno (o pochi) controllano da soli la società.

Si pone quindi il problema della tutela delle minoranze, che il legislatore affronta con regole particolari su:

assemblee; informazione; operazioni straordinarie; governance.

6. Centralità del capitale e circolazione delle azioni

Nelle società per azioni:

il centro del sistema non è il socio, ma il capitale; conta l’investimento, non la persona.

6.1 Libera trasferibilità delle azioni

Regola generale: le azioni sono liberamente trasferibili.

Questo distingue la SPA dalle società di persone, dove il trasferimento è fortemente limitato.

Il passaggio delle azioni:

non modifica l’atto costitutivo; non incide sull’esistenza della società; non richiede il consenso degli altri soci, salvo clausole particolari.

COSTITUZIONE DI UNA SPA

La disciplina della costituzione della societa per azioni e costruita con una logica precisa: nelle societa di capitali i soci, di regola, non rispondono delle obbligazioni sociali, quindi la tutela dei terzi e dei creditori si sposta sulla correttezza del procedimento costitutivo, sulla trasparenza e soprattutto sulla solidita dei conferimenti e del capitale.

Molte regole qui viste per la SPA si applicano, con adattamenti, anche alla SRL.

Iscrizione nel registro delle imprese e nascita della società

Nelle società di capitali l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva. Ciò significa che la società nasce e acquista personalità giuridica solo con l’iscrizione nel registro delle imprese.

Lo stabilisce l’art. 2331 c.c., secondo cui con l’iscrizione nel registro delle imprese la società acquista personalità giuridica.

Da questa regola derivano alcune conseguenze fondamentali.

Prima dell’iscrizione la società non esiste ancora come soggetto giuridico autonomo. Di conseguenza, le operazioni compiute prima dell’iscrizione non sono automaticamente imputabili alla società, perché manca ancora il soggetto giuridico cui attribuirle.

Anche dopo la costituzione, le modifiche dell’atto costitutivo sono opponibili ai terzi solo se rispettano le forme previste dalla legge e se vengono iscritte nel registro delle imprese.

Questo spiega anche perché, nelle società di capitali, non esiste una società irregolare come accade nelle società di persone: senza iscrizione nel registro delle imprese la società semplicemente non nasce.

Capitale minimo e forma di costituzione

Per costituire una società per azioni (SPA) è richiesto un capitale minimo di 50.000 euro. Per la società a responsabilità limitata (SRL), in via ordinaria, il capitale minimo è 10.000 euro.

In alcuni settori regolati, tuttavia, leggi speciali possono richiedere capitali più elevati, come nel caso delle banche, delle assicurazioni o di altri intermediari finanziari.

Il capitale sociale:

  • deve essere indicato nell’atto costitutivo;
  • rappresenta una grandezza formale e tendenzialmente stabile;
  • può essere modificato solo tramite una modifica dell’atto costitutivo, con le procedure previste dalla legge e con la relativa iscrizione nel registro delle imprese.

Contratto o atto unilaterale

La SPA può essere costituita:

  • mediante contratto, quando vi sono più soci;
  • mediante atto unilaterale, quando vi è un unico socio.

In entrambi i casi è richiesta la forma dell’atto pubblico, quindi l’intervento di un notaio.

Contenuto dell’atto costitutivo e statuto

L’atto costitutivo deve indicare una serie di elementi previsti dal codice civile, tra cui:

  • generalità dei soci;
  • denominazione sociale;
  • sede della società;
  • oggetto sociale;
  • capitale sociale;
  • conferimenti dei soci;
  • struttura degli organi sociali.

Nelle società di capitali la società opera sotto una denominazione sociale, mentre nelle società di persone si parla di ragione sociale.

Una differenza importante rispetto alle società di persone riguarda la circolazione delle partecipazioni. Nella SPA il trasferimento delle azioni, di regola, non comporta modifica dell’atto costitutivo. Di conseguenza il cambiamento dei soci non richiede né l’unanimità né una modifica dello statuto, salvo clausole particolari.

Inoltre, soci della società possono essere non solo persone fisiche, ma anche altre società o enti.

Condizioni per procedere alla costituzione (art. 2329 c.c.)

Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese devono sussistere alcune condizioni fondamentali previste dall’art. 2329 c.c..

Per procedere alla costituzione della società è necessario:

  • che il capitale sociale sia interamente sottoscritto;
  • che siano rispettate le norme sui conferimenti;
  • che esistano eventuali autorizzazioni previste da leggi speciali, se richieste dall’attività della società.

Sottoscrizione integrale del capitale

“Sottoscrivere il capitale” significa assumere l’obbligo di effettuare un conferimento.

Se il capitale indicato nell’atto costitutivo è, ad esempio, 50.000 euro, le sottoscrizioni dei soci devono raggiungere esattamente tale importo.

Esempio:

Capitale sociale: 100.000 euro

  • Socio A sottoscrive 40.000
  • Socio B sottoscrive 60.000

Totale: 100.000 → condizione rispettata.

Se una parte del capitale non viene sottoscritta, la società non può essere costituita, salvo che un altro socio si impegni a coprire la differenza.

Il capitale sociale compare nel patrimonio netto, ma soprattutto rappresenta un presidio minimo di garanzia per i creditori, poiché nelle società di capitali i creditori non possono aggredire il patrimonio personale dei soci.

Conferimenti nella SPA (art. 2342 c.c.)

La disciplina dei conferimenti nelle SPA è particolarmente rigorosa per evitare il cosiddetto annacquamento del capitale, cioè la situazione in cui il capitale dichiarato non corrisponde a un patrimonio reale adeguato.

Conferimenti in denaro

Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.

Conferimenti in natura o crediti

L’atto costitutivo può prevedere conferimenti:

  • di beni in natura;
  • di crediti.

Divieto di conferimenti d’opera

Nella SPA non possono essere conferite prestazioni d’opera o di servizi. Quindi non esiste il socio d’opera.

Diverso è il caso della SRL, dove, a determinate condizioni e con adeguate garanzie, possono essere ammessi conferimenti di prestazioni d’opera o servizi.

Versamenti dei conferimenti

Quando il conferimento è in denaro, non sempre è necessario versare subito l’intero importo.

  • nelle SPA pluripersonali è sufficiente versare almeno il 25% del conferimento presso una banca;
  • nelle SPA unipersonali è richiesto il versamento integrale (100%).

Il deposito presso una banca ha due funzioni principali:

  • la società non esiste ancora e quindi non può ricevere direttamente somme su un proprio conto;
  • si garantisce tracciabilità e trasparenza, anche in funzione delle norme antiriciclaggio.

Se il conferimento riguarda beni in natura o crediti, invece, esso deve essere integrale fin dall’inizio.

Azioni e liberazione

Con la sottoscrizione del capitale e l’esecuzione dei conferimenti, i soci diventano titolari di azioni, cioè titoli che rappresentano la partecipazione al capitale sociale.

“Liberare le azioni” significa effettuare i versamenti dovuti in base alla sottoscrizione.

Se azioni non interamente liberate vengono trasferite, il codice civile prevede regole specifiche per tutelare la società e i creditori.

Ad esempio, se una società nasce con più soci e viene versato solo il 25%, ma successivamente tutte le azioni vengono concentrate in un unico socio, i versamenti residui devono essere completati entro i termini previsti dalla legge.

Conferimenti in natura e relazione di stima (art. 2343 c.c.)

Quando il conferimento riguarda beni in natura o crediti, è necessario evitare che tali beni vengano sopravvalutati.

Per questo il socio conferente deve presentare una relazione giurata di stima redatta da un esperto nominato dal tribunale.

La relazione deve:

  • descrivere i beni o i crediti conferiti;
  • indicare i criteri di valutazione;
  • determinare il valore;
  • attestare che il valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della formazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

Divieto di emissione sotto la pari

Le azioni non possono essere emesse sotto la pari, cioè a un valore inferiore al loro valore nominale.

Sono invece possibili:

Emissione alla pari

il conferimento è pari al valore nominale delle azioni.

Emissione sopra la pari

il conferimento è superiore al valore nominale e la differenza costituisce sovrapprezzo azioni.

Esempio:

Capitale: 1.000 Azioni: 10 da 100

Se vi è sovrapprezzo di 10:

  • ogni azione costa 110
  • chi sottoscrive 10 azioni versa 1.100
  • i 100 in più formano la riserva sovrapprezzo azioni.

Controllo successivo della stima

La relazione di stima viene allegata all’atto costitutivo e depositata nel registro delle imprese.

Dopo la costituzione:

  • gli amministratori devono verificare la stima entro 180 giorni;
  • durante questo periodo le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura non possono essere trasferite.

Se il valore reale dei beni risulta inferiore di oltre un quinto rispetto a quello stimato, possono verificarsi tre soluzioni:

  • riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni corrispondenti;
  • recesso del socio;
  • versamento della differenza in denaro.

Lo scopo è evitare che il capitale sia sostenuto da valori fittizi e garantire una tutela effettiva dei creditori.

Conferimenti senza relazione di stima (art. 2343-ter c.c.)

In alcuni casi la relazione di stima non è necessaria, quando il valore del bene è oggettivamente verificabile.

Ciò avviene, ad esempio, quando:

  • il conferimento riguarda valori mobiliari quotati valutati secondo il prezzo medio degli ultimi sei mesi;
  • il valore deriva da un bilancio revisionato;
  • esiste una valutazione recente di un esperto indipendente.

Autorizzazioni previste da leggi speciali

L’ultima condizione prevista dall’art. 2329 riguarda l’esistenza di eventuali autorizzazioni richieste da leggi speciali.

Questa condizione dipende dall’oggetto sociale. Alcune attività possono essere esercitate solo previa autorizzazione dell’autorità competente.

Esempi tipici sono:

  • attività bancaria e finanziaria;
  • attività assicurativa;
  • altri settori regolati.

In questi casi, senza autorizzazione la società non può essere validamente costituita o non può esercitare l’attività prevista.

Deposito dell’atto e ruolo del notaio: art. 2330 c.c.

Dopo la stipula dell’atto costitutivo in forma pubblica, interviene il notaio.

Art. 2330 c.c.

Il notaio deve depositare l’atto costitutivo entro dieci giorni presso l’ufficio del registro delle imprese competente, allegando i documenti che provano la sussistenza delle condizioni dell’art. 2329.

Se notaio o amministratori non provvedono, ciascun socio può provvedere al deposito a spese della società.

L’iscrizione nel registro e richiesta contestualmente al deposito. L’ufficio del registro verifica la regolarità formale e procede all’iscrizione.

Rileva un punto storico importante: oggi si punta alla semplificazione e l’intervento del tribunale nella fase costitutiva non e piu centrale come in passato. Il controllo e soprattutto formale, affidato a notaio e ufficio del registro.

Nascita della società e operazioni pre-iscrizione: art. 2331 c.c.

Il momento chiave e l’iscrizione. Da quel momento la società nasce.

Ma il legislatore deve disciplinare le operazioni compiute prima, quando qualcuno agisce “in nome della societa” che ancora non esiste.

Responsabilità per operazioni compiute prima dell’iscrizione

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione rispondono:

  • illimitatamente e solidalmente coloro che hanno agito;
  • il socio unico fondatore, se la società e unipersonale;
  • e anche quei soci che abbiano autorizzato, consentito o deciso l’operazione, pur non avendo agito direttamente.

La ratio e evidente: chi tratta con “una società in formazione” non deve restare senza tutela.

Subentro della società dopo l’iscrizione

Se dopo l’iscrizione la società approva l’operazione compiuta prima della sua nascita:

  • risponde anche la società con il suo patrimonio;
  • la società deve “rilevare” chi ha agito, cioè liberarlo economicamente dalle conseguenze.

Questo meccanismo serve anche a marcare la differenza con le società di persone: non esiste continuità naturale tra fase pre-iscrizione e fase post-iscrizione, perché prima il soggetto societario non esiste.

Importanza dell’iscrizione e disciplina della nullità

Il momento dell’iscrizione e cosi centrale che il codice prevede una disciplina particolare della nullità della SPA: non e una nullità “ordinaria” come nei contratti comuni, proprio per tutelare l’affidamento dei terzi e la stabilita dei traffici.

Nullità della società per azioni

Nel diritto comune, quando un contratto è nullo, la nullità opera con efficacia retroattiva: è come se il contratto non fosse mai esistito e i suoi effetti vengono travolti ex tunc, cioè fin dal momento della conclusione.

Nel diritto societario, e in particolare nelle società di capitali, una simile regola sarebbe incompatibile con l’esigenza di certezza dei traffici e con la tutela dei terzi che hanno fatto affidamento sull’esistenza della società. Per questo motivo, dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società per azioni è soggetta a una disciplina speciale, eccezionale e molto più restrittiva.

Il momento decisivo: l’iscrizione nel registro delle imprese

Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, la società non esiste ancora come persona giuridica. Di conseguenza, se l’atto costitutivo presenta dei vizi, si applica la disciplina generale dei contratti e quindi anche le normali regole sulla nullità.

Dopo l’iscrizione, invece, la società esiste come soggetto di diritto. Da quel momento in poi, la nullità può essere dichiarata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, e i suoi effetti vengono modellati in modo da non compromettere la posizione dei terzi. La disciplina speciale della nullità della società si applica dunque solo dopo l’iscrizione ed è una disciplina eccezionale, che non può essere estesa per analogia.

Le cause tassative di nullità dopo l’iscrizione

L’art. 2332 c.c. stabilisce che, una volta avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto in casi specifici.

Il primo caso è la mancanza della forma dell’atto pubblico. La società per azioni deve essere costituita necessariamente per atto pubblico, quindi se tale forma manca la nullità può essere dichiarata anche dopo l’iscrizione.

Il secondo caso è l’illiceità dell’oggetto sociale. Se l’attività prevista come oggetto della società è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, la società è nulla.

Il terzo caso riguarda la mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione relativa ad almeno uno di questi elementi essenziali: la denominazione della società, i conferimenti, l’ammontare del capitale sociale, l’oggetto sociale.

Il punto importante è che, anche se l’art. 2328 c.c. richiede molte altre indicazioni nell’atto costitutivo, la nullità dopo l’iscrizione si verifica solo per la mancanza di questi elementi essenziali o per l’illiceità dell’oggetto. La mancanza di altri dati richiesti dal codice non determina automaticamente la nullità della società.

Gli effetti della nullità

La nullità della società per azioni non opera come nel diritto comune. Non travolge automaticamente tutti gli atti compiuti dalla società dopo l’iscrizione. Al contrario, la legge stabilisce espressamente che la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.

Questo significa che i terzi che hanno contratto con la società restano protetti: i rapporti sorti con la società non vengono automaticamente cancellati dalla nullità. È proprio qui che si coglie la differenza più importante rispetto al diritto comune: la nullità societaria è costruita in funzione della tutela dell’affidamento e della stabilità dei traffici.

La sentenza che dichiara la nullità non elimina retroattivamente la società, ma apre una fase assimilabile alla liquidazione. Il giudice nomina i liquidatori, i quali devono provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali e alla definizione dei rapporti pendenti.

Conferimenti e tutela dei creditori

Un altro effetto fondamentale della nullità riguarda i soci. La legge stabilisce che i soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento finché non siano soddisfatti i creditori sociali.

Questo è coerente con la funzione del capitale e dei conferimenti nelle società di capitali: essi servono principalmente a offrire una garanzia patrimoniale ai creditori, dal momento che la responsabilità dei soci è limitata.

Se, ad esempio, in sede di costituzione i soci hanno versato solo il 25% dei conferimenti in denaro e la società viene poi dichiarata nulla, essi possono essere chiamati a versare quanto ancora dovuto, nella misura necessaria a soddisfare i creditori. La nullità, quindi, non comporta affatto la liberazione automatica dei soci dagli obblighi patrimoniali assunti.

Eliminazione della causa di nullità

La disciplina della nullità è orientata non tanto a “punire” la società, quanto piuttosto a salvaguardare la stabilità dei rapporti. Per questo l’art. 2332 prevede che la nullità non possa essere dichiarata quando la causa che la determina sia stata eliminata e di tale eliminazione sia stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.

Se, quindi, il vizio è rimediabile e viene effettivamente corretto con un atto idoneo, poi iscritto nel registro delle imprese, la nullità non sarà pronunciata. Anche questa regola conferma che il sistema privilegia la continuità e la certezza dei traffici.

Pubblicità della sentenza di nullità

Infine, il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto nel registro delle imprese, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati. Anche qui emerge la centralità del registro delle imprese come strumento di pubblicità legale e di tutela dell’affidamento dei terzi.

Azioni nella società per azioni

Azioni come rappresentazione della partecipazione sociale

Nella società per azioni la partecipazione del socio al capitale sociale è rappresentata dalle azioni. Esse svolgono una funzione analoga a quella delle quote nelle società di persone, ma con una caratteristica tipica: nelle SPA le azioni sono normalmente titoli destinati a circolare, in modo da rendere più semplice il trasferimento della partecipazione. In questo modello societario l’elemento centrale non è la persona del socio, ma il capitale.

Le azioni hanno spesso un valore nominale, cioè rappresentano una frazione del capitale sociale. Se il valore nominale non è indicato, le norme che lo richiamano si applicano comunque in relazione al numero delle azioni rispetto al totale emesso.

Emissione e assegnazione delle azioni

L’art. 2346 c.c. stabilisce che a ciascun socio venga assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sottoscritta e per un valore non superiore al conferimento effettuato. In altre parole, chi sottoscrive una certa quota di capitale deve conferire almeno un valore equivalente in denaro, beni o crediti, e riceve azioni il cui valore complessivo non può superare quello del conferimento.

Rimane fermo un principio fondamentale: il valore complessivo dei conferimenti non può essere inferiore al capitale sociale. Questa regola serve a evitare che esista un capitale nominale non effettivamente coperto da conferimenti.

Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni, purché resti rispettato il vincolo complessivo di copertura del capitale e il divieto di emissione sotto la pari. In questo contesto si inserisce anche la disciplina delle prestazioni accessorie.

Prestazioni accessorie e divieto di conferimenti di opere o servizi

Nella SPA non è possibile conferire opere o servizi come conferimenti destinati a formare il capitale sociale. Tuttavia è possibile collegare a determinate azioni obblighi ulteriori del socio, che non fanno parte del capitale ma incidono sull’organizzazione interna della società.

Si tratta delle prestazioni accessorie, previste dall’art. 2345 c.c., che possono essere stabilite dall’atto costitutivo o dallo statuto. Il socio effettua un conferimento nelle forme ammesse (denaro, beni o crediti) ma può anche assumere ulteriori obblighi, come prestazioni professionali, collaborazione o messa a disposizione di competenze specifiche.

Un esempio tipico può essere quello di una società che gestisce un ristorante e che coinvolge uno chef molto noto. Lo chef conferisce capitale come qualsiasi altro socio, ma lo statuto può attribuirgli un ruolo particolare o collegare alla sua partecipazione alcune prestazioni accessorie, senza violare il divieto di conferimento di opera o servizi.

Uguaglianza delle azioni e categorie speciali

L’art. 2348 c.c. stabilisce che le azioni devono essere di uguale valore e conferire ai loro possessori uguali diritti. Questo rappresenta il modello standard della SPA: azioni appartenenti alla stessa categoria attribuiscono gli stessi diritti.

Lo statuto può tuttavia prevedere categorie speciali di azioni con diritti diversi. Le differenze possono riguardare sia i diritti amministrativi, sia quelli patrimoniali. Ad esempio possono esistere azioni con voto limitato o azioni con privilegi nella distribuzione degli utili.

Il principio di uguaglianza continua comunque a valere all’interno della stessa categoria: tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria devono attribuire diritti identici.

Limite generale: divieto di patto leonino

Anche nelle società per azioni trova applicazione il principio generale del divieto di patto leonino. È nullo il patto con cui uno o più soci sono esclusi completamente dalla partecipazione agli utili o alle perdite.

Questo non impedisce di creare categorie di azioni con trattamenti patrimoniali diversi o privilegiati, ma non è mai possibile eliminare del tutto la partecipazione di un socio agli utili o alle perdite.

Diritto agli utili

L’art. 2350 c.c. stabilisce che ogni azione attribuisce al suo titolare il diritto a una quota proporzionale degli utili netti distribuibili e una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della società, salvo che lo statuto preveda diritti diversi per categorie speciali di azioni.

Il criterio di base è quindi quello della proporzionalità, ma lo statuto può prevedere deroghe mediante azioni privilegiate, ad esempio con dividendi prioritari o con diritti preferenziali in sede di liquidazione, sempre nel rispetto dei limiti di legge.

Azioni correlate

Lo statuto può prevedere l’emissione di azioni correlate, cioè azioni i cui diritti patrimoniali sono collegati ai risultati economici di uno specifico settore dell’attività sociale. In questo caso lo statuto deve disciplinare in modo dettagliato i criteri di imputazione di costi e ricavi, le modalità di rendicontazione e i diritti attribuiti ai titolari di tali azioni.

Un limite fondamentale è che i dividendi possono essere distribuiti solo nei limiti degli utili risultanti dal bilancio complessivo della società. Anche se il settore di riferimento produce risultati positivi, se la società nel suo insieme non presenta utili distribuibili non è possibile distribuire dividendi.

Azioni di risparmio

Nelle società quotate esistono le azioni di risparmio, generalmente prive del diritto di voto ma caratterizzate da privilegi patrimoniali, come un dividendo prioritario. Sono strumenti pensati per investitori interessati soprattutto al rendimento economico e non alla partecipazione alla gestione della società.

La disciplina delle azioni di risparmio è contenuta principalmente nel Testo Unico della Finanza e si applica alle società quotate.

Diritto di voto e azioni con diritti amministrativi differenziati

La regola generale, stabilita dall’art. 2351 c.c., è che ogni azione attribuisce il diritto di voto. Lo statuto può però prevedere alcune deroghe, come azioni senza voto, azioni con voto limitato a determinate materie oppure azioni il cui voto dipende dal verificarsi di determinate condizioni.

Esiste comunque un limite: il valore complessivo delle azioni senza diritto di voto o con voto limitato non può superare la metà del capitale sociale.

Lo statuto può inoltre introdurre meccanismi per limitare la concentrazione del potere, come tetti massimi di voto esercitabile da un singolo soggetto o sistemi di voto scalare.

Azioni a voto plurimo

Lo statuto può prevedere azioni a voto plurimo ai sensi dell’art. 2351 c.c., fino a dieci voti per azione. Il voto plurimo caratterizza la categoria azionaria e consente di distinguere partecipazione al capitale e peso nelle decisioni. Per le società quotate occorre coordinare questa regola con l’art. 127-sexies TUF.

Voto maggiorato nelle società quotate

Nelle quotate, la regola dell’art. 127-sexies TUF vieta l’emissione di azioni a voto plurimo, salve le eccezioni previste dalla norma, fra cui la conservazione delle caratteristiche delle azioni emesse prima della quotazione. Il voto maggiorato dell’art. 127-quinquies è invece collegato alla detenzione continuativa: lo statuto può attribuire fino a due voti dopo almeno ventiquattro mesi di iscrizione nell’elenco e prevedere ulteriori maggiorazioni annuali fino a dieci voti complessivi. Dal 2026, nelle deliberazioni indicate dal comma 10-bis — fra cui trasferimento della sede all’estero e determinate operazioni di uscita dal mercato regolamentato — la maggiorazione non opera e anche le azioni a voto plurimo attribuiscono un solo voto. Non si tratta quindi di un potenziamento del voto valido indistintamente per ogni deliberazione.

Strumenti finanziari partecipativi

Oltre alle azioni, la SPA può emettere strumenti finanziari partecipativi, anche a fronte di apporti di opere o servizi. In questo caso tali apporti non entrano a far parte del capitale sociale, ma danno diritto a strumenti che possono attribuire diritti patrimoniali o alcuni diritti amministrativi.

Questi strumenti non attribuiscono il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti, ma possono prevedere forme di partecipazione alle decisioni su materie specifiche, se lo statuto lo consente.

Assemblee speciali

Quando esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari con diritti amministrativi particolari, le deliberazioni dell’assemblea che incidono sui diritti di una categoria devono essere approvate anche dall’assemblea speciale dei titolari di quella categoria.

Questo sistema garantisce che i soci appartenenti a una categoria possano difendere i propri diritti quando una decisione dell’assemblea generale rischia di modificarli o ridurli.

Circolazione delle azioni

Una caratteristica fondamentale delle azioni è la libera trasferibilità. A differenza di quanto avviene nelle società di persone, le partecipazioni nella SPA sono concepite per circolare facilmente.

Esistono tuttavia alcuni limiti previsti dalla legge, ad esempio per le azioni emesse a fronte di conferimenti in natura o crediti, che possono essere temporaneamente non trasferibili durante il periodo di verifica del valore del conferimento.

Azioni non interamente liberate

Le azioni non interamente liberate, cioè quelle per cui i versamenti non sono ancora stati completati, possono comunque essere trasferite. Tuttavia chi le trasferisce rimane obbligato in solido con l’acquirente per i versamenti ancora dovuti per un periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento nel libro dei soci.

La società può però chiedere il pagamento al venditore solo se la richiesta rivolta al possessore attuale delle azioni è rimasta senza risultato.

Azioni proprie

Infine, la società per azioni può acquistare azioni proprie, ma solo entro determinati limiti e nel rispetto di condizioni stabilite dalla legge, volte a proteggere l’integrità del capitale sociale.

Non è invece possibile sottoscrivere azioni proprie, perché ciò significherebbe creare capitale in modo artificiale senza un effettivo conferimento.

Divieto di sottoscrizione di azioni proprie

L’art. 2357-quater c.c. stabilisce che la società non può sottoscrivere azioni emesse da se stessa, salvo la particolare eccezione richiamata dall’art. 2357-ter, comma 2. Si tratta di un divieto molto rigoroso, perché la sottoscrizione di azioni proprie inciderebbe direttamente sul principio di effettività del capitale sociale.

Se il divieto viene violato, le azioni non si considerano inesistenti: si considerano comunque sottoscritte, ma devono essere liberate dai soggetti che la legge individua come responsabili. In particolare, la liberazione grava sui promotori e sui soci fondatori oppure, se la sottoscrizione è avvenuta in sede di aumento del capitale sociale, sugli amministratori. La responsabilità non si estende a chi riesca a dimostrare di essere esente da colpa.

La norma aggiunge anche che chiunque sottoscriva in nome proprio ma per conto della società viene considerato, a tutti gli effetti, come sottoscrittore per conto proprio. Anche in questo caso, della liberazione rispondono solidalmente promotori, fondatori o amministratori, salvo prova dell’assenza di colpa.

Perché la sottoscrizione è vietata

La ragione del divieto è la tutela dell’effettività del capitale sociale e, quindi, della garanzia patrimoniale offerta ai creditori. Sottoscrivere azioni significa aderire a una nuova emissione e assumere l’obbligo di effettuare un conferimento. Se però a sottoscrivere fosse la stessa società, il conferimento verrebbe realizzato usando il patrimonio sociale.

Si produrrebbe così una situazione patologica: la società finirebbe per essere contemporaneamente creditrice e debitrice dell’obbligo di liberazione delle azioni. In termini sostanziali, il capitale apparirebbe sottoscritto, ma senza che entri realmente nuova ricchezza nel patrimonio sociale. È proprio questo il fenomeno che si definisce annacquamento del capitale.

Qui è importante distinguere nettamente tra sottoscrizione e acquisto. La sottoscrizione riguarda azioni di nuova emissione e segna la nascita del rapporto di conferimento. L’acquisto, invece, riguarda azioni già esistenti e circolanti, acquistate successivamente dalla società.

Acquisto di azioni proprie

Diversa dalla sottoscrizione è l’ipotesi dell’acquisto di azioni proprie, disciplinata dall’art. 2357 c.c. L’acquisto non è vietato in assoluto, ma è consentito solo a condizioni rigorose, proprio perché il legislatore vuole evitare che la società impoverisca il proprio patrimonio a danno dei creditori.

Anzitutto, la società può acquistare azioni proprie solo se dispone di utili distribuibili o di riserve disponibili. In mancanza di queste risorse, l’operazione comporterebbe una riduzione del patrimonio non compatibile con la tutela del capitale.

Inoltre, la società non può acquistare azioni proprie non interamente liberate. La ragione è molto forte sul piano logico: sulle azioni non liberate esiste un credito della società verso l’azionista per i versamenti ancora dovuti. Se la società acquistasse quelle azioni, si troverebbe a essere titolare di un credito verso se stessa, con conseguente confusione tra debitore e creditore e con effetto di svuotamento della garanzia patrimoniale.

Quanto alla competenza, l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, mentre l’esecuzione concreta dell’operazione spetta agli amministratori.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio operano, poi, ulteriori limiti quantitativi e regole specifiche, coordinate con la disciplina del mercato.

Effetti delle azioni proprie

L’art. 2357-ter c.c. disciplina gli effetti della permanenza delle azioni proprie nel patrimonio sociale.

Anzitutto, gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie senza autorizzazione dell’assemblea, la quale deve stabilire le modalità dell’operazione. È quindi l’assemblea che decide se e come tali azioni possano essere alienate o comunque utilizzate.

Sul piano dei diritti patrimoniali, finché le azioni restano nella disponibilità della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione non si esercitano in capo alla società stessa, ma vengono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. In sostanza, la società non può essere “socia di se stessa” in senso pieno: i diritti patrimoniali si redistribuiscono sugli altri soci.

Per quanto riguarda il diritto di voto, esso è sospeso. Le azioni proprie non possono quindi essere utilizzate per influenzare direttamente le decisioni assembleari. Tuttavia, esse vengono comunque computate ai fini del calcolo delle maggioranze e dei quorum richiesti per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. In questo modo si evita sia il rischio di autocontrollo della società su se stessa, sia il pericolo di paralisi dell’organo assembleare.

Infine, l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di pari importo, che viene rilevata in bilancio mediante l’iscrizione di una specifica voce negativa.

Assistenza finanziaria per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie

L’art. 2358 c.c. pone un ulteriore limite: la società non può, direttamente o indirettamente, concedere prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.

Anche qui la ratio è chiara. Se la società finanziasse i terzi affinché acquistino o sottoscrivano le sue azioni, finirebbe di fatto per sostenere con mezzi propri il proprio capitale o la circolazione delle proprie partecipazioni, con un effetto sostanzialmente analogo a quello vietato dalla disciplina sulla sottoscrizione di azioni proprie.

Il divieto, però, non è assoluto. L’operazione può essere compiuta se vengono rispettate determinate condizioni di garanzia, tra cui l’autorizzazione dell’assemblea straordinaria e una dettagliata relazione degli amministratori che illustri le condizioni, le ragioni, gli obiettivi, l’interesse della società, i rischi dell’operazione e il prezzo delle azioni.

Un classico esempio patologico di violazione della ratio della norma è rappresentato dai cosiddetti finanziamenti baciati, in cui il finanziamento concesso dalla banca o dalla società è in realtà finalizzato a sostenere artificialmente l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni della stessa emittente.

Limiti alla circolazione delle azioni

La regola generale è la libera trasferibilità delle azioni, ma questa libertà incontra diversi limiti.

Vi sono anzitutto limiti legali. Tra questi rientra, ad esempio, la temporanea non trasferibilità delle azioni emesse a fronte di conferimenti in natura o crediti quando la stima è ancora soggetta a controllo. A questi si aggiungono i limiti collegati alla disciplina delle azioni proprie e dell’assistenza finanziaria.

Accanto ai limiti legali, vi sono poi i limiti convenzionali, che possono derivare dallo statuto o da patti parasociali.

Le clausole statutarie, disciplinate dall’art. 2355-bis c.c., incidono direttamente sull’assetto organizzativo della società e sono opponibili secondo le regole proprie del contratto sociale. Tra le clausole più frequenti si trovano la prelazione, il gradimento, il mero gradimento e il divieto temporaneo di trasferimento.

I patti parasociali sono accordi tra alcuni soci (o anche tra soci e terzi) che servono a coordinare il comportamento dei soci nella società, soprattutto in relazione al voto o alla circolazione delle partecipazioni. Sono disciplinati dagli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c.

La caratteristica fondamentale è che restano fuori dallo statuto.

Questo significa tre cose importanti.

  • Non modificano l’organizzazione della società Lo statuto è l’insieme delle regole ufficiali della società. I patti parasociali invece sono accordi “privati” tra alcuni soci.
  • Producono effetti solo tra i firmatari Se 5 soci su 100 firmano un patto parasociale, esso vincola solo quei 5.
  • La loro violazione non invalida gli atti societari Se un socio viola il patto, il voto o il trasferimento delle azioni resta valido verso la società. Però chi viola il patto risponde contrattualmente verso gli altri firmatari (risarcimento del danno o penali).

Questo è il punto chiave che spesso è essenziale ricordare:

lo statuto ha efficacia reale verso la società, i patti parasociali hanno solo efficacia obbligatoria tra i contraenti.

I tre tipi principali di patti parasociali

L’art. 2341-bis c.c. individua tre categorie tipiche.

1. Sindacati di voto

Sono patti con cui alcuni soci si accordano su come votare in assemblea.

L’obiettivo è coordinare il potere di voto per esercitare maggiore influenza sulla società.

Esempio semplice.

Tre soci possiedono ciascuno il 10% delle azioni. Singolarmente hanno poco peso.

Con un patto parasociale decidono di:

  • votare sempre insieme
  • decidere prima tra loro come votare

In questo modo agiscono come un blocco del 30%.

Spesso il patto stabilisce anche:

  • riunioni preliminari prima dell’assemblea
  • obbligo di votare secondo la decisione della maggioranza dei firmatari
  • delega a un rappresentante comune.

Funzione economica principale: stabilizzare il controllo della società.

2. Sindacati di blocco

Servono a limitare la circolazione delle azioni tra i soci firmatari.

I soci si impegnano a non vendere liberamente le azioni oppure a venderle solo secondo certe regole.

Esempi tipici:

  • obbligo di non vendere per un certo periodo
  • diritto di prelazione tra i soci del patto
  • vendita congiunta obbligatoria
  • vendita consentita solo con il consenso degli altri.

Scopo principale: evitare l’ingresso di soggetti indesiderati nella società.

È molto usato quando:

  • la società ha pochi soci
  • si vuole mantenere stabile l’assetto proprietario.

Attenzione: se un socio vende violando il patto, la vendita resta valida verso la società, ma il socio deve risarcire i danni agli altri firmatari.

3. Patti di controllo o di influenza sulla società

Questi patti servono a esercitare congiuntamente un’influenza dominante sulla società.

Non riguardano solo il voto in assemblea, ma la gestione complessiva del potere societario.

Possono prevedere, per esempio:

  • accordi su chi nominerà gli amministratori
  • distribuzione delle cariche nel CdA
  • strategie comuni di gestione
  • accordi tra soci di riferimento.

In sostanza i soci si coordinano per determinare l’indirizzo della società.

Sono molto comuni nelle società quotate dove il controllo è frammentato.

Durata dei patti parasociali

Il codice pone anche un limite.

I patti parasociali non possono durare più di 5 anni, ma:

  • possono essere rinnovati
  • possono essere stipulati anche a tempo indeterminato, ma in quel caso ogni socio può recedere con preavviso di 180 giorni.

Questa regola serve a evitare vincoli troppo rigidi e permanenti sulla circolazione delle azioni o sul voto.

Pubblicità (art. 2341-ter c.c.)

Per le società quotate o diffuse tra il pubblico, i patti parasociali devono essere:

  • comunicati alla società
  • dichiarati all’apertura dell’assemblea
  • depositati presso il registro delle imprese.

Se non vengono dichiarati, il voto dei soci aderenti può essere annullato.

Questo serve a garantire trasparenza sul controllo della società.

Materialmente, come si trasferiscono le azioni

Le azioni sono anzitutto titoli di partecipazione, perché rappresentano una posizione complessa di socio e non un semplice diritto di credito. La disciplina delle azioni utilizza tuttavia, per i titoli azionari cartacei, alcune tecniche e regole di circolazione proprie della materia cartolare. Per questo non è corretto assimilarle integralmente a cambiali e assegni: la posizione dell’azionista resta regolata principalmente dal diritto societario e dai diritti e obblighi inerenti alla partecipazione.

Nel nostro ordinamento le azioni sono, di regola, nominative. Ciò significa che il nome del titolare risulta sul titolo, se cartaceo, e nel libro dei soci. Vi sono però ipotesi particolari, come alcune azioni di risparmio, che possono assumere forma al portatore, secondo la disciplina speciale.

Le azioni nominative possono circolare mediante girata autenticata. In tal caso, chi si presenta come ultimo giratario e dimostra una serie continua di girate è legittimato a esercitare i diritti sociali, pur dovendo poi la società aggiornare il libro dei soci. In questo senso si dice che il libro dei soci ha perso la sua funzione legittimante piena, ma conserva un ruolo di trasparenza e documentazione dell’assetto proprietario.

L’art. 2355 c.c. distingue varie ipotesi di trasferimento. Se i titoli azionari non sono stati emessi, il trasferimento ha effetto verso la società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci. Se invece si tratta di azioni al portatore, il trasferimento avviene con la semplice consegna del titolo. Per le azioni nominative, la regola principale resta quella della girata autenticata.

Azioni dematerializzate e società quotate

Nelle società quotate la circolazione cartacea delle azioni è superata dalla dematerializzazione. In questo sistema non esiste più il titolo materiale: la qualità di azionista risulta da un conto titoli aperto presso un intermediario autorizzato, come una banca.

I dividendi vengono accreditati attraverso il sistema degli intermediari sulla base delle risultanze dei conti titoli. Anche la partecipazione all’assemblea si basa sulla posizione risultante dal conto, certificata secondo le regole della record date previste dalla disciplina speciale.

Il trasferimento delle azioni dematerializzate non avviene mediante girata, ma tramite scritturazione contabile: l’intermediario addebita il conto del venditore e accredita quello dell’acquirente. La registrazione elettronica svolge quindi la stessa funzione che, nel sistema cartaceo, era svolta dalla girata.

Obbligazioni: cosa sono e in cosa differiscono dalle azioni

Una SPA può emettere, oltre ad azioni e strumenti finanziari partecipativi, anche obbligazioni.

1) Azionista vs obbligazionista

Azionista: apporta capitale di rischio, sopporta il rischio d’impresa; diritti patrimoniali dipendono da utili e patrimonio netto residuo.

Obbligazionista: è un creditore; presta denaro (o valore) alla società; ha diritto a restituzione del capitale e interessi secondo le condizioni dell’emissione.

Quindi: azioni = capitale di rischio; obbligazioni = capitale di credito.

2) Chi delibera l’emissione: art. 2410 c.c.

Se legge o statuto non dispongono diversamente: l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.

In ogni caso: serve verbale notarile, deposito e iscrizione secondo art. 2436.

Nota che per le obbligazioni convertibili (vedi sotto) la competenza è tipicamente dell’assemblea straordinaria.

3) Limiti quantitativi: art. 2412 c.c.

La società può emettere obbligazioni (al portatore o nominative) per somma complessiva non eccedente:

2 volte la somma di:

  • capitale sociale
  • riserva legale
  • riserve disponibili
  • risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

I sindaci attestano il rispetto del limite.

Superamento del limite: due canali principali

Obbligazioni in eccedenza sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.

Se poi questi titoli circolano verso non professionali, chi li trasferisce risponde della solvenza della società verso l’acquirente non professionale. Qui la logica è quella che tu descrivi come cessione “pro solvendo”: trasferisco ma garantisco.

Obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili della società: fino a due terzi del valore degli immobili. Queste non rientrano nel limite del comma 1.

Inoltre: nel calcolo del limite rientrano anche garanzie prestate dalla società per obbligazioni di altre società (anche estere).

4) Confini non più netti: art. 2411 c.c.

Storicamente obbligazioni = credito con rimborso certo e interessi “tipici”.

Oggi l’art. 2411 consente forme in cui i diritti degli obbligazionisti possono assumere tratti “quasi equity”:

il diritto alla restituzione e agli interessi può essere subordinato rispetto ad altri creditori (obbligazioni subordinate);

tempi ed entità degli interessi possono variare secondo parametri oggettivi, anche legati all’andamento economico della società;

la disciplina si applica anche a strumenti comunque denominati che condizionano rimborso e tempi all’andamento economico.

Effetto: si sfuma la linea tra capitale di credito e capitale di rischio. Avere un titolo “chiamato obbligazione” non significa sempre rimborso garantito come in un prestito tradizionale.

Obbligazioni convertibili in azioni: art. 2420-bis c.c.

1) Chi decide

L’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili, determinando:

  • rapporto di cambio,
  • periodo e modalità della conversione.

2) Condizione: capitale sociale interamente versato

La delibera non può essere adottata se il capitale sociale non è stato interamente versato.

Qui il legislatore vuole evitare che si costruiscano conversioni e aumenti di capitale su una base di capitale “non ancora reale”.

3) Aumento di capitale contestuale

Contestualmente, la società deve deliberare l’aumento di capitale corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.

Perché: se l’obbligazionista converte, deve ricevere azioni “nuove” o comunque emesse in attuazione dell’aumento.

4) Effetto economico della conversione

Quando converto:

non faccio un nuovo conferimento in denaro (di regola), il credito obbligazionario si trasforma in partecipazione: quello che era prestito diventa, nei fatti, apporto di rischio.

Il debito si “spegne” e nasce partecipazione.

È corretto anche ricordare che, per logica di tutela del capitale, le convertibili non possono essere strutturate in modo da aggirare il divieto di emissione “sotto la pari” per la parte che poi si traduce in capitale azionario.

Patrimoni destinati a uno specifico affare: art. 2447-bis c.c.

Per completare il quadro della SPA, aggiungi l’istituto dei patrimoni destinati, introdotto con la riforma del 2003.

1) Patrimoni destinati in senso stretto: separazione patrimoniale

La società può separare una parte del proprio patrimonio per destinarla a uno specifico affare.

Questo è una deroga importante al principio generale dell’art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale del debitore con tutto il patrimonio presente e futuro), perché qui:

i creditori dell’affare specifico si soddisfano solo sul patrimonio destinato, gli altri creditori sociali si soddisfano sul patrimonio “generale” residuo.

Si creano classi di creditori in base ai patrimoni destinati (e la società può crearne più di uno), ma con limiti:

nel complesso, i patrimoni destinati non possono superare la decima parte del patrimonio netto, non possono riguardare certe attività riservate (es. bancaria o assicurativa) come “affare separato” in quel senso.

Eccezione importante: responsabilità extracontrattuale

Se nell’ambito dell’affare destinato nasce un’obbligazione da illecito (art. 2043 c.c.), il legislatore tutela maggiormente quel creditore:

la società risponde con tutto il patrimonio, non solo con il patrimonio destinato.

Ratio: chi subisce un danno ingiusto non è un creditore “consapevole” che sceglie il rischio del perimetro separato.

2) Finanziamento destinato a uno specifico affare: separazione sui proventi

Alternativa alla separazione patrimoniale “in senso stretto”:

la società ottiene un finanziamento destinato a uno specifico affare, e il rimborso (totale o parziale) avviene utilizzando i proventi dell’affare (o parte di essi).

Qui la separazione non è “sul patrimonio” ma sui flussi/proventi:

gli utili/proventi dell’affare restano vincolati al rimborso finché il finanziamento non è soddisfatto (in tutto o in parte secondo lo schema deliberato).

Solo la parte eccedente potrà poi essere utilizzata o distribuita.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA DEI SOCI

Quando si parla di organi sociali nella SPA, il primo snodo è il funzionamento dell’assemblea dei soci e, soprattutto, le sue competenze. Qui devi ragionare per modelli di amministrazione e controllo, perché dopo la riforma del 2003 la SPA italiana non ha più un solo assetto “standard”, ma può scegliere tra più modelli.

Modelli di amministrazione e controllo (riforma 2003)

La riforma del 2003 ha affiancato al modello tradizionale i sistemi comunemente chiamati dualistico e monistico. Il d.lgs. 47/2026 ha riorganizzato la disciplina: l’art. 2380 prevede la scelta statutaria tra sistema con collegio sindacale, sistema con consiglio di sorveglianza e sistema con comitato per il controllo sulla gestione. Le denominazioni tradizionali restano utili per lo studio, ma i rinvii normativi vanno letti nella nuova collocazione.

A) Modello tradizionale

Si caratterizza per:

  • Assemblea dei soci
  • Organo amministrativo: consiglio di amministrazione (collegiale) oppure amministratore unico (ammesso nelle SPA non quotate, se previsto e compatibile con la disciplina applicabile)
  • Organo di controllo: collegio sindacale

Revisione legale: affidata a revisore o società di revisione (soggetto incaricato della revisione legale dei conti)

Le competenze dell’assemblea ordinaria, in questo modello, sono quelle dell’art. 2364 c.c.

B) Modello dualistico

Di derivazione tedesca (con varianti presenti anche altrove). Si caratterizza per:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio di sorveglianza: organo di controllo con competenze più ampie del collegio sindacale del modello tradizionale
  • Consiglio di gestione: organo amministrativo

Nel sistema con consiglio di sorveglianza, quest’ultimo nomina il consiglio di gestione e approva il bilancio di esercizio e, se redatto, quello consolidato. Lo statuto può attribuire l’approvazione del bilancio all’assemblea nei casi previsti dall’art. 2409-terdecies: mancata approvazione oppure richiesta di almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza. Non è una libera sostituzione generalizzata della competenza del consiglio di sorveglianza.

Altro punto chiave: i membri del consiglio di gestione sono nominati dal consiglio di sorveglianza, non direttamente dall’assemblea.

Le competenze dell’assemblea ordinaria nel dualistico sono disciplinate dall’art. 2364-bis c.c.

C) Modello monistico

Tipico dell’esperienza anglosassone. Si caratterizza per:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio di amministrazione
  • Comitato per il controllo sulla gestione, interno al CdA, composto da amministratori:
  • indipendenti
  • non esecutivi (non coinvolti nella gestione corrente)

Ratio: il controllo sull’operato di chi gestisce richiede indipendenza rispetto alle funzioni gestorie. Se i controllori coincidessero con gli esecutivi, il controllo sarebbe ineffettivo.

Nel modello monistico, le competenze dell’assemblea ordinaria rientrano nell’art. 2364 c.c. (perché non esiste consiglio di sorveglianza).

Assemblea ordinaria: competenze e differenze tra sistemi

A) Art. 2364 c.c. (società prive di consiglio di sorveglianza)

Si applica a:

  • modello tradizionale
  • modello monistico

Le competenze tipiche dell’assemblea ordinaria includono:

  • Approvazione del bilancio
  • Nomina e revoca degli amministratori (e, dove previsto, decisioni correlate)
  • Nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (nel modello tradizionale)
  • Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisore o società di revisione)
  • Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci, se non stabilita dallo statuto
  • Delibera sull’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci
  • Autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di determinati atti da parte degli amministratori

Punto delicato: autorizzazioni assembleari e responsabilità degli amministratori

Lo statuto puo prevedere che alcune operazioni gestorie (di regola competenza del CdA) richiedano un passaggio autorizzativo in assemblea.

Pero:

  • la gestione resta competenza degli amministratori,
  • e soprattutto resta ferma la responsabilità degli amministratori.

Quindi, se l’assemblea autorizza e poi l’operazione causa danno alla società, gli amministratori non si “coprono” dietro l’autorizzazione assembleare. L’autorizzazione non e uno scudo.

B) Art. 2364-bis c.c. (assemblea ordinaria nel sistema dualistico)

Si applica al:

  • modello dualistico

Qui cambiano le competenze perché alcune funzioni “salienti” (come l’approvazione del bilancio) stanno al consiglio di sorveglianza, salva la previsione statutaria nei soli casi consentiti dall’art. 2409-terdecies.

Le competenze tipiche dell’assemblea ordinaria nel dualistico includono:

  • Nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza
  • Determinazione del compenso dei consiglieri di sorveglianza
  • Delibera sull’azione di responsabilità verso i consiglieri di sorveglianza
  • Delibera sulla distribuzione degli utili
  • Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
  • Possibile previsione statutaria che riporti all’assemblea l’approvazione del bilancio (altrimenti e del consiglio di sorveglianza)

Logica: se chi approva il bilancio non e l’assemblea, allora l’assemblea mantiene almeno il momento decisorio sulla distribuzione degli utili.

Assemblea straordinaria: art. 2365 c.c.

L’assemblea straordinaria non e un organo “diverso” dall’assemblea ordinaria. E la stessa assemblea dei soci che opera:

  • con competenze diverse
  • e con quorum piu elevati (costitutivi e deliberativi) per materie più sensibili.

Le competenze dell’assemblea straordinaria (art. 2365 c.c.) valgono, in linea generale, per tutte le SPA, indipendentemente dal modello di amministrazione e controllo, e includono:

  • Modificazioni dello statuto
  • Nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori
  • Ogni altra materia attribuita dalla legge (ad esempio, emissione di obbligazioni convertibili, secondo le norme specifiche)

Obbligazioni convertibili e strumenti affini

  • Obbligazioni convertibili in azioni: l’obbligazionista, esercitando la conversione, perde la qualita di creditore e diventa azionista (credito che si trasforma in partecipazione).
  • Obbligazioni cum warrant: qui, esercitando il diritto del warrant, il soggetto diventa socio ma resta anche obbligazionista. Non e una conversione in senso tecnico, perché non sostituisce una qualita con l’altra: le cumula.

Anche su questi strumenti, la competenza e normalmente dell’assemblea straordinaria (con le regole e condizioni previste dalle norme speciali del codice).

Delega di competenze dall’assemblea straordinaria agli amministratori

In alcuni casi il legislatore consente che l’assemblea straordinaria deleghe certe competenze all’organo amministrativo, tipicamente:

  • aumento del capitale sociale (delega ad aumentare entro limiti e termini stabiliti)
  • emissione di strumenti/azioni convertibili secondo le previsioni di legge e statuto

La logica e di dare flessibilità operativa senza dover convocare ogni volta la straordinaria, ma sempre dentro limiti predeterminati.

Validità delle deliberazioni assembleari: le 3 fasi e i vizi

Perché una delibera vincoli tutti (anche chi non partecipa o vota contro), deve essere assunta rispettando le regole di legge e statuto. Il procedimento assembleare, almeno concettualmente, si articola in tre fasi:

1) Fase pre-assembleare: convocazione

Serve rispettare:

  • competenza a convocare,
  • termini e modalità,
  • contenuto dell’avviso (ordine del giorno),
  • legittimazione a intervenire (specie in società con strumenti dematerializzati e regole speciali).

2) Svolgimento dell’assemblea

Regole su:

  • costituzione valida (quorum costitutivo),
  • discussione,
  • votazione,
  • quorum deliberativo.

3) Verbalizzazione

La deliberazione deve essere verbalizzata secondo le regole (e per le straordinarie il ruolo del notaio e centrale). La verbalizzazione e essenziale anche per i successivi adempimenti di pubblicità, soprattutto se si modifica lo statuto.

Se le regole non sono rispettate, la deliberazione può essere:

  • annullabile (vizi procedurali o di conformità, secondo il regime applicabile),
  • oppure nulla (vizi piu gravi, tipizzati).

La conseguenza pratica e che una decisione invalida non regge, e si apre lo spazio per le impugnazioni secondo le norme del codice.

Fase che precede l’assemblea: convocazione, quorum, svolgimento e invalidità

Convocazione dell’assemblea (art. 2366 c.c.)

Tutti i soci devono essere convocati tramite avviso di convocazione. La convocazione, in via ordinaria, spetta agli amministratori.

L’avviso deve indicare almeno:

  • giorno, ora e luogo dell’assemblea
  • ordine del giorno, cioè le materie che verranno trattate (serve a garantire informazione e possibilità di prepararsi e decidere come votare)

Nelle società non quotate, l’avviso deve essere pubblicato con le forme previste dalla norma (es. Gazzetta Ufficiale oppure quotidiano indicato nello statuto) almeno 15 giorni prima dell’assemblea.

Se mancano le formalità di convocazione, in linea generale la delibera rischia l’invalidità. Tuttavia esiste una deroga importante.

Assemblea totalitaria

L’assemblea e considerata regolarmente costituita anche senza convocazione formale quando sono presenti tutti i soci (e, nella costruzione tipica, anche gli altri soggetti la cui presenza rileva ai fini della regolarità dei lavori). Questa e la cosiddetta assemblea totalitaria.

Convocazione “annuale” per il bilancio

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio (normalmente entro i termini ordinari, con eccezioni che dipendono da discipline speciali o temporanee).

Se gli amministratori non convocano, interviene l’organo di controllo con funzione vicaria: sostituisce l’organo amministrativo quando e inadempiente, proprio per evitare la paralisi del circuito societario.

Convocazione su richiesta dei soci (art. 2367 c.c.)

Oltre alla convocazione “ordinaria” degli amministratori, e prevista la convocazione su richiesta di una minoranza qualificata.

Le soglie cambiano in base al tipo di società:

  • società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: richiesta da soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale
  • altre società: almeno un decimo del capitale sociale
  • salva la minore percentuale prevista dallo statuto

Logica: nelle società con azionariato diffuso e più difficile raccogliere grandi percentuali, quindi il legislatore abbassa la soglia per rendere effettivo il diritto delle minoranze.

Nella fase che precede l’assemblea, le regole di base (convocazione, ordine del giorno, informazione) valgono sia per assemblea ordinaria sia per assemblea straordinaria.

Quorum: costituzione valida e deliberazione valida

Quando l’assemblea si riunisce, bisogna verificare due cose diverse:

  • quorum costitutivo: quanto capitale deve essere presente o rappresentato per poter iniziare validamente i lavori
  • quorum deliberativo: quanti voti favorevoli servono per approvare la delibera

Questi numeri si calcolano tenendo conto che alcune azioni potrebbero non avere diritto di voto su quella materia, e quindi non entrano nel calcolo come votanti.

A) Assemblea ordinaria (schema base)

  • Quorum costitutivo: serve un minimo di capitale presente (la regola generale e la presenza di una quota significativa, tipicamente almeno la meta in prima convocazione, a seconda del caso e delle norme applicabili)
  • Quorum deliberativo: in genere maggioranza assoluta dei voti espressi (50% + 1)

B) Assemblea straordinaria (art. 2368 c.c. e regole collegate)

Per la straordinaria i quorum sono più elevati, perché l’assemblea decide su materie “strutturali” (statuto, liquidazione, ecc.).

  • nelle società non quotate, in prima convocazione si richiedono regole più stringenti: presenza di una parte molto ampia del capitale e voti favorevoli con soglie qualificate (tipicamente superiori alla maggioranza semplice, spesso due terzi del capitale rappresentato)
  • nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i quorum tendono ad essere più gestibili, per evitare che l’assemblea sia di fatto impossibile per frammentazione del capitale: resta la logica dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea, ma su basi costitutive costruite in modo da rendere realistica la riunione

Convocazioni successive

Se la prima convocazione va deserta o non raggiunge i quorum, possono esserci convocazioni successive (seconda, terza), a condizione che la data sia indicata già nell’avviso di convocazione. In generale, man mano che si procede, i quorum tendono ad abbassarsi per facilitare l’assunzione delle decisioni.

Svolgimento dell’assemblea: presidente, segretario, verbale

Possono intervenire in assemblea i soggetti legittimati al voto.

L’assemblea e presieduta da un presidente:

  • indicato nello statuto oppure
  • eletto dai soci presenti con voto di maggioranza

Il presidente e assistito da un segretario, che cura la verbalizzazione. La verbalizzazione e centrale per trasparenza, prova e impugnazioni.

Verbale (art. 2375 c.c.)

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, oppure dal notaio.

Il verbale deve indicare:

  • data dell’assemblea
  • Identità dei partecipanti e capitale rappresentato da ciascuno (anche in allegato)
  • modalità e risultato delle votazioni
  • identificazione dei soci favorevoli, astenuti, dissenzienti (anche in allegato)
  • su richiesta dei soci, sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno

Per l’assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da notaio, perché spesso la delibera comporta modifiche statutarie e quindi necessita di pubblicità nel Registro delle imprese.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per rispettare gli obblighi di deposito e pubblicazione.

Rappresentanza in assemblea (art. 2372 c.c. per societa chiuse)

Nelle società non quotate, il socio puo farsi rappresentare con delega.

Regole tipiche:

  • delega per iscritto
  • la delega non può essere “in bianco”: deve indicare il nome del rappresentante
  • il rappresentante può farsi sostituire solo se la delega lo prevede espressamente
  • divieti di rappresentanza a favore di soggetti potenzialmente in conflitto strutturale (amministratori, sindaci, controllori e dipendenti della società), per evitare distorsioni del voto
  • limiti al numero di deleghe rappresentabili da un singolo soggetto (con soglie piu ampie nelle societa che fanno ricorso al capitale di rischio)

Per le società quotate la disciplina e diversa ed e nel Testo Unico della Finanza.

Conflitto di interessi del socio votante (art. 2373 c.c.)

Il voto del socio in conflitto non e automaticamente vietato. La regola e piu raffinata.

Una delibera può diventare annullabile se ricorrono insieme due condizioni:

  • il voto del socio in conflitto e determinante (senza quel voto la delibera non sarebbe passata)
  • la delibera e idonea a arrecare danno alla società (non serve provare un danno già verificato, basta l’idoneità)

Se manca anche una sola delle due condizioni, la delibera resta valida.

Annullabilità delle delibere (art. 2377 c.c.)

Una delibera e annullabile quando non e conforme alla legge o allo statuto (anche per vizi del procedimento).

Legittimati all’impugnazione:

  • soci assenti, dissenzienti o astenuti
  • amministratori
  • organo di controllo

Gli amministratori e i controllori non hanno solo una facoltà: spesso e un vero dovere impugnare, perche l’inerzia puo generare responsabilità.

Non tutti i soci possono impugnare: servono soglie minime di partecipazione:

  • un per mille nelle società quotate
  • 5% negli altri casi

I soci sotto soglia non possono ottenere l’annullamento, ma possono chiedere risarcimento del danno, provando nesso causale tra delibera e pregiudizio subito.

Vizi che non portano all’annullamento salvo “determinanza”

Il legislatore adotta un approccio sostanzialistico:

  • la delibera non e annullabile per intervento di soggetti non legittimati, salvo che la loro presenza sia stata determinante per la regolare costituzione
  • errori di conteggio o voti invalidi non annullano, salvo che siano stati determinanti per raggiungere la maggioranza
  • verbale incompleto o inesatto non annulla, salvo che impedisca di accertare contenuto, effetti e validità della delibera

Termine di impugnazione: 90 giorni dalla delibera; se soggetta a iscrizione nel Registro delle imprese, i 90 giorni decorrono dall’iscrizione.

Nullità delle delibere (art. 2379 c.c.)

La nullità riguarda vizi più gravi. Qui la delibera e trattata come se non dovesse produrre effetti, ma con limiti temporali per evitare paralisi societaria.

Può essere fatta valere da chiunque dimostri interesse.

Casi tipici:

  • mancata convocazione (salvo assemblea totalitaria)
  • mancanza del verbale
  • oggetto illecito o impossibile (esempio classico: approvazione di un bilancio falso)

Termine: in generale la nullità si fa valere entro 3 anni (da iscrizione o deposito se previsto), in deroga al diritto comune, per ragioni di certezza dei traffici.

Eccezione: impugnazione senza limiti di tempo per delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

La convocazione non e considerata mancante se ci sono irregolarità dell’avviso che non equivalgono a totale assenza della convocazione, e analogamente il verbale non e “mancante” se contiene almeno elementi minimi (data e oggetto) e risulta sottoscritto dai soggetti rilevanti.

Patti parasociali e sindacati di voto

I patti parasociali possono riguardare:

  • limiti alla circolazione delle azioni
  • esercizio del diritto di voto (sindacati di voto)

Sono patti con efficacia principalmente interna tra aderenti, ma nelle società quotate incidono sugli assetti di controllo percepiti dal mercato, quindi si impone pubblicità e trasparenza (disciplina nel codice civile per non quotate e nel TUF per quotate).

Abuso della maggioranza

Qui tocchi un punto davvero importante: ci sono delibere che formalmente rispettano legge e statuto, ma sostanzialmente servono a “schiacciare” la minoranza.

Esempio classico: aumento di capitale a pagamento deliberato dalla maggioranza sapendo che la minoranza non puo sottoscrivere, con effetto di diluizione della minoranza.

Questi casi sono spesso ricondotti ai principi di:

  • buona fede
  • correttezza
  • limite funzionale all’esercizio dei diritti sociali

Non e automatico che la delibera sia invalida: serve argomentare l’abuso, la mancanza di interesse sociale e la finalita persecutoria o comunque distorsiva.

Amministrazione e controllo della SPA: organo amministrativo nel modello tradizionale

Nella società per azioni gli organi sociali essenziali sono l’assemblea, l’organo amministrativo e l’organo di controllo. L’assemblea conserva un ruolo centrale nelle decisioni che la legge le attribuisce, ma la gestione dell’impresa spetta in via esclusiva agli amministratori, come afferma l’art. 2380-bis c.c. Anche quando lo statuto prevede che alcune operazioni debbano essere autorizzate dall’assemblea, questo non fa venir meno la responsabilità degli amministratori, che restano i veri titolari della funzione gestoria.

Nel modello tradizionale l’organo amministrativo può assumere due forme. Se la società affida la gestione a una sola persona, si ha l’amministratore unico, soluzione ammessa nelle SPA non quotate. Se invece gli amministratori sono più di uno, essi formano un consiglio di amministrazione. A differenza di quanto accade nelle società di persone, gli amministratori della SPA non devono necessariamente essere soci: possono essere scelti anche tra soggetti esterni. Quando esiste un consiglio di amministrazione, il suo funzionamento si basa sul metodo collegiale. Gli amministratori hanno pari dignità all’interno dell’organo e le decisioni vengono assunte a maggioranza per teste. Non c’è spazio, quindi, per modelli come l’amministrazione disgiuntiva o congiuntiva tipici delle società di persone.

Questa impostazione va distinta da quella dei modelli alternativi di amministrazione e controllo. Nel sistema monistico, ad esempio, non c’è spazio per l’amministratore unico, perché è necessario un consiglio di amministrazione all’interno del quale si formi il comitato per il controllo sulla gestione. Nel sistema dualistico, invece, la funzione gestoria è affidata al consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza e non dall’assemblea.

Nomina degli amministratori

Nel sistema con collegio sindacale, l’art. 2396-decies attribuisce all’assemblea la nomina degli amministratori, salvo i primi, nominati nell’atto costitutivo, e le disposizioni speciali degli artt. 2351 e 2449. L’art. 2383 disciplina gli altri profili della nomina e della revoca, compresa la preventiva dichiarazione dell’interessato sull’assenza delle cause di ineleggibilità e delle interdizioni previste dalla norma. Nei diversi sistemi va individuato l’organo competente alla nomina.

La durata dell’incarico degli amministratori non può superare tre esercizi; la scadenza coincide con la riunione dell’organo competente convocata per approvare il bilancio dell’ultimo esercizio dell’incarico. Sono rieleggibili, salvo diversa previsione statutaria, e revocabili in ogni momento dall’organo competente a nominarli. La revoca senza giusta causa lascia salvo il diritto al risarcimento del danno, secondo l’art. 2383.

Entro trenta giorni dalla nomina, gli amministratori devono chiedere l’iscrizione della stessa nel registro delle imprese, indicando le loro generalità e specificando chi tra loro ha la rappresentanza della società e con quali modalità essa è esercitata. Una volta eseguita la pubblicità, eventuali cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori con rappresentanza non sono opponibili ai terzi, salvo che la società provi che il terzo ne era a conoscenza.

Presidente del consiglio di amministrazione e dovere di agire informati

L’art. 2381 disciplina il presidente: salvo diversa previsione statutaria, gli amministratori lo scelgono al proprio interno se non è già designato dall’organo competente alla nomina. Il presidente convoca il consiglio, fissa l’ordine del giorno e coordina i lavori. Il suo compito di assicurare adeguate informazioni ai consiglieri è ora disciplinato separatamente dall’art. 2381-ter.

L’art. 2381-ter impone agli amministratori di agire informati. Ciascuno può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni sulla gestione. Il nuovo testo riconosce ai non delegati il ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute secondo legge e statuto, anche in relazione alle loro competenze. Ciò non rende irrilevanti segnali di anomalia né elimina i doveri di intervento previsti dall’art. 2392 quando siano conosciuti fatti pregiudizievoli.

Delega gestoria

L’art. 2381-bis consente al consiglio di amministrazione, se lo statuto o l’assemblea lo permettono, di delegare attribuzioni a un comitato esecutivo o a uno o più componenti. Il consiglio di gestione, se lo statuto lo consente, può delegare solo a uno o più propri componenti. Il consiglio determina contenuto e limiti delle deleghe, può impartire direttive e avocare operazioni; valuta gli assetti e l’andamento della gestione sulla base delle informazioni ricevute.

Non sono delegabili le attribuzioni elencate nell’art. 2381-bis, fra cui redazione del bilancio, progetti di fusione e scissione e le altre materie espressamente richiamate. Non sono delegabili neppure le decisioni sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, comprese proposta e condizioni del piano. La delega non trasferisce quindi ogni competenza dell’organo collegiale.

Gli organi delegati devono curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Devono inoltre riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sull’andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Gli amministratori non delegati, da parte loro, restano tenuti ad agire informati e ciascuno può chiedere che in consiglio vengano fornite ulteriori informazioni sulla gestione. La delega, dunque, serve a rendere più efficiente la gestione, ma non elimina né la responsabilità né i poteri di controllo degli altri amministratori.

Gestione esclusiva e assetti adeguati

L’art. 2380-bis c.c. ribadisce che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Alla loro competenza esclusiva appartiene anche l’istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, in collegamento con l’art. 2086 c.c., come riformato dal Codice della crisi d’impresa.

La logica è chiara: l’organo amministrativo non deve solo gestire in senso operativo, ma deve anche costruire un’organizzazione idonea a prevenire squilibri, a intercettare tempestivamente segnali di crisi e a preservare la continuità aziendale.

Requisiti, ineleggibilità e decadenza

L’art. 2382 c.c. stabilisce le cause legali di ineleggibilità e decadenza. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade, chi è interdetto, inabilitato, fallito oppure chi ha subito condanne che comportano interdizione dai pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi.

Accanto a queste cause legali, l’art. 2387 c.c. consente allo statuto di richiedere ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche richiamando codici di comportamento o regole tipiche delle società quotate. Nelle società non quotate si tratta di una scelta volontaria, ma spesso utile a rafforzare la credibilità della società verso il mercato, i finanziatori e gli stakeholders.

Rappresentanza della società

L’art. 2384 c.c. disciplina il potere di rappresentanza degli amministratori. Questo potere, attribuito dallo statuto o dalla deliberazione di nomina, ha carattere generale. Qui emerge una differenza importante rispetto alle società di persone: il terzo non deve verificare se l’atto compiuto dall’amministratore rientri o meno nell’oggetto sociale.

Ancora più rilevante è il principio secondo cui le limitazioni ai poteri degli amministratori risultanti dallo statuto o da decisioni interne non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate. L’unica eccezione si ha quando la società riesca a provare che il terzo ha agito intenzionalmente a danno della società. Il sistema, quindi, tutela in modo molto forte l’affidamento del terzo. Sul piano interno, però, la violazione dei limiti può fondare responsabilità dell’amministratore verso la società.

Sostituzione degli amministratori

Nel sistema con collegio sindacale la sostituzione anticipata degli amministratori è disciplinata dall’art. 2396-undecies, che dal 2026 ha preso il posto dell’abrogato art. 2386. Le regole seguenti riguardano questo sistema.

Se viene meno uno o più amministratori ma resta in carica la maggioranza di quelli nominati dall’assemblea, gli amministratori rimasti possono sostituirli mediante cooptazione, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I cooptati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se invece viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, gli amministratori rimasti devono convocare l’assemblea per procedere alla sostituzione. I nuovi amministratori, salvo diversa previsione, scadono insieme a quelli che erano in carica al momento della loro nomina.

Può anche accadere che lo statuto contenga la clausola simul stabunt simul cadent, in base alla quale la cessazione di alcuni amministratori provoca la caduta dell’intero consiglio. In questo caso l’assemblea per la nomina del nuovo CDA deve essere convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti.

Se cessa l’amministratore unico o cessano tutti gli amministratori, l’assemblea deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, che nel frattempo può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, salvo diversa previsione statutaria. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, sempre salvo diversa disposizione dello statuto. Sono ammesse riunioni svolte con mezzi di telecomunicazione, ma non è ammesso il voto per rappresentanza: l’amministratore deve partecipare e votare personalmente.

Divieto di concorrenza

L’art. 2390 vieta agli amministratori, salvo specifica autorizzazione dell’assemblea, di essere soci illimitatamente responsabili di concorrenti, esercitare attività concorrente per conto proprio o altrui, oppure essere amministratori, direttori generali o dirigenti con responsabilità strategiche in società concorrenti. Il nuovo art. 2390-bis vieta inoltre l’uso, a vantaggio proprio o di terzi, di dati, notizie e opportunità d’affari appresi nell’incarico; la violazione può comportare revoca e risarcimento.

La ratio è evidente: il problema non riguarda il socio in quanto tale, ma l’amministratore, cioè colui che orienta le scelte gestorie e potrebbe trovarsi in un conflitto strutturale di interessi. La violazione del divieto può comportare la revoca dall’ufficio e il risarcimento del danno.

Quando si parla di gruppi di società, bisogna evitare semplificazioni eccessive. Non è corretto dire in modo automatico che due società dello stesso gruppo non sono concorrenti. Più precisamente, la presenza di un gruppo e di una direzione unitaria può incidere sulla valutazione della concorrenzialità e del conflitto, ma non elimina meccanicamente il problema.

Deliberazione con voto determinante del soggetto interessato

Occorre distinguere tra il conflitto del socio e l’interesse dell’amministratore.

Nel caso del socio, l’art. 2373 c.c. rende rilevante il conflitto solo se il voto del socio è determinante per la formazione della maggioranza e la deliberazione è idonea a recare danno alla società.

Nel caso dell’amministratore, invece, l’art. 2391 c.c. è più severo: non richiede che si dimostri subito un conflitto in senso stretto. Basta che l’amministratore abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in una determinata operazione della società.

L’amministratore comunica il proprio interesse agli altri amministratori e all’organo di controllo, precisandone natura, termini, origine e portata. Se è delegato si astiene dal compiere l’operazione e investe l’organo collegiale; se è amministratore unico informa anche la prima assemblea utile.

La deliberazione deve motivare adeguatamente ragioni e convenienza dell’operazione per la società. Il solo interesse non determina un divieto generale di voto; lo statuto o il regolamento consiliare possono però introdurre ulteriori condizioni, modalità e limiti alla partecipazione dell’amministratore interessato, secondo l’art. 2391 riformato.

La deliberazione potenzialmente dannosa è impugnabile dagli amministratori e dall’organo di controllo entro novanta giorni quando siano violati gli obblighi previsti oppure il voto dell’interessato sia determinante. Chi ha consentito con il proprio voto non può impugnare se gli obblighi informativi del primo comma sono stati adempiuti: non va quindi formulata un’esclusione incondizionata del votante favorevole. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi.

L’amministratore risponde infine verso la società del danno che abbia eventualmente arrecato. Nelle società quotate, poi, si aggiunge la disciplina dell’art. 2391-bis c.c., relativa alle operazioni con parti correlate, che mira a governare i rischi tipici delle operazioni infragruppo o comunque non condotte a condizioni di mercato.

Responsabilità degli amministratori: verso chi e quando

La responsabilità degli amministratori nelle società per azioni può rilevare nei confronti della società, dei creditori sociali e anche dei singoli soci o dei terzi. La disciplina cambia a seconda del soggetto danneggiato e dell’interesse protetto.

Responsabilità verso la società

L’art. 2392 c.c. stabilisce che gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Non si tratta quindi di una diligenza astratta e uguale per tutti: il livello richiesto varia in relazione alla complessità dell’impresa e al ruolo concreto dell’amministratore.

La regola generale è quella della responsabilità solidale verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri. Questo principio, tuttavia, va coordinato con la presenza di deleghe gestorie. Se alcune funzioni sono attribuite al comitato esecutivo o a uno o più amministratori delegati, non significa che gli altri amministratori siano automaticamente esonerati. Anche in presenza di deleghe, infatti, gli amministratori non delegati restano responsabili se, pur essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non fanno quanto possono per impedirli o per attenuarne le conseguenze. Qui rientrano, ad esempio, la richiesta di informazioni, l’impartire direttive agli organi delegati, l’avocazione di operazioni o l’attivazione dell’organo di controllo.

L’art. 2392 esclude l’estensione della responsabilità all’amministratore immune da colpa che faccia annotare senza ritardo il dissenso nel libro delle riunioni e deliberazioni e ne dia immediata notizia scritta al presidente dell’organo di controllo. Il dissenso deve essere tracciabile; restano da verificare la condotta e i doveri concretamente riferibili al singolo amministratore.

In questo ambito viene spesso richiamata la cosiddetta business judgment rule, non come norma codificata, ma come criterio interpretativo. Il giudice, cioè, non si sostituisce all’amministratore nel merito della scelta imprenditoriale, ma valuta se quella scelta sia stata presa secondo un procedimento razionale, informato, non viziato da conflitti di interessi e coerente con l’interesse sociale.

Azione sociale di responsabilità

L’azione sociale è deliberata dall’assemblea ai sensi dell’art. 2393, anche durante la liquidazione; può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore. Nel sistema con collegio sindacale, la legittimazione del collegio, con maggioranza dei due terzi, è ora prevista dall’art. 2396-terdecies. In ambito concorsuale l’art. 2394-bis individua i soggetti legittimati e introduce uno specifico termine biennale di decadenza dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o da quella che dichiara l’insolvenza.

La deliberazione con cui viene promossa l’azione comporta anche la revoca automatica degli amministratori contro cui è proposta, ma solo se è adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. Se questa soglia non viene raggiunta, l’azione può comunque essere esercitata, ma la revoca dovrà essere deliberata separatamente.

L’ordinamento riconosce anche una tutela alle minoranze. L’art. 2393-bis c.c. consente infatti ai soci di promuovere l’azione sociale di responsabilità, purché rappresentino almeno un quinto del capitale sociale nelle società chiuse, salvo diversa misura statutaria non superiore a un terzo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la soglia si abbassa a un quarantesimo del capitale, o alla minore misura eventualmente prevista dallo statuto. La ratio è chiara: facilitare la tutela delle minoranze soprattutto nelle società con azionariato diffuso.

Responsabilità verso i creditori sociali

L’art. 2394 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali. Qui il presupposto non è semplicemente la violazione dei doveri gestori in sé, ma l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

L’azione può essere esercitata dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. In altre parole, la responsabilità verso i creditori scatta quando la cattiva gestione degli amministratori ha inciso sulla garanzia patrimoniale che la società offre ai terzi.

È importante ricordare che la rinuncia della società all’azione di responsabilità non impedisce ai creditori di agire. Se poi la società conclude una transazione con gli amministratori, i creditori possono reagire attraverso l’azione revocatoria, se ne ricorrono i presupposti, per evitare che quell’accordo pregiudichi ulteriormente la loro possibilità di soddisfarsi sul patrimonio sociale.

Responsabilità verso singoli soci o terzi

Diversa è la responsabilità prevista dall’art. 2395 c.c., che tutela il singolo socio o il terzo quando subiscono un danno diretto derivante da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Qui non si parla di danno riflesso o mediato attraverso il patrimonio sociale, ma di una lesione immediata della sfera giuridica del socio o del terzo. Un esempio classico è quello del bilancio falso o delle comunicazioni sociali ingannevoli che inducono un terzo a compiere un’operazione dannosa oppure incidono direttamente sulla posizione individuale del socio.

L’azione si prescrive in cinque anni dal compimento dell’atto dannoso.

Controlli nella SPA

Nelle società per azioni il sistema dei controlli ruota attorno all’organo di controllo interno, il cui nome cambia a seconda del modello di amministrazione e controllo adottato.

Nel modello tradizionale l’organo di controllo è il collegio sindacale. Nel modello monistico si ha il comitato per il controllo sulla gestione, costituito all’interno del consiglio di amministrazione da amministratori non esecutivi e indipendenti. Nel modello dualistico il controllo è affidato al consiglio di sorveglianza, che ha competenze più ampie e in parte sostitutive di quelle assembleari, come ad esempio l’approvazione del bilancio, salva la previsione statutaria nei soli casi consentiti dall’art. 2409-terdecies.

Nel sistema tradizionale, l’organo di controllo deve essere necessariamente collegiale. Non c’è spazio, quindi, per un sindaco unico.

Collegio sindacale: natura, nomina e requisiti

Il collegio sindacale è un organo interno della società. È previsto dalla legge e organizzato dallo statuto, ma la nomina dei sindaci spetta di regola all’assemblea. In alcuni casi particolari, ad esempio se la società ha emesso strumenti finanziari partecipativi cui siano attribuiti determinati diritti amministrativi, può esserci anche la nomina di un sindaco da parte dei relativi titolari.

L’art. 2397 c.c. stabilisce che il collegio sindacale è composto da tre o cinque sindaci effettivi, oltre a due sindaci supplenti. I sindaci possono essere soci o non soci.

Quanto ai requisiti professionali, almeno un sindaco effettivo e un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Gli altri, se non iscritti nel registro dei revisori, devono essere scelti tra professionisti iscritti in albi individuati con decreto ministeriale, come avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro, oppure tra professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Per le società quotate si aggiungono requisiti ulteriori di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa speciale.

Il collegio sindacale ha anche un presidente, nominato dall’assemblea. La sua figura è importante non solo per il funzionamento del collegio, ma anche in altri punti del sistema, come ad esempio nei casi in cui un amministratore dissenziente debba comunicare formalmente il proprio dissenso per evitare responsabilità.

Ineleggibilità e decadenza

Le cause comuni di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell’organo di controllo sono ora nell’art. 2396-septies, che richiama anzitutto le condizioni dell’art. 2382. Il primo comma dell’art. 2399 è stato abrogato: i requisiti di indipendenza vanno studiati nel nuovo quadro comune ai sistemi di controllo.

L’art. 2396-septies comprende, fra gli altri, coniuge, parte dell’unione civile, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado e conviventi degli amministratori, nonché gli amministratori e i corrispondenti soggetti legati agli amministratori delle società controllate, controllanti o soggette a comune controllo. Non è più corretta la formula indistinta «parenti e affini entro il quarto grado».

Sono incompatibili anche i rapporti di lavoro, consulenza continuativa, prestazione d’opera retribuita o altri rapporti patrimoniali con la società o il gruppo che compromettano l’indipendenza. La sola presenza in organi di controllo di società del gruppo non costituisce, di per sé, causa di ineleggibilità o decadenza: occorre distinguere il cumulo degli incarichi dai rapporti che incidono sull’indipendenza.

Anche la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori legali, oppure la perdita dei requisiti professionali richiesti, costituisce causa di decadenza. Lo statuto può poi prevedere ulteriori cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché limiti al cumulo di incarichi.

Durata, revoca e pubblicità

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione per scadenza non produce effetto immediato, ma solo quando il collegio è stato ricostituito, così da assicurare continuità all’organo di controllo.

La loro posizione è più protetta rispetto a quella degli amministratori. I sindaci, infatti, possono essere revocati solo per giusta causa, e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato.

La nomina e la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura degli amministratori. Inoltre, al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico, devono essere resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci in altre società.

Sostituzione dei sindaci

Quando un sindaco effettivo viene meno per morte, rinuncia o decadenza, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti dalla legge. I nuovi sindaci restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvede all’integrazione del collegio.

Se viene meno il presidente del collegio, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano. Se neppure i supplenti consentono di ricostituire il collegio, occorre convocare l’assemblea per procedere alle necessarie nomine.

Un chiarimento importante

Quando si afferma che nella SPA non c’è spazio per un organo di controllo monocratico, ciò è vero con riferimento al collegio sindacale nel modello tradizionale, che deve essere necessariamente collegiale. Non bisogna però trasformare questa affermazione in una regola assoluta riferita a ogni forma di controllo. La revisione legale dei conti è infatti un piano diverso: essa può essere affidata a un revisore legale persona fisica oppure a una società di revisione. Quindi il controllo endosocietario, nel tradizionale, è collegiale; la revisione legale, invece, può essere esterna e anche affidata a un solo soggetto.

Doveri del collegio sindacale

La vigilanza è disciplinata dall’art. 2396-quinquies: riguarda legge, statuto, corretta amministrazione, adeguatezza e funzionamento degli assetti, compresi controllo interno, gestione dei rischi e coordinamento delle relative funzioni. Il nuovo art. 2403 riguarda invece il controllo contabile del collegio nel caso previsto dall’art. 2409-bis. Vigilanza societaria e revisione legale restano funzioni distinte.

Questa vigilanza non riguarda soltanto l’operato degli amministratori in senso stretto, ma si estende più in generale alla vita societaria. Per questo i sindaci partecipano alle assemblee, intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se esiste, e sono legittimati a impugnare le deliberazioni invalide quando ciò sia necessario.

Quando la legge parla di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, non attribuisce ai sindaci un ruolo di cogestione. Gli amministratori restano gli unici titolari della funzione gestoria. Il collegio sindacale non può quindi sostituirsi a loro nel merito delle scelte imprenditoriali. Il suo controllo ha piuttosto natura di legalità sostanziale: deve verificare che la gestione sia condotta in modo informato, razionale, coerente con l’interesse della società e rispettoso delle regole organizzative e contabili. In questo contesto assume rilievo anche l’obbligo degli amministratori di agire informati: una decisione assunta senza un’adeguata base informativa può rappresentare un indice di irregolarità rilevante anche per il collegio sindacale.

Il controllo sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili si collega direttamente all’art. 2086 c.c. e alla logica della prevenzione della crisi. Il collegio deve verificare che la struttura interna della società, le procedure adottate e il sistema contabile siano adeguati rispetto alla dimensione e alla natura dell’attività esercitata. Si tratta di una vigilanza continua, orientata non solo a fotografare la regolarità della gestione, ma anche a prevenire errori, irregolarità e situazioni di squilibrio.

Poteri del collegio sindacale

I poteri generali di ispezione, richiesta di notizie e scambio di informazioni sono disciplinati dall’art. 2396-sexies. L’art. 2403-bis conserva i poteri individuali di ispezione e controllo dei sindaci e disciplina l’impiego di dipendenti e ausiliari. Le richieste agli amministratori possono riguardare anche l’andamento delle controllate.

Può inoltre scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società controllate, sia in merito ai sistemi di amministrazione e controllo, sia con riferimento all’andamento generale dell’attività. Tutti gli accertamenti compiuti devono risultare dal libro del collegio sindacale previsto dall’art. 2421, n. 5.

Per lo svolgimento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, i sindaci possono anche avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti o ausiliari, purché non si trovino in situazioni di incompatibilità. L’organo amministrativo può tuttavia rifiutare a questi ausiliari l’accesso a informazioni riservate.

Riunioni e funzionamento

L’art. 2396-octies prevede riunioni dell’organo di controllo almeno ogni novanta giorni e, se consentito dallo statuto con le relative modalità, anche a distanza. L’art. 2404 disciplina ora la decadenza del sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del collegio.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale, che viene trascritto nel libro del collegio sindacale e sottoscritto dai presenti. Il collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far risultare a verbale i motivi del proprio dissenso.

Intervento in caso di inerzia degli amministratori

L’art. 2406 c.c. attribuisce al collegio sindacale un importante potere di supplenza. Se gli amministratori omettono o ritardano ingiustificatamente la convocazione dell’assemblea, il collegio deve provvedervi direttamente ed eseguire le pubblicazioni richieste dalla legge.

Il potere di convocare l’assemblea per fatti censurabili di rilevante gravità e urgente necessità di provvedere trova oggi base nell’art. 2396-sexies, previa comunicazione al presidente del consiglio. Il secondo comma dell’art. 2406 è abrogato; il primo conserva la supplenza del collegio in caso di omissione o ingiustificato ritardo degli amministratori.

Responsabilità dei sindaci

L’art. 2407 c.c. disciplina la responsabilità dei sindaci. Anzitutto, essi devono adempiere ai propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono mantenere il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

La legge 35/2025 ha sostituito l’art. 2407. Al di fuori del dolo, i sindaci rispondono dei danni cagionati dalla violazione dei loro doveri entro un multiplo del compenso annuo percepito: quindici volte per compensi fino a 10.000 euro; dodici volte per lo scaglione da 10.000 a 50.000 euro; dieci volte oltre 50.000 euro. La norma comprende il collegio che esercita anche la revisione legale. Occorre comunque accertare violazione, danno e nesso causale; il limite non esonera dalla vigilanza e non si trasferisce automaticamente al revisore esterno.

L’azione contro i sindaci si prescrive in cinque anni dal deposito della relazione ex art. 2429 relativa all’esercizio nel quale si è verificato il danno. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. Per fatti anteriori alla riforma occorre esaminare la disciplina temporale, senza assumere un’applicazione retroattiva automatica dei limiti.

Denuncia al collegio sindacale

L’art. 2396-ter consente a ogni socio di denunciare fatti censurabili all’organo di controllo, che deve tenerne conto e riferirne all’assemblea. Dal 2026 la tutela non va più riferita all’abrogato art. 2408.

Se i denuncianti rappresentano almeno un ventesimo del capitale, oppure un cinquantesimo nelle società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, l’organo di controllo deve indagare senza ritardo e presentare conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea. Deve anche convocarla in presenza di fatti censurabili di rilevante gravità e urgente necessità. Lo statuto può ridurre le percentuali.

Denuncia al tribunale

Il controllo giudiziario è ora previsto dall’art. 2396-quater, che sostituisce l’abrogato art. 2409. Il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie, in violazione dei doveri degli amministratori e potenzialmente dannose per la società o le controllate, consente ai soggetti legittimati di ricorrere al tribunale.

La soglia generale è un decimo del capitale sociale, ridotta a un ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, salvo che lo statuto preveda percentuali inferiori. Nei casi più gravi il tribunale può adottare provvedimenti incisivi, fino alla nomina di un amministratore giudiziario.

Revisione legale dei conti

L’art. 2396-novies stabilisce la regola della revisione affidata a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nel registro. La disciplina dell’incarico è nel d.lgs. 39/2010: la durata ordinaria è di tre esercizi, con regole speciali per enti di interesse pubblico ed enti sottoposti a regime intermedio. Non va presentata la durata triennale come universale.

L’attività del revisore si articola su due piani. Da un lato, egli esprime un giudizio sul bilancio d’esercizio e, se presente, sul bilancio consolidato. Dall’altro, effettua controlli nel corso dell’esercizio sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione.

Solo in casi particolari la revisione legale può essere affidata al collegio sindacale. Questo avviene in alcune società non quotate, purché non operino in settori che impongono obbligatoriamente un revisore esterno, come banche o assicurazioni, purché tutti i componenti del collegio siano revisori legali e purché non ricorra l’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Inoltre, questa possibilità è tipica del sistema tradizionale: nei modelli monistico e dualistico la revisione è normalmente esternalizzata.

Il giudizio del revisore può essere positivo senza rilievi, positivo con rilievi, negativo oppure consistere nell’impossibilità di esprimere un giudizio. Se il giudizio non è pienamente positivo, la relazione deve motivare analiticamente le ragioni.

Impugnazione del bilancio e funzione stabilizzante della revisione

L’art. 2434-bis c.c. svolge una funzione di stabilizzazione. Le azioni di annullabilità o nullità contro la deliberazione di approvazione del bilancio non possono più essere proposte dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.

Inoltre, quando il revisore ha espresso un giudizio positivo senza rilievi, la legittimazione dei soci a impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio si restringe: è richiesta una partecipazione almeno pari al 5% del capitale sociale. La ratio è evidente: evitare che il bilancio resti esposto per troppo tempo a contestazioni, compromettendo la certezza dei rapporti societari e dei traffici.

Distinzione tra controllo sindacale e revisione contabile

Un punto essenziale da tenere ben fermo è che il controllo del collegio sindacale e la revisione legale dei conti non coincidono. Il collegio sindacale vigila sulla legalità, sulla corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Questo è il suo compito ordinario.

La revisione contabile, invece, è un modulo distinto, che di regola è affidato a un soggetto esterno. Solo in casi specifici essa può essere svolta dal collegio sindacale. Per questo non è corretto affermare in generale che il collegio sindacale “fa la revisione dei conti”: lo fa solo quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (SRL)

La SRL e una societa di capitali: per le obbligazioni sociali risponde solo la societa con il proprio patrimonio, non i soci (salvo casi particolari di responsabilita che vedremo). Anche per la SRL vale quanto detto per la SPA sull’unipersonalita: puo nascere con piu soci e diventare unipersonale, o viceversa. Storicamente, la disciplina dell’unipersonalita e stata prevista prima per la SRL e poi estesa alla SPA.

La società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) è una particolare forma di SRL disciplinata dall’art. 2463-bis c.c. Si caratterizza per una costituzione più semplice e meno onerosa: l’atto costitutivo deve sempre essere redatto per atto pubblico, quindi con l’intervento del notaio, ma sulla base di un modello standard tipizzato dalla legge. Il capitale sociale può essere molto basso, perché deve essere pari almeno a 1 euro e inferiore a 10.000 euro. La scelta del legislatore è chiaramente orientata a favorire l’accesso all’attività d’impresa e a semplificare la fase iniziale, pur restando ferma la regola della responsabilità limitata della società. Nella pratica, tuttavia, il fatto che il capitale sia ridotto non impedisce necessariamente alla società di ottenere credito, perché i terzi possono valutare anche altri elementi, come l’organizzazione, gli assetti, l’affidabilità degli amministratori, eventuali garanzie personali o la sostenibilità del progetto imprenditoriale.

Una delle differenze più rilevanti rispetto alla SPA è che nella SRL è ammesso il socio d’opera, cioè il socio che conferisce non denaro o beni, ma una prestazione d’opera o di servizi. Questo però pone un problema di tutela dei creditori, perché una prestazione personale non è aggredibile allo stesso modo del denaro o dei beni. Per questo il legislatore consente tale conferimento solo se assistito da una garanzia bancaria o assicurativa, così da proteggere i terzi nel caso in cui il socio non adempia. Anche per i conferimenti diversi dal denaro opera una disciplina di stima, regolata dall’art. 2465 c.c., ma con una logica più flessibile rispetto alla SPA: la valutazione è affidata a un revisore legale o a una società di revisione, chiamati a redigere una relazione secondo criteri di indipendenza.

Un’altra particolarità della SRL riguarda i finanziamenti dei soci. Il socio può essere non solo conferente, quindi portatore di capitale di rischio, ma anche finanziatore della società. In questo caso si applica l’art. 2467 c.c., che introduce la regola della postergazione: il credito del socio finanziatore viene soddisfatto solo dopo il pagamento degli altri creditori sociali, quando il finanziamento è stato concesso in un momento in cui la società era già sottocapitalizzata o in una situazione in cui sarebbe stato più corretto effettuare un conferimento anziché un prestito. La logica è chiara: il socio, proprio perché interno alla società e meglio informato, non deve poter sostituire al capitale di rischio un credito formalmente rimborsabile, sottraendosi così al rischio d’impresa.

Le partecipazioni della SRL, a differenza di quanto avviene nella SPA, non sono rappresentate da azioni e non possono essere offerte al pubblico come prodotti finanziari. I diritti sociali spettano di regola in proporzione alla partecipazione detenuta, e in mancanza di diversa previsione la partecipazione è proporzionale al conferimento. Tuttavia la SRL si distingue per una forte flessibilità: l’atto costitutivo può attribuire a singoli soci diritti particolari, ad esempio in materia di amministrazione o di distribuzione degli utili. Si tratta di diritti legati alla persona del socio, non incorporati in un titolo come accade nelle categorie speciali di azioni della SPA. Di conseguenza, se il socio trasferisce la propria quota, il nuovo titolare non acquista automaticamente quei diritti particolari, salvo diversa disciplina o modifica dell’atto costitutivo.

Quanto al trasferimento delle quote, la regola generale è quella della libera trasferibilità, sia tra vivi sia per successione a causa di morte, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Anche nella SRL possono quindi comparire clausole di prelazione, di gradimento o limiti alla circolazione delle partecipazioni. Se però tali limiti diventano eccessivi, ad esempio rendendo di fatto impossibile il trasferimento della quota, il socio o gli eredi possono esercitare il diritto di recesso. Nelle SRL non esiste più il libro dei soci come strumento centrale di legittimazione: il trasferimento della quota acquista efficacia verso la società e verso i terzi con il deposito dell’atto nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2470 c.c. In caso di conflitto tra più acquirenti, prevale chi per primo ha effettuato l’iscrizione in buona fede.

Sul piano dell’amministrazione, la SRL è il tipo societario più flessibile. L’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione sia affidata a uno o più soci, e se gli amministratori sono più di uno si possono adottare modelli diversi. Si può avere un consiglio di amministrazione sul modello della SPA, ma si possono anche richiamare gli schemi tipici delle società di persone, cioè l’amministrazione disgiuntiva o congiuntiva. Inoltre, se esiste un consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo può consentire che le decisioni siano assunte anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, senza una vera riunione. Resta però fermo che alcune materie, come la redazione del progetto di bilancio, i progetti di fusione o scissione e certe decisioni in materia di aumento del capitale, restano comunque di competenza dell’organo amministrativo.

Anche il ruolo dei soci nella SRL è più incisivo che nella SPA. Il codice parla infatti di “decisioni dei soci” e non necessariamente di assemblea, proprio perché l’atto costitutivo può prevedere modalità decisionali extra-assembleari. Tuttavia, per le materie più importanti, come la modifica dell’atto costitutivo o le operazioni che incidono in modo sostanziale sull’oggetto sociale o sui diritti dei soci, è richiesta una vera deliberazione assembleare. In generale, ogni socio vota in proporzione alla propria partecipazione e, salvo diversa previsione, le decisioni sono assunte con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno la metà del capitale.

La SRL attribuisce inoltre ai soci non amministratori un forte potere di controllo. Essi possono ottenere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri e i documenti relativi all’amministrazione. Questo diritto di controllo è funzionale anche alla possibilità di promuovere azioni di responsabilità contro gli amministratori o di chiedere provvedimenti cautelari. Rispetto alla SPA, la posizione del socio di SRL è quindi più forte sul piano della vigilanza e dell’iniziativa.

Per quanto riguarda il controllo istituzionale, la SRL può prevedere un organo di controllo o un revisore, e in alcuni casi la nomina diventa obbligatoria, ad esempio quando la società redige il bilancio consolidato, controlla una società soggetta a revisione legale oppure supera per due esercizi consecutivi determinati limiti dimensionali in termini di attivo, ricavi o dipendenti. Anche qui emerge una tendenza del legislatore a rafforzare gli strumenti di controllo, soprattutto dopo la riforma collegata alla crisi d’impresa.

Infine, la SRL può emettere titoli di debito, se l’atto costitutivo lo consente. Tali titoli possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale. Se poi questi titoli vengono trasferiti a soggetti non professionali, chi li trasferisce risponde della solvibilità della società. La funzione economica di questi strumenti è simile a quella delle obbligazioni nella SPA, cioè consentire alla società di raccogliere capitale di credito, ma la tutela dei terzi è affidata soprattutto alla qualità professionale dei sottoscrittori iniziali e alla responsabilità del trasferente in caso di circolazione successiva.

Nel complesso, la SRL è stata pensata dalla riforma del 2003 come un modello molto autonomo, elastico e “contrattuale”, capace di adattarsi alle esigenze concrete dei soci. Negli anni più recenti, tuttavia, soprattutto con gli interventi collegati alla crisi d’impresa e alla tutela dei creditori, si è assistito a un progressivo riavvicinamento tra SRL e SPA, soprattutto in materia di assetti organizzativi, responsabilità e controlli.

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