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Diritto commerciale

Impresa, società e mercato.

Dalla nozione di imprenditore alle società, con spiegazioni, riferimenti normativi, esempi e collegamenti tra gli istituti.

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Aggiornamento normativo del 14 settembre 2026. Rivisti organi societari, responsabilità dei sindaci, OPA, voto delle quotate e scissione mediante scorporo. Fonti: legge 35/2025, d.lgs. 88/2025 e d.lgs. 47/2026. I richiami storici sono distinti dalla disciplina attuale.

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ

Esistono diverse società distinguibili in due categorie:

  • società di persone: elemento personalistico (soci) più accentuato;
  • società di capitali: rileva soprattutto il capitale.

Al di là delle regole proprie di ciascun tipo, esiste una base comune.

Art. 2247 c.c.

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Ci sono analogie con la definizione di imprenditore, perché entrambe richiamano l’attività economica. Nella società compare però un elemento ulteriore: lo scopo di dividerne gli utili (scopo di lucro).

Per lungo tempo si è detto che la differenza stia qui: per l’imprenditore basta l’economicità (copertura costi-ricavi), mentre per la società si richiede lo scopo di lucro, destinato alla ripartizione tra i soci.

Nel codice civile esistono però società che non perseguono scopo di lucro, per scelta del legislatore:

  • cooperative: scopo mutualistico (es. cooperative di consumo per risparmio di spesa);
  • consorzio (art. 2602 c.c.): più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per disciplinare o svolgere fasi delle rispettive imprese. Può assumere forma societaria (art. 2615-ter sulle società consortili), ma persegue finalità consortili, non lucrative;
  • società sociali e società calcistiche.

Esistono discipline che prevedono uno scopo diverso dal lucro o che, pur ammettendo utili, vietano la distribuzione ai soci.

Quindi l’ultima parte dell’art. 2247 va intesa così: se una società consegue utili e non ricade in ipotesi speciali, gli utili vanno ripartiti tra i soci.

L’articolo parla di due o più persone, ma in altre parti del codice si consente la costituzione con atto unilaterale: questa possibilità è prevista per S.p.A. e S.r.l. Le società di persone, invece, richiedono almeno due soci; se resta un solo socio si ha scioglimento, salvo ripristino della pluralità entro un termine.

Per diventare soci occorre conferire beni (suscettibili di valutazione economica) e/o servizi.

La possibilità di conferire servizi (prestazioni d’opera) è tipica delle società di persone. Nelle società di capitali:

  • nella S.r.l. è ammesso, a certe condizioni, anche il conferimento di opera o servizi;
  • in S.p.A. e S.a.p.a. sono ammessi solo conferimenti di beni.

Il titolare dell’attività economica svolta in comune è la società.

Perché l’attività sia anche impresa occorre organizzazione e professionalità, ma l’art. 2247 non lo dice: possono esistere società occasionali, prive di continuità.

Esistono anche società tra professionisti (es. società di ingegneria) che sono spesso società di mezzi: i professionisti svolgono individualmente l’attività ma mettono in comune mezzi e strutture.

Quindi esistono società che non sono titolari di attività d’impresa.

Le associazioni e le fondazioni sono enti collettivi che operano senza scopo di lucro, cioè non perseguono la distribuzione di utili tra i partecipanti. Sono disciplinate dal Codice Civile (artt. 14-42) e, se si iscrivono al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), anche dal Codice del Terzo Settore.

La differenza principale tra i due modelli riguarda la loro struttura.

Le associazioni si fondano su una pluralità di persone, chiamate associati, che si uniscono per perseguire uno scopo comune (ad esempio culturale, sportivo, sociale o solidaristico). Gli associati partecipano alla vita dell’ente, prendono parte alle decisioni tramite l’assemblea e contribuiscono al funzionamento dell’organizzazione.

Le fondazioni, invece, non si basano su una comunità di persone ma su un patrimonio destinato a uno scopo. Un soggetto (il fondatore) vincola determinati beni o risorse economiche alla realizzazione di una finalità specifica, come attività culturali, assistenziali o scientifiche. La gestione di questo patrimonio è affidata a un organo amministrativo che deve utilizzarlo esclusivamente per raggiungere lo scopo stabilito.

Sebbene siano enti non profit, associazioni e fondazioni possono comunque svolgere attività economiche o commerciali, purché queste siano strumentali o secondarie rispetto allo scopo principale. In ogni caso vige il divieto di distribuire utili: eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività dell’ente e utilizzati per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 2248 c.c. Comunione

L’art. 2248 del codice civile serve a distinguere due situazioni che, nella pratica, possono sembrare simili ma che dal punto di vista giuridico sono molto diverse: la comunione di beni e la società. La norma stabilisce che quando più persone possiedono uno o più beni insieme solo per goderne, si applicano le regole della comunione e non quelle della società. In altre parole, se i soggetti si limitano a essere proprietari di un bene e a trarne utilità, senza svolgere insieme un’attività economica, non nasce una società.

La differenza fondamentale, quindi, sta nell’esercizio dell’attività economica. Nella comunione i soggetti sono semplicemente comproprietari di un bene, mentre nella società essi collaborano per svolgere un’attività economica organizzata con lo scopo di dividerne gli utili.

Un esempio aiuta a capire meglio. Se muore il titolare di un’impresa e l’azienda passa in eredità ai due figli, possono verificarsi due situazioni diverse. Se i figli decidono di continuare a gestire insieme l’attività dell’impresa, vendendo prodotti, acquistando merci e organizzando il lavoro, allora non si tratta più di una semplice comunione del bene aziendale, ma di un vero e proprio esercizio in comune di un’attività economica. In questo caso si applica la disciplina della società. Anche se i figli non formalizzano la loro collaborazione con un contratto, il loro comportamento può far nascere una società di fatto, cioè una società che esiste sulla base dell’attività concretamente svolta. Poiché la società di fatto è possibile solo nelle società di persone, il tipo di società dipenderà dalla natura dell’attività: se l’attività è commerciale, la società sarà assimilabile a una società in nome collettivo irregolare, mentre se l’attività non è commerciale si avrà una società semplice.

Diversa è l’ipotesi in cui i figli non gestiscano direttamente l’impresa, ma decidano semplicemente di affittare l’azienda a un terzo. In questo caso il terzo diventa l’imprenditore che esercita l’attività, mentre gli eredi si limitano a percepire il canone di affitto. Qui non c’è esercizio in comune di un’attività economica: i figli stanno solo godendo di un bene di cui sono comproprietari. Di conseguenza si applicano le regole della comunione e non quelle della società.

Nella pratica, tuttavia, queste distinzioni possono cambiare nel tempo a seconda dell’attività concretamente svolta. Ad esempio, una società semplice può avere come oggetto un’attività agricola e svolgere anche alcune attività connesse. Se però tali attività connesse diventano prevalenti e assumono carattere commerciale, la società non può più essere considerata società semplice, perché quest’ultima non può esercitare attività commerciale. In questo caso, per effetto dei fatti concreti, la società viene assoggettata alla disciplina della società in nome collettivo, che è il primo tipo societario utilizzabile per lo svolgimento di attività commerciale.

In sostanza, l’art. 2248 chiarisce che la differenza tra comunione e società dipende dall’uso che i soggetti fanno del bene: se lo possiedono soltanto per goderne (=usare e trarne i frutti) si applica la comunione, mentre se lo utilizzano per svolgere insieme un’attività economica si entra nel campo della società.

Art. 2249 c.c.

Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti.

Le società che hanno per oggetto attività diversa sono regolate dalle norme sulla società semplice, salvo che i soci scelgano un altro tipo.

Sono salve le norme sulle cooperative e le leggi speciali che impongono un determinato tipo per particolari categorie di imprese.

Quindi, il codice civile prevede sei tipi societari:

Società di persone

  • società semplice;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice.

Sono centri autonomi di imputazione di diritti e obblighi perché titolari di attività, ma non persone giuridiche.

In generale, per le obbligazioni sociali può operare responsabilità illimitata dei soci (non necessariamente di tutti), anche con patrimonio personale, oltre a quello conferito.

Società di capitali

  • società per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società in accomandita per azioni.

Dopo l’iscrizione nel registro delle imprese diventano persone giuridiche. Hanno autonomia patrimoniale marcata: dei debiti risponde la società con il proprio patrimonio (responsabilità limitata), mentre i soci rispondono nei limiti dei conferimenti.

La scelta del tipo societario è precisa: si applicano le norme del tipo prescelto e non è possibile inventare tipi societari diversi da quelli previsti dal codice.

Quando si costituisce una società per esercitare un’attività di impresa commerciale, la scelta è condizionata: non si può usare la società semplice (quindi, in pratica, restano utilizzabili 5 tipi su 6).

Nel caso di costituzione di una società per l’esercizio di attività di impresa non commerciale (es. impresa agricola) possiamo scegliere qualunque tipo societario, anche la società semplice (quindi, in astratto, tutti e 6 i tipi).

La società è, in via generale, un contratto (art. 2247 c.c.). Tuttavia, nel nostro ordinamento è possibile che la società abbia un unico socio: possibilità ammessa solo per la società a responsabilità limitata e per la società per azioni.

Quindi, queste società possono nascere non solo da contratto, ma anche da atto unilaterale. Possono anche diventare nel corso del tempo società unipersonali, quando tutte le quote vengono detenute da un unico soggetto.

Questa possibilità vale solo per i due tipi indicati. Se una società di persone nasce con un contratto e successivamente diventa una società con un unico socio, ciò costituisce causa di scioglimento. Lo scioglimento non è immediato, perché è previsto un intervallo di sei mesi per ripristinare la pluralità. Se entro sei mesi non si trovano altri soci, la società di persone si scioglie.

Se ci riferiamo all’art. 2247 c.c., dovremmo dire che, quando si verificano le circostanze indicate in tale norma, siamo in presenza di una società. Nell’ambito delle società di persone, l’iscrizione nel registro delle imprese è richiesta solo ai fini della regolarità e non ai fini dell’esistenza. Quindi la società esiste anche prima dell’iscrizione (efficacia dichiarativa), quando due o più soggetti si comportano secondo quanto descritto dall’art. 2247 c.c.

Può esistere una società di fatto, cioè una società che nasce per effetto di comportamenti concludenti tenuti da almeno due soggetti, anche in assenza di un contratto sociale formalizzato. La qualificazione dipende dall’attività esercitata: se l’oggetto è commerciale, la società di fatto è ricondotta alla S.n.c. irregolare; se l’attività non è commerciale, può configurarsi una società semplice di fatto.

Questa possibilità non si verifica nelle società di capitali, che devono iscriversi nel registro delle imprese ai fini dell’esistenza stessa. Queste società acquistano personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese: l’iscrizione ha efficacia costitutiva. Prima dell’iscrizione, la società non esiste. Il legislatore disciplina anche le operazioni compiute prima dell’iscrizione, perché tali operazioni non sono imputabili alla società, che ancora non esisteva.

Si potrebbe pensare che i soci siano solo quelli indicati nell’atto costitutivo. In realtà, potrebbero esservi ulteriori soci oltre a quelli palesi (art. 147 legge fallimentare: soci occulti di società palese). È anche possibile che vi sia un imprenditore individuale che, in realtà, sia socio di una società occulta, insieme ad altri soci occulti.

Uno o più soggetti potrebbero comportarsi secondo quanto enunciato dall’art. 2247, ma a questa apparenza potrebbe corrispondere una realtà diversa: potrebbe non esistere alcuna società perché l’attività è svolta, in concreto, da un solo soggetto. La società potrebbe essere usata come schermo per tenere indenne il proprio patrimonio, così che i creditori possano soddisfarsi solo sul patrimonio sociale. Un simile meccanismo viene sanzionato dal legislatore: l’apparenza può non coincidere con la realtà.

TIPI SOCIETARI

I vari tipi societari sono costruiti in modo tale da basarsi su quello precedentemente previsto e regolato dal codice, aggiungendo poi specifiche differenze.

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