Aggiornamento normativo del 14 settembre 2026. Rivisti organi societari, responsabilità dei sindaci, OPA, voto delle quotate e scissione mediante scorporo. Fonti: legge 35/2025, d.lgs. 88/2025 e d.lgs. 47/2026. I richiami storici sono distinti dalla disciplina attuale.
RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Premessa: nella rappresentanza commerciale vi sono deroghe alla disciplina comune, giustificate dalla necessità di rapidità nei traffici commerciali.
Quando un imprenditore commerciale, nell’esercizio della sua attività, si fa rappresentare, le figure previste dal codice civile sono tre:
- institore;
- procuratore;
- commesso.
Il rappresentante è colui che, compiendo determinati atti, fa sì che le conseguenze giuridiche ricadano nella sfera personale del rappresentato (imprenditore).
INSTITORE (art. 2203 c.c.)
L’institore è il soggetto preposto dall’imprenditore commerciale all’esercizio dell’intera attività d’impresa, oppure di un ramo aziendale (parte dell’azienda con autonomia rispetto al resto), oppure di una sede secondaria.
Ha i maggiori poteri rappresentativi ed è definito l’alter ego dell’imprenditore. Se preposto all’intera attività, può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, salvo limitazioni contenute nella procura, se iscritta nel registro delle imprese.
Il titolare dell’attività resta comunque l’imprenditore.
Se ci sono più institori, agiscono disgiuntamente senza necessità del consenso degli altri, salvo diversa previsione nella procura (che può richiedere l’azione congiunta).
Poteri dell’institore (art. 2204 c.c.)
L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma incontra limiti:
- legali, stabiliti dalla legge;
- convenzionali, stabiliti dall’imprenditore nella procura.
Limiti legali: l’art. 2204 c.c. attribuisce all’institore un potere rappresentativo molto ampio per gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto. La norma pone espressamente il limite secondo cui, senza specifica autorizzazione, l’institore non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente. Non è corretto ricavare da questo limite un generale divieto di compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione: la questione decisiva è la pertinenza dell’atto all’esercizio dell’impresa, oltre agli eventuali limiti risultanti dalla procura e dalla legge.
L’autorizzazione deve risultare da una procura institoria iscritta nel registro delle imprese, per produrre effetti opponibili ai terzi (pubblicità legale).
La procura può anche ridurre i poteri dell’institore. Si pone quindi un problema di opponibilità ai terzi.
Se la limitazione non è iscritta, non è opponibile ai terzi, salvo prova che i terzi ne fossero a conoscenza (malafede). Dimostrare tale conoscenza è difficile, mentre l’iscrizione assicura conoscibilità.
Il potere dell’institore nasce:
- dalla legge, che collega determinati poteri alla qualifica di institore;
- dalla preposizione dell’imprenditore, cioè dal fatto che l’imprenditore lo abbia posto a capo dell’impresa o di un ramo.
La procura, quindi, non è la fonte dei poteri. Può eventualmente servire per limitare o specificare i poteri dell’institore, ma i poteri principali esistono già perché la legge li riconosce a chi ricopre quella posizione.
Art. 2206 c.c. La procura, con sottoscrizione del preponente autenticata, deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese. In mancanza di iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni non sono opponibili ai terzi, salvo prova che questi le conoscessero al momento della conclusione dell’affare.
Art. 2207 c.c. L’imprenditore può modificare o revocare la procura, ma anche tali atti devono essere iscritti per essere opponibili ai terzi.
La procura serve quindi ad ampliare o ridurre i poteri dell’institore. I poteri non possono però essere limitati al punto da snaturare la figura: se un soggetto appare come non institore, non ha senso applicare queste norme speciali.
Peculiarità e obblighi dell’institore
L’institore, insieme all’imprenditore, è obbligato:
- all’iscrizione nel registro delle imprese;
- alla tenuta delle scritture contabili.
Sono obblighi fonte di responsabilità.
L’institore ha anche rappresentanza processuale: può stare in giudizio per conto dell’imprenditore sia come attore sia come convenuto.
Art. 2208 c.c. (responsabilità personale) L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che tratta per il preponente. Tuttavia, il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.
L’institore deve quindi spendere il nome del rappresentato (completatio domini). Se omette, è personalmente obbligato.
Per tutelare ulteriormente i terzi, la disciplina commerciale consente comunque di agire anche contro l’imprenditore preponente, se l’atto è pertinente all’impresa. Il terzo può quindi contare su due patrimoni: quello dell’institore e quello del rappresentato.
PROCURATORE (art. 2209 c.c.)
Il procuratore è una figura intermedia.
Art. 2209 c.c. Le disposizioni degli artt. 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad essa.
È un soggetto che non è preposto all’intero esercizio dell’impresa o di una sede secondaria, ma che compie in modo continuativo atti pertinenti all’esercizio dell’impresa in ambiti specifici.
Esempi: direttore acquisti, direttore vendite, capo del personale. Non hanno i poteri dell’institore, perché operano su settori determinati, non sull’intera impresa.
Al procuratore si applicano solo gli artt. 2206 e 2207 (pubblicità e revoca/modifica della procura), ma non gli altri obblighi tipici dell’institore (rappresentanza processuale, obblighi di iscrizione e scritture contabili, ecc.).
Non si applica neppure la regola della responsabilità personale dell’institore e, soprattutto, non vale l’estensione automatica della responsabilità al preponente in caso di mancata spendita del nome.
COMMESSO (art. 2210 c.c.)
I commessi sono rappresentanti con i minori poteri rappresentativi e hanno rapporti con il pubblico.
Art. 2210 c.c. I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Per il commesso non è previsto un regime di pubblicità legale, né per l’atto che conferisce i poteri né per eventuali limitazioni successive.
Nei rapporti tra imprenditore e terzi, quando gli atti sono compiuti dal commesso, vale quindi la disciplina generale: i limiti sono opponibili ai terzi solo se portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (ad esempio avvisi fissi nei locali).