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Diritto commerciale

Impresa, società e mercato.

Dalla nozione di imprenditore alle società, con spiegazioni, riferimenti normativi, esempi e collegamenti tra gli istituti.

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Aggiornamento normativo del 14 settembre 2026. Rivisti organi societari, responsabilità dei sindaci, OPA, voto delle quotate e scissione mediante scorporo. Fonti: legge 35/2025, d.lgs. 88/2025 e d.lgs. 47/2026. I richiami storici sono distinti dalla disciplina attuale.

OPERAZIONI STRAORDINARIE: TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

LA TRASFORMAZIONE

È una materia ampiamente riformata nel 2003. In passato era un fenomeno soltanto endosocietario, cioè interno alla macro-famiglia delle società. Tecnicamente la trasformazione è il mutamento del tipo di società.

Tradizionalmente, prima della riforma del diritto societario, o avevamo società di persone che si trasformavano in società di capitali, si parlava di trasformazione evolutiva; oppure era possibile il percorso inverso, una società di capitali si trasformava in una società di persone, si parlava di trasformazione involutiva o regressiva.

La trasformazione era un’operazione omogenea, cambiava il tipo ma eravamo sempre all’interno della macro-famiglia delle società. Non erano possibili le uscite dalla categoria della società. Può una società diventare un’associazione?

La riforma del diritto societario ha ammesso anche le trasformazioni eterogenee, con alcuni limiti. Sono possibili le trasformazioni che portano al di fuori del modello societario. Per trasformazione eterogenea non si intende soltanto l’uscita dal modello di società, viene considerata trasformazione eterogenea anche quella che riguarda il mutamento dello scopo, ma sempre rimanendo in ambito societario. Una società lucrativa che diventa una società cooperativa, o viceversa.

FINALITÀ che si perseguono con la trasformazione.

La trasformazione è molto utilizzata perché in sua assenza i soci che volessero mutare il tipo societario non avrebbero nessun’altra strada che quella di sciogliere la società e ricostituirla.

Art. 2498 – Continuità rapporti giuridici

Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.

Con una operazione di trasformazione si ha la continuità nei rapporti giuridici.

Art. 2499 – Limiti alla trasformazione

Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.

Questa possibilità rischia di rimanere in più di qualche caso solo sulla carta. Dei soci di una spa che è rimasta insolvente perché dovrebbero trasformarla in una snc diventando soci illimitatamente responsabili?

PROCEDIMENTO

Le regole sono diverse a seconda dei diversi punti di partenza. Partiamo da una società di capitali o da una società di persone? Se è una società di capitali che si vuole trasformare questa è una modificazione statutaria, quindi serve una deliberazione dell’assemblea straordinaria. Se invece si tratta, come base di partenza, di una società di persone si tratta di modificare il contratto sociale, serve l’atto pubblico.

Un tempo questa operazione richiedeva l’unanimità da parte dei soci, ma ora non è più così.

Art. 2500-ter – Trasformazione di società di persone

Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

(Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell’articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell’articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.)

Art. 2500 – Contenuto, pubblicità ed efficacia dell’atto di trasformazione

La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato.

L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione.

La trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente. Se non c’è pubblicità la trasformazione non è nulla, è inefficace.

L’iscrizione nel registro delle imprese ha un’importanza molto significativa.

Art. 2500-bis – Invalidità della trasformazione

Eseguita la pubblicità di cui all’articolo precedente, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.

Tutti hanno un’esigenza di certezza. Se quell’atto è invalido e l’invalidità non può più essere pronunciata, cosa succede? La via è quella del risarcimento del danno. Ad esempio, ai creditori che pensavano di potersi soddisfare su una determinata dotazione patrimoniale o sul capitale minimo. Prevale l’esigenza della certezza del diritto.

Ci sono vari problemi quando si realizza un’operazione di trasformazione. Il primo problema è quello di tutelare i terzi e di tutelare i soci. Se la maggioranza della srl delibera la trasformazione in snc, un socio che prima era limitatamente responsabile si trova ad essere illimitatamente responsabile e magari ha votato contro, come si protegge quel socio?

Oppure la snc naviga in pessime acque e i soci decidono di trasformarla in una srl, dive c’è la responsabilità limitata, il creditore non può più soddisfarsi sul patrimonio dei soci.

TRASFORMAZIONE EVOLUTIVA: società di persone che diventi società di capitali

Art. 2500-ter – Trasformazione di società di persone

Comma 1 → il socio che non ha concorso alla decisione di trasformazione ha diritto di recesso. Nelle società di persone la decisione non richiede necessariamente una deliberazione assembleare secondo il modello delle società di capitali; ciò che rileva è che il socio non abbia concorso alla decisione.

Dalla trasformazione derivano vari problemi che devono essere affrontati:

Anche le società di persone possono avere un capitale sociale risultante dai conferimenti dei soci. Ciò che, in generale, manca è un capitale minimo legale analogo a quello previsto per determinati tipi di società di capitali. Nella trasformazione in società di capitali il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo, secondo l’art. 2500-ter.

Comma 2 → il capitale sociale va determinato in base al patrimonio effettivo, occorrerà guardare ai valori attuali e si richiede una perizia di stima. I beni che compongono l’attivo patrimoniale vengono rivalutati. Questo contrasta con quello che accade in caso di fusione (art. 2504-bis), in questo caso non serve rivalutare.

Ripartizione del capitale sociale tra i soci. Cosa succede al socio d’opera che nelle società di capitali non c’è?

Art. 2500-quater – Assegnazione di azioni o quote

Nel caso previsto dall’articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.

Il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d’accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente. La responsabilità dei soci: i soci diventano limitatamente responsabili. Non sarebbero contenti i creditori.

Art. 2500-quinquies – Responsabilità dei soci

La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

I soci diventano limitatamente responsabili, ma questo varrà solo per le obbligazioni future. Restano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima dell’iscrizione nel registro delle imprese. Con una eccezione, a meno che i creditori non abbiano dato il consenso alla trasformazione.

Questa norma vuole favorire la trasformazione evolutiva. C’è il silenzio assenso.

TRASFORMAZIONE REGRESSIVA: il socio che era limitatamente responsabile diventa illimitatamente responsabile. Art. 2500-sexies – Trasformazione di società di capitali

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

  • si richiede il consenso dei soci che diventano illimitatamente responsabili perché se diventi una società in accomandita semplice come accomandante non diventi illimitatamente responsabile. La norma pensa alla trasformazione di una società di capitali in una società in accomandita semplice.
  • ci sono degli obblighi informativi particolari. Questa prescrizione vuole proteggere i soci.
  • non si pone il problema del socio d’opera perché nelle società di capitali non c’è.
  • se hai accettato di diventare illimitatamente responsabile non lo sei solo da ora in avanti ma anche per le obbligazioni sorte in precedenza.

Anche in questo caso il socio può recedere.

Ci sono vari problemi rimasti irrisolti perché non ci sono norme che li risolvono.

Se la spa prima di trasformarsi avesse emesso un prestito obbligazionario, che cosa ne è di questo? Una snc non può emettere obbligazioni. Il codice non affronta e non risolve questi problemi. Sarebbe opportuna una norma che dicesse che in questo caso si deve essere rimborsato anticipatamente il prestito obbligazionario, ma una norma di questo tipo manca.

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA: l’entrata o l’uscita dal modello societario ma anche il mutamento dello scopo.

Le norme che il codice detta con riguardo alle trasformazioni eterogenee riguardano soltanto le società di capitali. Può una snc diventare una cooperativa, o viceversa? È una lacuna del codice. Ci sono opinioni diverse.

Queste norme non hanno regolato anche il caso delle società di persone perché la delega che il governo aveva ricevuto per riformare la materia riguardava solo le società di capitali, il legislatore non ha potuto parlare anche delle società di persone, ma non ci sono ragioni di carattere sistematico per vietare l’operazione di trasformazione eterogenea da o verso una società di persone.

Ci sono due ipotesi possibili: la prima situazione è quella di partenza da società di capitali verso consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, cioè tutto ciò che non è società; e poi c’è l’ipotesi opposta, quando si parte da una di queste fattispecie e si vuole diventare una società di capitali.

Art. 2500-septies – Trasformazione eterogenea da società di capitali

Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

Si applica l’articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.

La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del libro primo ricollega all’atto di fondazione o alla volontà del fondatore.

  • Articolo 2500-sexies richiamo alla disciplina della trasformazione regressiva, cioè le norme sono quelle che riguardano il passaggio da società di capitali a società di persone, in quanto compatibili.
  • Si vota per teste in deroga alle norme consuete.

Art. 2500-octies - Trasformazione eterogenea in società di capitali

I consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all’unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.

La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall’autorità governativa, su proposta dell’organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell’atto di fondazione o, in mancanza, dell’articolo 31.

La norma è molto più lunga rispetto a quella precedente, perché è la situazione di partenza ad essere eterogenea, a seconda dei punti di partenza si danno delle regole diversificate.

Art. 2500-novies – Opposizione dei creditori

In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445.

Art. 2445 – Riduzione del capitale sociale

Ultimo comma -→ Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione.

La trasformazione eterogenea da o verso una società cooperativa. La riforma del 2003 ha modificato notevolmente la disciplina. Una legge del 1971 vietava la trasformazione di società di altro tipo in cooperativa anche se deliberata all’unanimità. Perché? Le ragioni erano di carattere fiscale, tributario, per evitare che venissero aggirate le norme di carattere tributario, ad esempio ti costituisci come cooperativa, hai dei vantaggi dal punto di vista fiscale, poco dopo ti trasformi in società di capitali e non hai pagato tutte le imposte previste in fase di costituzione di una società di capitali. Si obiettava che il legislatore si sia fatto prendere un po’ la mano, sarebbe bastato far pagare nel momento della trasformazione le tasse non pagate in precedenza. La legge nulla diceva con riguardo all’ipotesi inversa, cioè di società di capitali che si fosse voluta trasformare in società cooperativa. Questo silenzio aveva dato luogo a molti dubbi. Secondo alcuni dato che la legge vietava solo il caso contrario, fare questo era possibile, perché non era vietato espressamente.

Invece molti altri, dato che il legislatore ha deciso di vietare il mutamento dello scopo, per interpretazione analogica ritenevano che fosse impossibile anche trasformare una società di capitali in una cooperativa. Il legislatore del 2003 ha deciso di chiarire questi dubbi.

Nell’art. 2500-septies abbiamo visto che le società ordinarie possono trasformarsi in cooperativa.

Art. 2545-decies. – Trasformazione

Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.

Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l’atto costitutivo puo’ prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all’assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

All’esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

Il divieto che preesisteva di cooperativa di trasformarsi in società di capitali oggi è stato rimosso ma solo se la cooperativa è una cooperativa diversa, se non è una cooperativa a mutualità prevalente. Le cooperative a mutualità prevalente non possono trasformarsi in società di capitali.

Tutto sommato sarebbe possibile aggirare l’ostacolo. La prevalenza o la non prevalenza viene determinata di anno in anno guardando il bilancio. Una cooperativa a mutualità prevalente, in astratto, potrebbe dire: sono cooperativa a mutualità prevalente, faccio un passaggio intermedio, perdo la mutualità prevalente e dopo essere stata cooperativa diversa posso trasformarmi in una società di capitali. Per evitare questo aggiramento è stato previsto l’art. 2545-undecies.

Art. 2545-undecies - Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione

La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa. L’assemblea non puo’ procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell’autorità di vigilanza nell’anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.

La cooperativa a mutualità prevalente, se prova a fare quel passaggio, nel momento in cui si trasformasse in società di capitali lo può fare, ma è un “forte sacrificio patrimoniale” dal punto di vista patrimoniale, perché deve devolvere l’intero patrimonio dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato. È un fortissimo disincentivo a deliberare la trasformazione di una cooperativa a mutualità prevalente verso una società di capitali.

LA FUSIONE

Due o più società si uniscono in una società soltanto.

Una fusione può costituire una concentrazione rilevante ai fini della disciplina antitrust. Soltanto quando ricorrono le soglie e i presupposti previsti dalla normativa nazionale o europea l’operazione è soggetta al relativo controllo delle concentrazioni. Non ogni fusione richiede quindi un’autorizzazione antitrust.

Ad esempio: le compagnie aeree si stanno progressivamente fondendo tra di loro. Questo può comportare restrizioni della concorrenza. Sono operazioni che, nell’Unione Europea, devono essere approvate dalla commissione europea, che il più delle volte le autorizza ma chiede delle misure compensative.

Come può avvenire una fusione tra società:

  • potrebbe nascere una nuova società che prende il posto delle due o più società esistenti → fusione per unione. Due società diventano un'unica società nuova;
  • è possibile che sia una società esistente che incorpora un’altra società → fusione per incorporazione. È ciò che avviene il più delle volte.

Art. 2501 – Forme di fusione

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

Ci sono delle norme specifiche che riguardano le fusioni transfrontaliere, cioè le fusioni tra due, o più, società che sono insediate in due diversi paesi dell’Unione Europea.

PROBLEMI POSTI DALLA FUSIONE

  • Se due società si fondono si unificano i rispettivi patrimoni e quindi si unificano anche i capitali. Ma il capitale della nuova società non è dato dalla mera somma algebrica. Va determinato il rapporto di cambio. Ad esempio: sono socio della società A che si fonde con la società B e nasce la società C (unione), quante azioni di C avrò? Bisogna determinare i pesi.
  • Ci possono essere fusioni anche tra società di tipo diverso, si parla di fusioni eterogenee. Caso semplice, due srl si fondono tra di loro. Ma quando si fondono due società di tipo diverso una delle due contestualmente si trasforma perché per forza bisogna scegliere un tipo.

Comma 2 art. 2501 → un tempo la normativa era più rigorosa, vietava le fusioni quando una società fosse stata posta in liquidazione, ma ora si parla solo delle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo. Fino quando non è iniziata la liquidazione dell’attivo sarebbe possibile per una società di ripensarci e può decidere di fondersi con un’altra società.

Art. 2504-quater – Invalidità della fusione

Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Art. 2504-bis – Effetti della fusione

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione puo’ tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento.

Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all’articolo 2501-sexies. (Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.)

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

Quando c’è una fusione tra due società, la società che risulta dalla fusione continuerà in tutti i rapporti giuridici precedenti. Questo è rilevante per i terzi. Per i creditori la fusione è vantaggiosa o svantaggiosa? Dipende dai casi. Se c’è la fusione di due società messe bene, per i creditori non è un problema. Ma se si fondono una società in buone condizioni e una che si trova in condizioni economico-finanziarie deteriorate la situazione può essere vantaggiosa o svantaggiosa, dipende di quale delle due società eri inizialmente creditore.

Ci sono tre tappe per arrivare alla fusione

  • Progetto di fusione
  • Deliberazioni di fusione
  • Stipula dell’atto di fusione

Il secondo punto ci fa capire che la decisione di fondersi o meno spetta alle assemblee, spetta ai soci.

Gli amministratori devono predisporre un PROGETTO DI FUSIONE

Art. 2502 – Decisione in ordine alla fusione

La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto.

La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all’articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

È vero che è l’assemblea ad essere sovrana, ma il progetto è sostanzialmente vincolante per i soci. Lo potranno modificare soltanto se le modifiche che approveranno non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

Art. 2501-ter – Progetto di fusione

L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

  • il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
  • l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
  • il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro;
  • le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  • la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
  • la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  • Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
  • I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

(Il progetto di fusione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.)

Tra l’iscrizione (o la pubblicazione nel sito Internet) del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

  • → si parla di cambio perché nel momento in cui c’è la fusione, se parliamo per esempio di spa, al socio verranno ritirate le azioni che possedeva e verranno cambiate con delle azioni nuove. Il conto del cambio non lo si può fare guardando al capitale sociale, occorre guardare al patrimonio, potrebbe essere anche necessario un conguaglio in denaro.

La fusione potrebbe anche essere il modo per regolare i conti tra i soci che lottano tra di loro. Si vuole evitare che il socio venga estromesso dalla società con un conguaglio in denaro.

Comma 2 → il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. La società non può decidere di dare ad un socio poche azioni e tanto denaro.

  • → i soci devono sapere come e quando diventeranno soci della società che risulta dalla fusione
  • → la società potrebbe anche decidere di posticipare la partecipazione agli utili
  • → da quando decorrerà la fusione?

n. 8 → devono essere indicati gli eventuali vantaggi particolari proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Se almeno una delle due società che partecipano alla fusione è una società quotata occorre darne comunicazione alla CONSOB almeno 30 giorni prima dell’assemblea. Questa è una norma dettata dalla CONSOB nel regolamento emittenti.

Quando una fusione coinvolge una società quotata e una società non quotata, non esiste un automatismo per cui il mero rapporto tra gli attivi faccia scattare sempre l’obbligo di prospetto. L’eventuale obbligo di pubblicazione deve essere verificato alla luce del Regolamento (UE) 2017/1129 sul prospetto, in particolare delle regole ed esenzioni applicabili alle operazioni di fusione, nonché delle disposizioni TUF, del Regolamento Emittenti Consob e delle regole del mercato applicabili alla specifica operazione. Nelle operazioni assimilabili a un reverse takeover possono inoltre sorgere specifici obblighi informativi o di ammissione, ma devono essere individuati caso per caso sulla base della norma concretamente applicabile.

Il progetto di fusione è predisposto dagli amministratori ed è necessariamente un atto collegiale, non è possibile delegare la predisposizione di un progetto di fusione ad un amministratore delegato o ad un comitato esecutivo, e va pubblicato presso il registro delle imprese, ma oggi è consentita in alternativa la pubblicazione nel sito delle società. Questa pubblicazione del progetto deve avvenire almeno 30 giorni prima della data fissata per la decisione. La norma non parla di assemblea perché potrebbe essere un tipo di società che non ha un’assemblea, ad esempio una società di persone.

La pubblicazione di per se non basta.

Art. 2501-septies – Deposito di atti

Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, (ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,) durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

  • Il progetto di fusione (con le relazioni, ove redatte,) indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
  • I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale;
  • le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell’articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall’articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale).

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.(Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.)

Deve essere predisposta e depositata una situazione patrimoniale, che nei fatti sarà dei bilanci.

Art. 2501-quater – Situazione patrimoniale

L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione (redige), con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società (ovvero pubblicato sul sito Internet di questa).

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima (del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma).

(La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.)

Art. 2501-quinquies – Relazione dell’organo amministrativo

L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

(L’organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione. La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.)

Gli amministratori devono preparare una relazione e devono dire perché stanno pensando di proporre all’organo decisionale di fondersi con un’altra, e soprattutto devono giustificare il rapporto di cambio.

Art. 2501-sexies –Relazione degli esperti

Uno o più esperti per ciascuna società (redigono) una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

  • il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
  • le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L’esperto o gli esperti della fusione sono scelti tra i revisori legali o le società di revisione; il rinvio dei testi anteriori all’art. 2409-bis, primo comma, va coordinato con l’art. 2396-novies. Quando l’incorporante o la società risultante è una s.p.a. o s.a.p.a., la designazione compete al tribunale del luogo della sede; se la società è quotata, l’esperto è scelto fra le società di revisione sottoposte alla vigilanza Consob.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci (e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto) di ciascuna società partecipante alla fusione.

Gli esperti rispondo dei danni eventualmente arrecati.

MOMENTO DELLA DECISIONE → La fusione è decisa dai soci.

Le maggioranze sono diverse a seconda dei casi: se si tratta di una società di capitali la maggioranza viene determinata secondo le regole che si devono seguire nel caso di modificazione statutaria; se invece si tratta di una società di persone la maggioranza viene computata in ragione della maggioranza dei soci secondo la partecipazione agli utili.

La fusione non attribuisce di per sé un generale diritto di recesso nelle S.p.A. Occorre verificare se, per effetto dell’operazione, ricorra una specifica causa di recesso prevista dalla legge, ad esempio una modificazione dell’oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo dell’attività o un’altra fattispecie prevista dalla disciplina applicabile.

Se l’operazione di fusione comporta il passaggio da quotata a non quotata, anche qui il socio ha un diritto di recesso. Se la fusione comporta una responsabilità illimitata dei soci è necessario il consenso di costoro.

Se le due società che partecipano alla fusione avessero avuto delle partecipazioni reciproche, o una avesse posseduto delle azioni dell’altra. Si ripropongono tutti i problemi di rischio di annacquamento del capitale sociale. Le relative azioni o quote non vengono assegnate, quelle posizioni si elidono.

Art. 2503 – Opposizione dei creditori

La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all’iscrizione (o alla pubblicazione) prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all’articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445.

Se la relazione degli esperti viene redatta dagli stessi esperti per tutte le società. Questi esperti sono una società di revisione, la quale asseveri sotto la sua responsabilità che non sono necessarie garanzie. I creditori non hanno nulla da dire. Non c’è interesse dei creditori che tenga, prevale l’interesse alla fusione.

Se la fusione coinvolge una società che ha pendente un prestito obbligazionario convertibile.

Art. 2503-bis – Obbligazioni

I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell’articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall’assemblea degli obbligazionisti.

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall’assemblea prevista dall’articolo 2415.

ULTIMA TAPPA → STIPULA DELL’ATTO DI FUSIONE

Serve un momento negoziale.

Art. 2504 – Atto di fusione

La fusione deve risultare da atto pubblico.

L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo’ precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

Serve un atto notarile, il legale, o i legali rappresentanti, delle società che partecipano alla fusione, sulla scorta delle relative delibere, dovranno andare dal notaio e dire che voglio redigere l'atto di fusione. Bisognerà iscrivere l’atto di fusione anche nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua redazione. La fusione avrà effetto dal momento in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni. L’atto va iscritto anche nel registro delle imprese in cui era iscritta la società che si estingue. Gli effetti della fusione si produrranno soltanto dall’ultima di queste iscrizioni.

Che cosa succede se, anche per un semplice errore materiale, le deliberazioni delle due assemblee sono difformi? I due progetti sono tutti uguali ma c’è un errore materiale. Che cosa succede se i due progetti di fusione vengono approvati dalle rispettive assemblee e sono difformi uno dall’altro? Non si può redigere l’atto di fusione, abbiano due volontà che non collidono. Salta tutta l’operazione? No. Si torna indietro fino al momento in cui si ripristina la filologia, se c’era un errore nei progetti si torna indietro fino alla relazione dei progetti, se c’erano un errore nell’assemblea si torna al momento della delibera. Bisogna risalire a due volontà che sono perfettamente coincidenti. Bisogna avere due progetti identici.

C’è una prassi. Siccome l’errore materiale è sempre dietro l’angolo, in genere si adotta un accorgimento. Quando le assemblee delle società approvano il progetto di fusione, contestualmente danno anche mandato al legale rappresentante, o ai legali rappresentanti, di apportare quelle piccole modifiche che fossero necessarie per correggere errori materiali.

CASI PARTICOLARI

Art. 2505 – Incorporazione di società interamente possedute

Alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501- sexies.

L’atto costitutivo o lo statuto puo’ prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, (le disposizioni dell’articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell’articolo 2501-septies).

I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito (o dalla pubblicazione) di cui al terzo comma dell’articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell’articolo 2502.

La società A possiede già il 100% del capitale della società B, si può avere una semplificazione della procedura. Non è necessaria la relazione degli esperti o degli amministratori. La deliberazione può essere presa anche dall’organo amministrativo. Servirà sempre l’atto pubblico. La fusione in questo caso è un’operazione meramente formale.

Art. 2505-bis – Incorporazione di società possedute al novanta per cento

Alla fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni (degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies), qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni (dell’articolo 2501-septies), e che (l’iscrizione o la pubblicazione prevista) dall’articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata. Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 2505.

Le regole che si seguono sono le stesse di quelle per la partecipazione totalitaria, la procedura è semplificata. Ma in questo caso vanno protetti i soci di minoranza (il restante 10%), si può seguire la procedura semplificata solo se quei soci vengono protetti. Se un socio di minoranza preferisce andarsene ha il diritto di recesso.

Fusioni transfrontaliere → l’UE ha da decenni una grande attenzione per queste fusioni. Uno degli obbiettivi dell’Unione Europea è quello il favorire la libera circolazione dei capitali. Il progetto di fusione va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il diritto dell’UE ha sempre avuto una spiccata attenzione alla sorte dei lavoratori. Quando ci sono le fusioni transfrontaliere si può porre il problema della tutela dei lavorati. Magari una fusione tra una società italiana e una società dell’est Europa dove il costo della manodopera è molto più basso, magari la società italiana vuole portare tutta la fase produttiva nell’altro paese. Quali sono le sorti dei lavoratori? Le norme in materia ci dicono che la relazione degli amministratori deve essere corredata da una serie di elementi che indichino quali sono le conseguenze per i lavoratori che derivano da queste fusioni transfrontaliere. Devono essere coinvolti anche i sindacati. Sostanzialmente la modifica dello scorso anno ha semplificato ulteriormente la materia per favorire queste fusioni, la disciplina non è più quella delle fusioni, ma arriva ad essere quella della modifica dello statuto. Le norme sono molto semplificate.

LA SCISSIONE

La scissione è un’operazione straordinaria attraverso la quale il patrimonio di una società viene scomposto e assegnato, in tutto o in parte, a una o più società beneficiarie. Per molti aspetti è il fenomeno inverso rispetto alla fusione: nella fusione più società si uniscono, mentre nella scissione una società si divide o trasferisce una parte del proprio patrimonio.

Le società beneficiarie possono essere:

  • società preesistenti;
  • società di nuova costituzione;
  • sia società preesistenti sia società nuove.

Dal punto di vista organizzativo, la scissione può ricordare una cessione di ramo d’azienda, perché anche in quel caso una parte dell’attività viene separata dal resto. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, le due operazioni sono diverse. Nella cessione di ramo d’azienda, la società cedente rimane la stessa e trasferisce solo una parte della propria azienda a un altro soggetto. Nella scissione, invece, è la società stessa che si scorpora, distribuendo il proprio patrimonio tra più società.

Per esempio, una società che produce mobili può decidere di separare il ramo relativo ai mobili per ufficio e attribuirlo a un’altra società, restando concentrata sui mobili per l’arredo domestico. Se l’operazione avviene tramite cessione di ramo d’azienda, la società vende una parte dell’azienda. Se invece avviene tramite scissione, quella parte del patrimonio viene assegnata a una società beneficiaria secondo la disciplina della scissione.

La disciplina della scissione è relativamente recente. Il Codice civile del 1942 non la prevedeva originariamente. In Italia è stata introdotta nel 1991, in attuazione di una direttiva comunitaria.

Art. 2506 – Forme di scissione

L’art. 2506 c.c. individua le forme principali di scissione.

Con la scissione una società può assegnare:

  • l’intero patrimonio a più società beneficiarie;
  • solo una parte del patrimonio a una o più società beneficiarie.

Nel primo caso si parla di scissione totale. La società scissa assegna tutto il proprio patrimonio ad altre società e può cessare di esistere senza passare attraverso una vera liquidazione.

Nel secondo caso si parla di scissione parziale: la società scissa trasferisce solo una parte del patrimonio e continua a esistere. La scissione mediante scorporo è invece una fattispecie specifica e distinta, nella quale le azioni o quote della società beneficiaria vengono attribuite alla società scissa stessa, anziché direttamente ai suoi soci.

Le combinazioni possibili sono diverse. La scissione può avvenire:

  • mediante attribuzione del patrimonio a società tutte nuove;
  • mediante attribuzione del patrimonio a società tutte preesistenti;
  • mediante attribuzione del patrimonio in parte a società nuove e in parte a società preesistenti.

Normalmente, ai soci della società scissa vengono attribuite azioni o quote delle società beneficiarie. In questo modo, i soci continuano a partecipare all’attività economica, ma attraverso le società risultanti dalla scissione.

È possibile anche un conguaglio in denaro, ma solo entro il limite del 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite. Questa regola è simile a quella prevista per la fusione.

L’art. 2506 consente anche, con il consenso unanime dei soci, che ad alcuni soci non vengano attribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie, ma azioni o quote della società scissa. Questa possibilità rende la scissione uno strumento molto flessibile.

Per esempio, se tra i soci vi sono contrasti, la scissione può consentire una separazione ordinata: alcuni soci restano nella società originaria, mentre altri partecipano alla società beneficiaria. In questo modo la scissione può essere usata anche per risolvere conflitti interni tra soci.

La scissione, inoltre, può determinare una redistribuzione delle partecipazioni. Non è necessario che ogni socio mantenga esattamente la stessa percentuale in tutte le società risultanti dalla scissione. I soci possono anche avere partecipazioni diverse nelle varie società, in base agli interessi perseguiti.

L’art. 2506, comma 3, prevede poi che la scissione possa realizzare lo scioglimento della società senza liquidazione. Invece di liquidare il patrimonio e distribuire il ricavato, la società trasferisce il proprio patrimonio ad altre società. La scissione può anche condurre alla nascita di società di tipo diverso rispetto a quella originaria.

Scissione totale e scissione parziale

La distinzione principale è tra scissione totale e scissione parziale.

Nella scissione totale, la società scissa assegna tutto il proprio patrimonio a più società beneficiarie. All’esito dell’operazione, la società scissa normalmente si estingue senza liquidazione.

Nella scissione parziale, invece, la società scissa assegna solo una parte del patrimonio a una o più società beneficiarie e continua la propria attività con il patrimonio residuo.

La differenza è quindi questa:

  • nella scissione totale, la società scissa si svuota integralmente;
  • nella scissione parziale, la società scissa conserva una parte del patrimonio e continua a operare.

Art. 2506-bis – Progetto di scissione

L’art. 2506-bis c.c. disciplina il progetto di scissione, che è il documento centrale dell’operazione.

Il progetto è redatto dall’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione e deve indicare gli elementi richiesti dall’art. 2501-ter c.c., richiamato dalla norma, oltre ad alcune informazioni specifiche della scissione.

In particolare, dal progetto devono risultare:

  • l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna società beneficiaria;
  • l’eventuale conguaglio in denaro;
  • i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie;
  • la destinazione dei rapporti attivi e passivi;
  • l’eventuale attribuzione non proporzionale delle partecipazioni.

Il progetto deve chiarire con precisione che cosa viene trasferito e a chi. Questo è fondamentale perché nella scissione possono essere coinvolti beni, crediti, debiti, contratti in corso, rapporti di lavoro e altri rapporti giuridici.

Per esempio, se una società trasferisce un ramo d’azienda, il progetto deve specificare se i contratti relativi a quel ramo passano alla società beneficiaria, se i lavoratori vengono trasferiti e quali debiti vengono attribuiti a ciascuna società.

Lacune del progetto di scissione

L’art. 2506-bis disciplina anche il caso in cui il progetto presenti delle lacune, cioè non indichi chiaramente la destinazione di determinati elementi dell’attivo o del passivo.

Per gli elementi dell’attivo, bisogna distinguere:

  • se la scissione è totale, l’elemento dell’attivo non indicato viene ripartito tra le società beneficiarie in proporzione alla quota di patrimonio netto assegnata a ciascuna;
  • se la scissione è parziale, l’elemento dell’attivo non indicato rimane alla società scissa.

Per gli elementi del passivo, cioè i debiti, la regola è più cauta, perché bisogna tutelare i creditori.

Se la destinazione di un debito non risulta dal progetto:

  • nella scissione totale, ne rispondono in solido le società beneficiarie;
  • nella scissione parziale, ne rispondono in solido la società scissa e le società beneficiarie.

Questa responsabilità solidale, però, non è illimitata. È limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria. La scissione non può quindi diventare uno strumento per aggravare senza limite la responsabilità di una società risultante dall’operazione.

Distribuzione delle partecipazioni ai soci

Il progetto di scissione deve indicare anche i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie.

Se la distribuzione è proporzionale, normalmente non sorgono problemi particolari. Ogni socio riceve partecipazioni nelle società beneficiarie in proporzione alla partecipazione che aveva nella società scissa.

Se invece la distribuzione è non proporzionale, il progetto deve prevedere una tutela per i soci che non approvano la scissione. In particolare, deve essere riconosciuto loro il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti per il recesso.

In sostanza, il socio dissenziente ha un diritto di exit, cioè può uscire dalla società ottenendo la liquidazione della propria partecipazione. Il progetto deve anche indicare chi è il soggetto obbligato ad acquistare la partecipazione.

La logica è questa: l’ordinamento consente alla società di realizzare l’operazione anche se alcuni soci non sono d’accordo, ma protegge i soci dissenzienti quando la scissione modifica in modo significativo la loro posizione partecipativa.

Scissione mediante scorporo

Ai sensi dell’art. 2506.1, come modificato dal d.lgs. 88/2025, lo scorporo può trasferire l’intero patrimonio oppure una sua parte a una o più beneficiarie, preesistenti o nuove. Le relative azioni o quote vengono attribuite alla società scissa stessa. È questa attribuzione, distinta da quella ai soci, a caratterizzare lo scorporo.

La semplificazione del progetto prevista dall’art. 2506-bis per lo scorporo non è generale: richiede la costituzione di una o più nuove società e l’assegnazione di tutte le relative azioni o quote alla sola scissa. Solo in questo caso sono omesse le indicazioni specificamente escluse dalla norma. La presenza di beneficiarie preesistenti impone di riesaminare il procedimento ordinario.

Nello scorporo il socio della società scissa che non ha consentito all’operazione non può esercitare il recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502. Questa esclusione riguarda i soci della scissa: non va estesa indistintamente ai soci delle beneficiarie.

Art. 2506-ter – Norme applicabili

L’art. 2506-ter c.c. richiama molte norme previste per la fusione. Questo conferma che il procedimento di scissione è costruito in modo molto simile al procedimento di fusione.

In particolare, l’organo amministrativo deve redigere:

  • la situazione patrimoniale, secondo l’art. 2501-quater c.c.;
  • la relazione illustrativa, secondo l’art. 2501-quinquies c.c.;
  • la relazione degli esperti, secondo l’art. 2501-sexies c.c., quando richiesta.

La relazione dell’organo amministrativo deve illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e quello eventualmente rimasto nella società scissa.

Questa indicazione è molto importante perché il valore effettivo del patrimonio netto serve anche a delimitare la responsabilità delle società beneficiarie per i debiti della società scissa.

La relazione degli amministratori deve inoltre menzionare, quando necessario, la relazione di stima prevista dall’art. 2343 c.c., nel caso in cui la scissione avvenga mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o crediti.

Casi di semplificazione documentale

L’art. 2506-ter prevede anche alcuni casi in cui non sono richiesti tutti i documenti normalmente previsti.

La situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti non sono richieste quando:

  • la scissione avviene mediante costituzione di una o più società nuove;
  • non sono previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale;
  • oppure lo scorporo costituisce una o più nuove società e il progetto assegna tutte le relative azioni o quote alla sola società scissa. Lo scorporo verso beneficiarie preesistenti non beneficia automaticamente di questo esonero.

Inoltre, con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti.

Scissione e trasformazione

Poiché l’art. 2506-bis richiama l’art. 2501-ter e l’art. 2506-ter richiama anche l’art. 2501-sexies, la scissione può accompagnarsi anche a una trasformazione.

Per esempio, una società per azioni può scindersi e attribuire una parte del patrimonio a una società beneficiaria che assume la forma di società a responsabilità limitata. Questo può accadere quando la parte scissa ha dimensioni più contenute e si ritiene più adatto il modello della s.r.l..

Quindi la scissione non comporta necessariamente la nascita o la sopravvivenza di società dello stesso tipo. L’operazione può essere utilizzata anche per riorganizzare la struttura societaria sotto il profilo del tipo sociale.

Procedimento di scissione

Il procedimento di scissione riproduce in larga parte il procedimento previsto per la fusione.

Le fasi principali sono:

  • redazione del progetto di scissione;
  • deposito o pubblicazione del progetto;
  • redazione dei documenti informativi, se richiesti;
  • decisione dei soci;
  • stipula dell’atto di scissione;
  • iscrizione nel Registro delle imprese.

Il progetto di scissione deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese oppure pubblicato sul sito internet della società, secondo le regole previste per la fusione.

La decisione sulla scissione viene assunta dalla società che si scinde secondo le regole proprie del tipo societario di appartenenza. Per esempio, se si tratta di una s.p.a., si applicheranno le regole deliberative previste per la s.p.a.; se si tratta di una s.r.l., quelle previste per la s.r.l.

Atto di scissione

Dopo la decisione dei soci si passa all’atto di scissione. Anche qui vengono richiamate le regole previste per l’atto di fusione.

L’atto di scissione deve essere redatto per atto pubblico.

Di regola, partecipano alla sottoscrizione dell’atto:

  • i legali rappresentanti della società scissa;
  • i legali rappresentanti delle società beneficiarie preesistenti;
  • eventualmente gli altri soggetti richiesti in base alla struttura dell’operazione.

Tuttavia, non sempre possono partecipare i legali rappresentanti delle società beneficiarie. Se infatti la scissione avviene mediante costituzione di nuove società, queste società non esistono ancora prima dell’iscrizione nel Registro delle imprese. Di conseguenza, non hanno ancora legali rappresentanti.

Per esempio, nella cosiddetta scissione pura, una società si divide in due società entrambe di nuova costituzione. In questo caso l’atto di scissione assume natura sostanzialmente unilaterale, perché non vi sono ancora società beneficiarie già esistenti rappresentate da propri amministratori.

Differenza tra scissione e cessione di ramo d’azienda

La scissione può sembrare simile alla cessione di ramo d’azienda, ma le due operazioni sono diverse.

Nella cessione di ramo d’azienda:

  • la società cedente rimane la stessa;
  • viene trasferita solo una parte dell’azienda;
  • l’operazione ha natura più propriamente contrattuale.

Nella scissione:

  • è la società stessa che si riorganizza;
  • il patrimonio viene assegnato a una o più società beneficiarie;
  • possono nascere nuove società;
  • ai soci vengono normalmente attribuite partecipazioni nelle società risultanti dall’operazione.

La differenza centrale è che nella scissione non viene semplicemente venduto un ramo d’azienda: si realizza una vera operazione societaria di riorganizzazione del patrimonio e delle partecipazioni.

EFFETTI DELLA SCISSIONE

Art. 2506-quater – Effetti della scissione

L’art. 2506-quater c.c. dice quando la scissione produce effetti e come vengono tutelati i creditori.

La scissione, di regola, produce effetto dall’ultima iscrizione dell’atto di scissione nel Registro delle imprese delle società beneficiarie. Nell’atto di scissione può però essere indicata una data successiva, salvo il caso in cui la scissione avvenga mediante costituzione di nuove società.

Per alcuni effetti contabili, invece, possono essere previste anche date anteriori, cioè si può stabilire che certe operazioni siano imputate al bilancio delle beneficiarie già da una data precedente.

La tutela dei creditori nella scissione è fondata sulla responsabilità solidale prevista dall’art. 2506-quater c.c. Ciascuna società partecipante risponde, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui essi fanno carico.

La responsabilità è dunque solidale ma quantitativamente limitata. Il creditore può far valere la garanzia prevista dalla norma nei confronti delle società responsabili entro i rispettivi limiti patrimoniali; la disciplina non configura un generale beneficio di preventiva escussione analogo a quello previsto in altri ambiti.

In sintesi: la società cui il debito è stato assegnato resta il debitore principale secondo il progetto, ma l’art. 2506-quater aggiunge la responsabilità solidale delle altre società partecipanti entro il limite del patrimonio netto effettivo assegnato o rimasto. Non va quindi descritta come una sequenza obbligatoria “prima una società, poi le altre”.

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