Aggiornamento normativo del 14 settembre 2026. Rivisti organi societari, responsabilità dei sindaci, OPA, voto delle quotate e scissione mediante scorporo. Fonti: legge 35/2025, d.lgs. 88/2025 e d.lgs. 47/2026. I richiami storici sono distinti dalla disciplina attuale.
AZIENDA
L’azienda è il mezzo concreto, cioè il complesso di beni, con il quale si esercita l’impresa. L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). Di conseguenza, l’azienda non è un’attività svolta dall’imprenditore, ma è l’insieme dei beni, sia materiali (mobili e immobili) sia immateriali, utilizzati dall’imprenditore.
Art. 2555 c.c.: l’azienda è il complesso di beni organizzati (destinati) dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Le norme relative all’azienda riguardano per lo più il trasferimento dell’azienda.
Sono state elaborate due teorie, nessuna delle quali coglie pienamente l’essenza dell’azienda:
- Teoria atomistica: l’azienda è la somma dei beni che la compongono. Non è una teoria appagante perché occorre riconoscere al complesso dei beni una destinazione unitaria, ossia l’esercizio dell’impresa.
- Teoria unitaria: la definizione di universalità di beni può ricordare quella di azienda, soprattutto perché richiama la destinazione unitaria, che ricorre anche nel complesso aziendale.
Richiami al diritto privato: Universalità di beni (art. 816 c.c.): è considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (es. biblioteca). Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
Nonostante il tratto comune della destinazione unitaria, l’azienda non può essere ricondotta all’universalità di beni mobili perché:
- il complesso aziendale può essere formato anche da beni immobili;
- il complesso aziendale può essere formato da beni che non sono di proprietà dell’imprenditore (esempio: beni in leasing).
Proprio perché il complesso dei beni ha una destinazione unitaria, il valore del complesso aziendale, il più delle volte, è superiore alla somma dei singoli beni che lo compongono: è il fenomeno dell’avviamento (maggior valore).
Bisogna distinguere tra:
- avviamento soggettivo: maggior valore che dipende dalle qualità personali dell’imprenditore;
- avviamento oggettivo: attitudine dell’azienda allestita dall’imprenditore a creare ricchezza e generare profitti, a prescindere dal fatto che l’imprenditore ne rimanga titolare.
Esempio: il titolare di un locale in Piazza San Marco conferisce al complesso aziendale un valore superiore (avviamento) per la semplice ubicazione dell’esercizio.
L’imprenditore può iscrivere in bilancio l’avviamento solo se il complesso dei beni è stato acquistato da terzi e se è stato sostenuto un costo corrispondente all’avviamento. L’avviamento autogenerato non può essere iscritto.
Nel trasferimento dell’azienda, anche l’avviamento oggettivo si trasferisce e contribuisce a determinare il valore del complesso aziendale; quello soggettivo, invece, no.
Trasferimento dell’azienda e successione di posizioni giuridiche
Nel momento in cui si trasferisce il complesso aziendale, cioè un complesso di beni (bene, art. 810 c.c.: sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti), si crea una situazione particolare perché si determina anche una successione di posizioni giuridiche: contratti, crediti e debiti.
Ciò avviene perché l’acquirente deve essere posto nelle condizioni di svolgere la stessa attività che svolgeva l’imprenditore alienante prima dell’alienazione.
Prima però del trasferimento delle posizioni giuridiche vi è un passaggio intermedio, relativo al contratto che ha per oggetto il trasferimento dell’azienda.
Per questo bisogna distinguere:
- i contratti stipulati dall’imprenditore nell’esercizio dell’attività d’impresa (es. contratto di locazione);
- il contratto che ha per oggetto il trasferimento dell’azienda.
Quando un imprenditore vuole trasferire l’azienda, non deve trasferire uno ad uno i beni che la compongono (stipulando tanti contratti quanti sono i beni), perché sarebbe troppo lungo.
Il codice civile prevede invece la possibilità di stipulare un unico contratto che realizza un trasferimento unitario di tutti i beni che compongono il complesso aziendale, proprio in ragione della destinazione unitaria.
È possibile cedere un’azienda anche quando è sottoposta a liquidazione giudiziale, purché la vendita avvenga nel rispetto delle procedure previste dalla legge. In particolare, la cessione deve essere effettuata attraverso procedure competitive, cioè mediante gare che garantiscano trasparenza e parità tra i potenziali acquirenti, con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile nell’interesse dei creditori.
CONTRATTO CHE HA PER OGGETTO IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA
Art. 2556 c.c.
Primo comma: Per le imprese soggette a registrazione (imprenditori commerciali non piccoli e imprese agricole, cioè soggetti per i quali l’iscrizione produce pubblicità legale) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda (usufrutto e affitto d’azienda) devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.
Il contratto di trasferimento dell’azienda deve quindi essere provato per iscritto ai fini probatori; altrimenti la prova è libera, salvo che vi siano beni il cui trasferimento richiede la forma scritta a pena di validità (es. beni immobili, donazioni).
Secondo comma: i contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
Nel secondo comma la forma scritta è richiesta ai fini della pubblicità legale. La norma è stata riscritta nel tempo: l’obiettivo del legislatore era contrastare il riciclaggio. Spesso denaro di provenienza illecita viene riciclato attraverso l’acquisto di complessi aziendali o partecipazioni sociali, e per questo è stato introdotto un meccanismo di trasparenza che rende più difficile il riciclaggio.
Tale meccanismo non riguarda la validità (resta fermo il primo comma), ma l’opponibilità ai terzi.
Art. 2557 c.c. Divieto di concorrenza
Chi aliena l’azienda deve astenersi, per cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza entro limiti più ampi è valido purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante e non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto vale comunque per cinque anni dal trasferimento.
La ratio del primo comma è evitare lo sviamento della clientela. Il legislatore intende consentire all’acquirente, nei primi cinque anni, di poter contare sulla clientela che si era formata intorno alla figura dell’alienante.
Il problema si pone quando l’imprenditore alienante inizia un’attività idonea a sviare la clientela, penalizzando l’acquirente che dovrebbe ricostruire da subito la clientela.
L’idoneità allo sviamento si valuta in base al luogo in cui si svolge l’attività e anche in base all’oggetto dell’attività (oggetto merceologico).
Non vengono vietate tutte le attività economiche, altrimenti si violerebbe la libertà di iniziativa economica garantita dalla Costituzione.
Nel contratto di trasferimento possono inserirsi patti diversi, ma sotto il profilo temporale non possono superare il limite di cinque anni. Trascorso tale periodo, l’alienante può svolgere l’attività prima vietata dal patto.
Queste norme si applicano anche in caso di usufrutto o affitto d’azienda.
Nel caso di usufrutto o affitto d’azienda, il divieto di concorrenza vale nei confronti del proprietario o del locatore per tutta la durata dell’usufrutto o dell’affitto.
Le disposizioni dell’articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.
Come anticipato, nel trasferimento dell’azienda si trasferiscono anche posizioni giuridiche, tra cui i contratti stipulati dall’imprenditore alienante prima dell’alienazione, compresi i contratti la cui esecuzione non è esaurita, cioè quelli che continuano nel tempo.
SUCCESSIONE DEI CONTRATTI
Anche qui ci sono deroghe alla disciplina comune.
Nel diritto comune, il trasferimento del contratto richiede il consenso del contraente ceduto. Le regole cambiano quando il trasferimento riguarda l’esercizio dell’attività d’impresa.
Art. 2558 c.c. Successione nei contratti
Primo comma: Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Secondo comma: Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salva in questo caso la responsabilità dell’alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.
L’art. 2558, a differenza dell’art. 2556, riguarda i contratti stipulati dall’imprenditore nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Prima deroga
I contratti stipulati nell’esercizio dell’attività d’impresa che non abbiano carattere personale (rispetto all’imprenditore alienante) si trasferiscono automaticamente (trasferimento naturale), senza il consenso del contraente ceduto. La ratio è garantire rapidità nei traffici commerciali.
Quindi il contraente ceduto si trova un contraente che non ha scelto, ed è meno tutelato, ma non è privo di tutela (si veda il secondo comma).
Tutela del contraente ceduto
Il contraente ceduto può recedere solo per giusta causa, che non è definita in astratto e va valutata caso per caso.
Esempio: il contraente ceduto può dimostrare che la situazione patrimoniale del nuovo acquirente non è idonea ad adempiere la prestazione.
Se il contraente ceduto recede e dimostra di essere stato danneggiato dalla scelta dell’acquirente fatta dall’alienante, l’alienante è responsabile nei suoi confronti.
Il recesso per giusta causa va esercitato entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, cioè da quando il trasferimento è iscritto nel registro delle imprese.
Se il contratto ha carattere personale, non si trasferisce automaticamente e occorre il consenso (si applica la disciplina comune).
Esempio di contratto non trasferito automaticamente: l’imprenditore alienante è uno chef stellato e il contraente ceduto ha stipulato con lui un contratto di catering proprio per le sue qualità personali. Se, prima dell’esecuzione, lo chef aliena l’azienda, quel contratto non si trasferisce automaticamente.
Tutto ciò vale salvo patto contrario: nel contratto di trasferimento dell’azienda si possono escludere alcuni contratti (tranne quelli indispensabili per l’esercizio dell’attività).
Esempio: se nell’azienda vi è un macchinario indispensabile detenuto in leasing, l’imprenditore può escludere il contratto di leasing dal trasferimento?
In linea di principio si potrebbe, ma così non saremmo più in un trasferimento d’azienda disciplinato dalle regole viste, perché l’acquirente non sarebbe posto in condizione di proseguire la stessa attività. In questo caso si ricadrebbe nelle regole della disciplina comune.
In generale, è ammesso che taluni contratti non si trasferiscano, ma solo se non sono funzionali all’esercizio dell’impresa, altrimenti non si avrebbe un trasferimento d’azienda in senso proprio.
CESSIONE DEI CREDITI
Oltre alla successione nei contratti, il codice civile disciplina anche la sorte di crediti e debiti relativi all’impresa ceduta.
Quando parliamo di crediti e debiti, possiamo riferirci anche a posizioni creditorie o debitorie che derivano da rapporti contrattuali con prestazioni corrispettive, in cui solo una parte ha già eseguito la prestazione.
Art. 2559 c.c.
Primo comma: La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto verso i terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.
Secondo comma: Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
Qui si parla dei crediti vantati dall’imprenditore alienante.
Deroga alla disciplina comune
Nel diritto comune, la cessione del credito è opponibile al debitore ceduto solo con:
- notifica, oppure
- accettazione.
Nel diritto commerciale, invece, non serve notifica né accettazione: basta l’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
Quindi il debitore ceduto diventa debitore dell’acquirente in forza della pubblicità del trasferimento.
Tuttavia, qui la pubblicità legale opera in modo particolare: pur essendoci iscrizione, il debitore ceduto è liberato se prova di aver pagato in buona fede all’alienante. È una tutela per evitare un eccessivo sacrificio del debitore ceduto.
Con riferimento alle posizioni creditorie, il legislatore valorizza la figura del debitore ceduto, senza concentrarsi sui rapporti interni tra alienante e acquirente.
Il trasferimento dei crediti dall’alienante all’acquirente è un effetto naturale? Si tende a dire di sì, anche in base al secondo comma.
Quando il legislatore ha voluto rimettere il trasferimento dei crediti all’accordo tra le parti lo ha detto espressamente, e ciò avviene in materia di usufrutto: nel caso di usufrutto, la disciplina dell’art. 2559, comma 1, si applica a condizione che i crediti siano compresi nell’oggetto dell’usufrutto.
Usufrutto: diritto reale di godimento sui beni componenti l’azienda di cui il concedente ha la proprietà, oltre al trasferimento dei diritti di godimento vantati sugli altri beni.
DEBITI DELL’AZIENDA CEDUTA
Art. 2560 c.c.
Regola generale (comma 1): L’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Regola specifica per l’azienda commerciale (comma 2): Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
Primo comma
L’alienante non si libera dai debiti con il solo trasferimento dell’azienda, salvo consenso dei creditori.
Se i creditori consentono, chi risponde dei debiti?
Il trasferimento dei debiti non è un effetto naturale. Se nel contratto di trasferimento è previsto un accollo volontario dei debiti da parte dell’acquirente, allora i creditori possono liberare l’alienante.
Secondo comma
Nel trasferimento di un’azienda commerciale, se l’alienante era obbligato alla tenuta delle scritture contabili, dei debiti rispondono in solido alienante e acquirente, ma solo se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori.
Responsabilità solidale significa che il creditore può rivolgersi a uno qualsiasi dei debitori per l’intero, salva poi la possibilità di regresso di chi ha pagato.
Questa regola introduce una sorta di accollo per legge, che opera sul piano esterno nei rapporti con i creditori.
- Se il contratto non prevede accollo volontario e l’acquirente paga, può agire in regresso verso l’alienante.
- Se invece il creditore agisce direttamente verso l’alienante e manca accollo volontario, l’alienante che paga non può agire in regresso verso l’acquirente.
La responsabilità solidale dell’acquirente è limitata ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori. La ratio è che, se l’acquirente può essere chiamato a rispondere, deve poter valutare ex ante la consistenza debitoria dell’azienda attraverso le scritture contabili.