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Diritto commerciale

Impresa, società e mercato.

Dalla nozione di imprenditore alle società, con spiegazioni, riferimenti normativi, esempi e collegamenti tra gli istituti.

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Aggiornamento normativo del 14 settembre 2026. Rivisti organi societari, responsabilità dei sindaci, OPA, voto delle quotate e scissione mediante scorporo. Fonti: legge 35/2025, d.lgs. 88/2025 e d.lgs. 47/2026. I richiami storici sono distinti dalla disciplina attuale.

I TITOLI DI CREDITO

I titoli di credito sono documenti che incorporano un diritto e servono a garantirne una circolazione più semplice, sicura e rapida. Non sono strumenti utilizzati solo dagli imprenditori: anche un privato, ad esempio, può emettere un assegno se ha un conto corrente, oppure può firmare una cambiale.

I titoli di credito nascono storicamente nell’ambito dei mercati e appartengono allo ius mercatorum, cioè al diritto dei mercanti, da cui deriva il diritto commerciale moderno. Le loro origini sono legate soprattutto all’attività dei banchieri. Nel Medioevo e nel Rinascimento, ad esempio, i mercanti e i banchieri veneziani dovevano intrattenere rapporti con i banchieri toscani e con le grandi banche del Nord Europa. Il problema era evitare il trasporto materiale di denaro, perché questo esponeva al rischio di furti e rendeva più difficili i pagamenti a distanza.

Per superare questi problemi, i banchieri iniziarono a scambiarsi documenti, lettere e dichiarazioni con cui si riconosceva un debito o si ordinava il pagamento di una somma a un determinato soggetto. In questo modo il diritto al pagamento veniva collegato al documento e poteva circolare con maggiore certezza. I titoli di credito nascono quindi per rispondere a un’esigenza pratica: rendere più sicura e agevole la circolazione del denaro, dei diritti e, in alcuni casi, anche dei debiti.

Questa esigenza esiste ancora oggi. Quando si trasferiscono somme di denaro o diritti patrimoniali, l’ordinamento deve garantire certezza, rapidità e sicurezza. Le obbligazioni possono incorporare diritti di credito e circolare secondo la disciplina applicabile; le azioni, invece, devono essere considerate principalmente titoli di partecipazione. Pur presentando profili cartolari e regole di circolazione analoghe a quelle dei titoli di credito, non sono assimilabili integralmente a cambiali e assegni.

La funzione centrale del titolo di credito è quindi quella di garantire maggiore certezza nella circolazione del diritto. Questa funzione era importante per i banchieri rinascimentali ed è importante anche oggi, soprattutto con la dematerializzazione e con gli strumenti digitali. Gli scambi telematici, infatti, pongono nuove esigenze di certezza e tracciabilità. Per questo la disciplina dei titoli di credito non riguarda solo assegni e cambiali, ma è importante anche per comprendere gli strumenti finanziari moderni e digitali.

Nel Codice civile esiste una disciplina generale dei titoli di credito agli articoli 1992-2027. Dopo queste norme generali, ci sono disposizioni che si applicano solo ad alcune categorie di titoli in base alla loro legge di circolazione. I titoli di credito possono infatti circolare in tre modi: al portatore, all’ordine e nominativi.

Non bisogna però guardare solo al Codice civile. In Italia esistono anche due importanti leggi speciali anteriori al Codice del 1942: la legge sulla cambiale e la legge sugli assegni, entrambe del 1933. Queste leggi sono molto importanti perché hanno influenzato la disciplina generale del Codice civile. A loro volta, però, esse derivano dalle Convenzioni di Ginevra del 1930, che hanno cercato di uniformare a livello internazionale la disciplina di cambiali e assegni.

Questo aspetto è fondamentale perché molte questioni moderne devono fare i conti con quelle convenzioni. Per esempio, il legislatore ha introdotto le cambiali finanziarie dematerializzate, ma le Convenzioni di Ginevra presuppongono la presenza della cartula, cioè del documento materiale cartaceo. Da qui nasce un problema: se la cambiale presuppone necessariamente un documento cartaceo, una cambiale finanziaria dematerializzata può essere ancora considerata una vera cambiale in senso tecnico? La questione resta delicata.

Una definizione espressa di titolo di credito non esiste nel Codice civile. Secondo l’opinione prevalente, però, il titolo di credito può essere definito come un documento necessario per l’esercizio del diritto letterale e autonomo che vi è menzionato, destinato a circolare secondo le regole proprie dei beni mobili. In passato il documento era necessariamente cartaceo; oggi, invece, può porsi anche il tema del documento elettronico.

Questa definizione contiene tre concetti fondamentali: necessarietà, letteralità e autonomia. Il titolo è necessario perché, per esercitare il diritto, bisogna possedere e presentare il documento. Il diritto è letterale perché il suo contenuto dipende da ciò che è scritto nel titolo. Il diritto è autonomo perché chi acquista validamente il titolo acquista un diritto indipendente dai rapporti precedenti.

La dichiarazione cartolare contenuta nel titolo è quindi condizione necessaria e sufficiente per esercitare il diritto. In altre parole, per far valere il diritto incorporato nel titolo basta ciò che risulta dal documento. Proprio per questo il titolo di credito serve a far circolare il diritto in modo più sicuro.

La circolazione è un elemento essenziale del titolo di credito. Se un documento non è destinato a far circolare un diritto, non siamo davanti a un titolo di credito. Per esempio, un semplice riconoscimento di debito non è un titolo di credito, perché serve solo a provare l’esistenza di un debito, ma non è destinato a far circolare quel diritto secondo le regole dei titoli di credito.

Esiste una disciplina generale dei titoli di credito e poi esistono leggi speciali che regolano alcuni titoli specifici, come la cambiale e l’assegno. Tradizionalmente i titoli di credito sono tipici, cioè previsti e disciplinati dalla legge. Tuttavia, si è discusso molto sulla possibilità di creare titoli di credito atipici, cioè non espressamente previsti da una norma. Oggi si ammette, almeno in certi casi, la possibilità di titoli atipici, anche se la materia resta delicata perché i titoli di credito incidono sulla circolazione dei diritti e sulla tutela dei terzi.

Una classificazione importante distingue tra titoli individuali e titoli di massa. I titoli individuali vengono emessi singolarmente, come accade per l’assegno o per la cambiale. I titoli di massa, invece, vengono emessi in serie e rappresentano operazioni collettive di finanziamento o partecipazione, come le azioni e le obbligazioni.

Tra i titoli di credito hanno particolare importanza i titoli cambiari, cioè principalmente cambiali e assegni. Questi titoli sono regolati dalle Convenzioni di Ginevra e hanno come caratteristica fondamentale la responsabilità di regresso. Normalmente, nei titoli di credito, chi trasferisce il titolo tramite girata non risponde necessariamente dell’inadempimento del debitore. Nei titoli cambiari, invece, il girante può essere chiamato a rispondere se il debitore principale non paga.

La cambiale è un titolo di credito che contiene una dichiarazione cambiaria, la quale può consistere in un ordine di pagamento oppure in una promessa di pagamento. Da questa distinzione derivano le due forme principali di cambiale: la cambiale tratta e il pagherò cambiario, detto anche vaglia cambiario.

Nella cambiale tratta, un soggetto ordina a un altro soggetto di pagare una somma a un terzo. Per esempio, A ordina a B di pagare C. In questo caso B è il trattario, ma diventa obbligato cambiario solo se accetta la cambiale. Nel pagherò cambiario, invece, non c’è un ordine rivolto a un altro soggetto, ma una promessa diretta di pagamento: chi emette il titolo promette di pagare una certa somma al beneficiario.

La cambiale ha normalmente una funzione di finanziamento. Inoltre, è un titolo astratto, perché il diritto incorporato nella cambiale è separato dal rapporto sottostante. Per questo è possibile anche la cosiddetta cambiale di favore, cioè una cambiale emessa senza un vero debito a monte, ma per consentire a un soggetto di ottenere credito.

Per essere valida, la cambiale deve contenere alcuni requisiti formali. Devono esserci la denominazione cambiaria, cioè l’indicazione che si tratta di una cambiale, l’ordine o la promessa di pagare, le generalità del trattario nella cambiale tratta, la data e il luogo di emissione, la scadenza e la sottoscrizione. Alcuni requisiti sono essenziali e, se mancano, la cambiale è invalida; altri possono essere integrati successivamente, come accade nella cambiale in bianco.

La scadenza della cambiale può essere di diversi tipi. Può essere a vista, quando il pagamento deve avvenire nel momento in cui il titolo viene presentato al debitore. Può essere a certo tempo vista, quando il pagamento deve avvenire dopo un certo periodo dalla presentazione. Può essere a giorno fisso, quando viene indicata una data precisa di pagamento. Infine, può essere a certo tempo data, quando il pagamento deve avvenire dopo un certo periodo dalla data di emissione.

L’accettazione della cambiale riguarda soprattutto la cambiale tratta. Il trattario accetta scrivendo sul titolo formule come “visto”, “accettata” o espressioni equivalenti, accompagnate dalla sottoscrizione. Con l’accettazione, il trattario diventa obbligato principale. Se non paga, il possessore del titolo può esercitare nei suoi confronti l’azione cambiaria diretta. Esiste anche l’accettazione per intervento, che si ha quando ad accettare non è il trattario, ma un altro soggetto.

La cambiale circola mediante girata. La girata consente il trasferimento del titolo da un soggetto a un altro. Perché il possessore sia legittimato, deve esistere una serie continua di girate. Se nella girata manca l’indicazione del giratario, si parla di girata in bianco. La cambiale in bianco è invece un concetto diverso e indica una cambiale emessa incompleta in uno o più elementi destinati a essere successivamente completati secondo l’accordo di riempimento.

Se il debitore principale non paga, il possessore della cambiale può agire non solo contro di lui, ma anche contro i giranti precedenti. Questa è la responsabilità di regresso. Il possessore può scegliere contro quale obbligato agire, ma il regresso opera solo verso i soggetti precedenti nella catena delle girate, non verso quelli successivi. Per esercitare l’azione di regresso è normalmente necessario il protesto, cioè un atto formale che accerta il mancato pagamento o la mancata accettazione.

Un’altra figura importante è l’avallo, cioè una garanzia cambiaria. Con l’avallo, un soggetto garantisce il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari. L’avallante assume quindi una responsabilità cartolare e può essere chiamato a pagare se il soggetto garantito non adempie.

Accanto alle cambiali ordinarie esistono anche le cambiali finanziarie, introdotte per consentire alle imprese di ottenere finanziamenti a breve termine. A differenza della cambiale tradizionale, che è un titolo individuale, le cambiali finanziarie sono emesse in serie. Sono nate come alternativa alle obbligazioni per il finanziamento di breve periodo.

Le grandi società, però, continuano spesso a preferire le obbligazioni, perché queste hanno una disciplina più strutturata, con l’assemblea degli obbligazionisti e il rappresentante comune. Nelle cambiali finanziarie, invece, manca una struttura organizzativa analoga a tutela dei portatori dei titoli.

Anche l’assegno è un titolo cambiario e ha una disciplina simile a quella della cambiale, ma presenta alcune differenze importanti. L’assegno bancario ha una struttura trilaterale: il correntista ordina alla banca di pagare una somma a un beneficiario. Per esempio, A, correntista, ordina alla banca B di pagare C. Per emettere assegni è necessario che tra cliente e banca esista una convenzione di assegno.

L’assegno bancario è un titolo pagabile a vista. La postdatazione è incompatibile con la funzione tipica dell’assegno come mezzo di pagamento immediato, ma non va descritta come causa automatica di invalidità del titolo. In base all’art. 31 del R.D. 1736/1933, l’assegno presentato prima della data indicata resta pagabile al momento della presentazione; la postdatazione può inoltre produrre le conseguenze fiscali e sanzionatorie previste dalla disciplina applicabile. Il punto essenziale è quindi che la data futura non trasforma validamente l’assegno in uno strumento di credito a termine.

Infatti, gli assegni bancari di importo superiore a 1.000 euro devono contenere la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del beneficiario. Questo serve a contrastare il riciclaggio e a rendere tracciabili i pagamenti.

Diverso è l’assegno circolare, che ha una struttura bilaterale. In questo caso è la banca stessa che si impegna direttamente a pagare una determinata somma al beneficiario. L’assegno circolare è considerato uno degli strumenti di pagamento più sicuri, perché può essere emesso solo da banche autorizzate dalla Banca d’Italia e perché, al momento dell’emissione, la banca deve accantonare la somma necessaria al pagamento.

Nell’assegno circolare, quindi, la banca assume la posizione di obbligato principale. La sicurezza dello strumento dipende proprio dal fatto che il pagamento è promesso direttamente da una banca, che si presume solvibile, e non da un semplice correntista.

Art. 2001 – Rinvio a disposizioni speciali

Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.

Se c’è un contrasto tra una norma della legge speciale e le norme del codice, prevale la legge speciale.

Comma 2 → se parliamo di bot, cct, ecc. tendenzialmente queste norme non ci interessano, prevalgono le leggi speciali.

Art. 2020 – Leggi speciali

Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all’ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente.

Ci sono tante leggi speciali. Ci sono tante norme che riguardano i titoli di credito che sono nel codice della navigazione; ad esempio: polizze di carico, lettere di trasporto aereo.

Art. 2002 – Documenti di legittimazione e titoli impropri

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.

Art. 1998 – Titoli con diritto a premi

Nel caso di usufrutto di titoli di credito il godimento dell’usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.

Il premio è investito a norma dell’art. 1000.

Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.

L’intero fenomeno dei titoli di credito è imperniato su un concetto, su uno strumento, quello di incorporazione. Il diritto in questione, tipicamente di credito ma non solo, viene incorporato in un documento. Quel diritto circola non secondo le regole proprie della circolazione del diritto, bensì secondo le regole di circolazione dei beni mobili. Art. 1153, nei titoli di credito vige il principio possesso vale titolo.

Nel diritto comune, quando si cede un credito il cessionario (colui che lo riceve in cessione) è esposto a un duplice rischio:

  • di non acquistare affatto il bene perché chi lo vende non è l’effettivo proprietario;
  • si può acquistare il bene, ma il bene è gravato da vincoli, ad esempio un pegno. Nel diritto comune quando si trasferisce un debito è richiesto il consenso del creditore.

La disciplina dei titoli di credito cerca di ovviare a tutti questi problemi (anche il problema del prolungamento dei tempi) attraverso una finzione, si applicano le norme sulla circolazione dei beni mobili (art. 1153).

Art. 1994 – Effetti del possesso di buona fede

Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.

Se il titolo su cui si fonda il trasferimento è idoneo, anche se si è acquistato da chi non era titolare, il possessore in buona fede può essere protetto secondo le regole proprie dei titoli di credito. L’art. 1265 c.c., invece, riguarda il conflitto tra più cessionari dello stesso credito: prevale la cessione notificata per prima al debitore o quella che il debitore abbia accettato per prima con atto di data certa. Per i beni mobili assume rilievo la disciplina dell’acquisto del possesso e, ricorrendone i presupposti, il principio dell’art. 1153 c.c. Nei titoli di credito, applicando le regole cartolari, non si guarda alla circolazione del diritto secondo le regole ordinarie, ma alla circolazione del titolo.

Incorporazione → il diritto viene incorporato in un documento, in un pezzo di carta.

L’altra caratteristica essenziale dei titoli di credito è la loro destinazione alla circolazione. Un titolo di credito è tale solo quando è destinato alla circolazione.

Il titolo di credito nasce quando viene creato o nasce quando viene immesso in circolazione? C’è la teoria creazionista e c’è anche la teoria secondo cui il titolo di credito nasce quando viene immesso in circolazione.

Art. 2002 → questa caratteristica dei titoli di credito, di essere destinati alla circolazione, vale anche a distinguere il titolo di credito dalla semplice promessa di pagamento, che non è destinata alla circolazione.

Art. 1992 – Adempimento della prestazione

Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.

Es. le fiches del casinò, non sono dei titoli di credito perché la circolazione deve essere generalizzata e non soltanto all’interno del casinò. Le fiches del casinò possono circolare solo all’interno di un determinato casinò.

Ipotesi articolo 2002:

  • Il documento di legittimazione non è destinato alla circolazione, serve solo a identificare l'avente diritto alla prestazione. Dal punto di vista giuridico i biglietti del cinema, del treno, ecc. non sono titoli di credito perché non sono destinati alla circolazione; servono solo per identificare l’avente diritto alla prestazione.
  • I titoli impropri non sono destinati alla circolazione ma consentono il trasferimento del diritto senza l’osserva delle forme proprie della cessione; ad esempio la polizza di assicurazione (art. 1889).

TITOLARITÀ E LEGITTIMAZIONE

Tutte le regole che riguardano i titoli di credito presuppongono questa distinzione fondamentale:

  • La titolarità attiene al piano sostanziale del diritto, chi è il titolare di un diritto?
  • La legittimazione riguarda soltanto l’esercizio di quel diritto.

Nella normalità dei casi quando si trasferisce un diritto se ne trasferisce sia la titolarità che la legittimazione. Normalmente c’è una coincidenza tra titolarità e legittimazione. Ma ci sono delle situazioni in cui si crea una dissociazione.

Ad esempio: l’acquisto di un bene, che ha un valore modesto, il cui prezzo venga pagato con un assegno al portatore.

Nella ipotesi normale il portatore dell’assegno è sia titolare che legittimato, è titolare di quella somma di denaro perché ha venduto la bicicletta ed è legittimato perché può esercitare quel diritto, andare in banca e chiedere i soldi in contanti.

Ma immaginiamo che l’assegno venga smarrito o rubato. La persona a cui l’assegno è stato sottratto resta titolare del diritto, ma perde la legittimazione. Se il titolo di credito è al portatore, la legittimazione, cioè la possibilità di esercitare quel diritto, passa al possessore, quindi questa persona è titolare ma non legittimato. Chi prende l’assegno è legittimato in senso formale.

Ad esempio, l’assegno viene smarrito e trovato da qualcuno, questa persona non è in buona fede, siccome l’assegno è al portatore lo utilizza per pagare la spesa, la cassiera del supermercato prende l’assegno e lo acquisisce in buona fede; quindi, il supermercato sarà pienamente legittimato ad andare in banca e chiedere il pagamento.

Nei rapporti diretti tra chi ha sottratto il titolo e il titolare non vale la regola appena vista, perché non è in buona fede, non vale la regola possesso vale titolo, si guarda al rapporto sottostante (l’assegno è stato sottratto). Per quanto si guarda ai rapporti con i terzi si guarda alla legittimazione.

La titolarità attiene al piano sostanziale della circolazione del diritto (rapporto sottostante).

La legittimazione si pone ad un livello più superficiale, quello dell’esercizio del diritto incorporato nel pezzo di carta.

È questa scissione che rende rilevante la distinzione tra il rapporto fondamentale (causale) e il rapporto cartolare, cioè il rapporto dato dalla incorporazione di quel fascio di diritti nel titolo.

Esempio: diritto societario. Obbligazioni → rapporto sottostante che è il rapporto con il quale l’obbligazionista finanzia la società e c’è il rapporto cartolare che attiene all’obbligazione come titolo che circola, che segue le regole di circolazione dei titoli di credito.

Dobbiamo distinguere la circolazione della titolarità dalla circolazione della legittimazione.

TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ

Art. 1994 - Effetti del possesso di buona fede

Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.

Norma corrispondente all’art. 1153 (regola del possesso vale titolo), anche se ci sono alcune differenze formali.

Art. 1153 - Effetti dell’acquisto del possesso

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente.

Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

Art. 1994 → l’acquisto deve avvenire in conformità con le norme che ne disciplinano la circolazione. L’acquisto deve essere stato legittimo. Per acquistare la titolarità del diritto non basta impossessarsi del documento, l’impossessamento del documento vale sul piano della legittimazione. È necessario che questo impossessamento sia avvenuto in modo specifico, sia avvenuto secondo le regole di circolazione di quel documento. Normalmente la circolazione è regolare, viene trasferita contestualmente la proprietà del documento sulla base del rapporto sottostante, rapporto di compravendita.

Se questa è l’ipotesi normale, abbiamo anche l’ipotesi di una circolazione irregolare, cioè di una circolazione che avviene perché il trasferente non è colui che ha il diritto, si parla di acquisto a non domino. In questo caso non basta l’impossessamento, ma occorre che questo possesso sia avvenuto in base alla specifica legge di circolazione.

Esempio: un ladro ruba un assegno. Chi si è visto privare del documento non perde la titolarità nei confronti del ladro. L’art. 1994 impedisce al ladro di diventare titolare del diritto. Però quel proprietario soccombe di fronte al terzo in buona fede. Se un terzo in buona fede acquistasse la legittimazione di quel titolo potrebbe poi esercitare il diritto portato dal titolo stesso. Prevale la certezza nella circolazione dei traffici. Ma la persona a cui è stato sottratto l’assegno può agire nei confronti del ladro, ma solo sul piano risarcitorio. Il terzo in buona fede è a posto.

CIRCOLAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE

Art. 1992 - Adempimento della prestazione

Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.

  • Legittimazione aṄva → chi ha diritto ad ottenere la prestazione incorporata nel documento.
  • Legittimazione passiva → chi deve adempiere la prestazione. Il debitore per essere liberato non può accontentarsi di verificare la legittimazione del presentatore del titolo, ma deve anche verificare che non ci sia dolo o colpa grave da parte del possessore; deve verificare l’identità del presentatore. Nel caso di un assegno il debitore è chi deve pagare, cioè la banca, che deve verificare che chi si presenta non abbia cercato di aggirare le norme in tema di identificazione.

I titoli di credito seguono tre possibili leggi di circolazione; possono circolare in tre modi diversi a seconda di quanto a fondo, o meno, si voglia identificare l’avente diritto alla prestazione. Ci sono delle leggi di circolazione nelle quali questa verifica è così blanda che praticamente non c’è, o quasi, e ci sono delle leggi di circolazione che richiedono degli adempimenti formali molto più rigorosi. È la distinzione tra titoli al portatore, titoli all’ordine e titoli nominativi. Le tre leggo di circolazione attengono, vengono in rilievo soltanto per la legittimazione. Per la titolarità vale l’art. 1994.

TITOLI AL PORTATORE

Art. 2003 - Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

I titoli al portatore sono i titoli che circolano nel modo più semplice: il trasferimento avviene mediante la consegna materiale del documento. Chi possiede il titolo è legittimato a esercitare il diritto in esso indicato semplicemente presentando il titolo al debitore.

In questo senso, il titolo al portatore si avvicina molto alla moneta, perché il possesso materiale del documento è sufficiente per ottenere la prestazione. Proprio per questa ragione, però, i titoli al portatore pongono problemi delicati di sicurezza e di controllo della circolazione.

La regola fondamentale è quindi questa: nel titolo al portatore conta il possesso del documento. Chi presenta il titolo è considerato legittimato a ricevere la prestazione.

Art. 2004 - Limitazione della libertà di emissione

La legge limita la possibilità di emettere titoli al portatore. In particolare, un titolo di credito che contiene l’obbligazione di pagare una somma di denaro può essere emesso al portatore solo nei casi stabiliti dalla legge.

La ragione è legata alla facilità di circolazione e all’anonimato del possessore. La disciplina codicistica degli artt. 2003 e ss. resta la regola generale dei titoli al portatore, ma oggi deve essere letta insieme alle norme speciali, soprattutto antiriciclaggio, che hanno fortemente ridotto gli strumenti anonimi e imposto obblighi di tracciabilità in numerosi settori.

Non esiste quindi una libertà generale di creare titoli al portatore contenenti un’obbligazione pecuniaria: l’art. 2004 c.c. ne ammette l’emissione soltanto nei casi previsti dalla legge. Questa regola generale va tenuta distinta dalle discipline speciali che, per ragioni di trasparenza e antiriciclaggio, possono vietare o limitare specifiche forme di circolazione al portatore.

Art. 2006 - Smarrimento e sottrazione del titolo

Per i titoli al portatore non è ammesso, salvo disposizioni speciali, l’ammortamento in caso di smarrimento o sottrazione.

Questo è un punto molto importante. L’ammortamento è la procedura che consente di rendere inefficace un titolo smarrito, rubato o distrutto, così da permettere al titolare di esercitare comunque il diritto. Tuttavia, questa procedura è ammessa solo per i titoli all’ordine e nominativi, non per i titoli al portatore.

La ragione è che, nei titoli al portatore, il possesso del documento è decisivo. Se si perdesse il titolo e si consentisse facilmente l’ammortamento, si rischierebbe di compromettere la sicurezza della circolazione.

Chi denuncia all’emittente lo smarrimento o la sottrazione di un titolo al portatore e ne fornisce la prova ha diritto alla prestazione solo dopo che è decorso il termine di prescrizione del titolo. Prima di quel momento, infatti, il titolo potrebbe ancora essere presentato da un altro possessore.

Se il debitore paga il possessore del titolo prima della scadenza del termine di prescrizione, di regola è liberato. Tuttavia, non è liberato se si prova che conosceva il vizio del possesso del presentatore, cioè sapeva che chi presentava il titolo non era legittimato.

Per le azioni al portatore, la disciplina prevede una tutela parziale: chi ha denunciato lo smarrimento o la sottrazione può essere autorizzato dal tribunale, eventualmente previa cauzione, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri.

Resta comunque salvo l’eventuale diritto del denunziante contro il possessore del titolo.

Art. 2007 - Distruzione del titolo

Diverso è il caso della distruzione del titolo al portatore.

Se il possessore prova che il titolo è stato distrutto, può chiedere all’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. Le spese sono a carico del richiedente.

La prova della distruzione è essenziale. Non basta dire che il titolo è stato distrutto: bisogna dimostrarlo. Se la prova non viene raggiunta, si applica la disciplina dello smarrimento e della sottrazione prevista dall’art. 2006 c.c.

La differenza è questa: nello smarrimento o nel furto il titolo potrebbe ancora circolare; nella distruzione, invece, se provata, il titolo non può più ricomparire. Per questo la legge consente il rilascio di un duplicato.

TITOLI ALL’ORDINE

Art. 2008 - Legittimazione del possessore

I titoli all’ordine circolano mediante girata. Il possessore è legittimato a esercitare il diritto se risulta titolare in base a una serie continua di girate.

La girata è l’atto con cui il titolo viene trasferito da un soggetto a un altro. Chi trasferisce il titolo si chiama girante, mentre chi lo riceve si chiama giratario.

La serie delle girate deve essere continua: il giratario di una girata deve essere il girante della girata successiva. Questo serve a dimostrare che il titolo è passato regolarmente da un soggetto all’altro.

Art. 2009 - Forma della girata

La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.

È valida anche la girata in bianco, cioè la girata che non contiene il nome del giratario. In questo caso il girante si limita a firmare il titolo senza indicare a chi lo trasferisce. Anche la girata al portatore vale come girata in bianco.

Attenzione: un titolo all’ordine girato in bianco non diventa un titolo al portatore. Continua a essere un titolo all’ordine, ma circola di fatto in modo molto simile a un titolo al portatore, perché chi lo possiede può trasferirlo mediante semplice consegna.

Chi riceve un titolo girato in bianco può scegliere tra diverse possibilità:

  • può girarlo alla banca per l’incasso;
  • può consegnarlo a un altro soggetto, facendolo circolare;
  • può riempire la girata, inserendo il proprio nome come giratario.

Se il possessore riempie la girata con il proprio nome, da quel momento il titolo torna a circolare secondo la normale legge di circolazione dei titoli all’ordine.

Questa scelta non è neutra, soprattutto nei titoli cambiari, perché può incidere sulla responsabilità di chi gira il titolo.

Art. 2010 – Girata condizionale o parziale

Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta. È nulla la girata parziale.

Art. 2012 - Obblighi del girante

L’art. 2012 c.c. stabilisce una regola generale: salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria, il girante non risponde dell’inadempimento della prestazione da parte dell’emittente.

Quindi, nei titoli all’ordine in generale, chi gira il titolo non garantisce necessariamente che il debitore pagherà. Egli trasferisce il titolo, ma non assume automaticamente responsabilità per il mancato pagamento.

Tuttavia, questa regola cambia nei titoli cambiari, cioè soprattutto nella cambiale e nell’assegno. La legge cambiaria e la legge assegni prevedono infatti la regola opposta: il girante risponde dell’inadempimento del debitore.

Questo è il motivo per cui, nei titoli come gli assegni, la scelta di riempire o non riempire una girata in bianco non è neutra. Se un soggetto non compare come girante, non assume responsabilità di regresso. Se invece gira il titolo, può diventare responsabile in caso di mancato pagamento.

Art. 2013 - Girata per incasso o per procura

La girata per incasso o per procura non trasferisce la titolarità piena del diritto, ma attribuisce al giratario il potere di esercitare i diritti inerenti al titolo per conto del girante.

In pratica, il giratario riceve il titolo per incassarlo. Può esercitare i diritti collegati al titolo, ma non può trasferirlo liberamente. Può girarlo soltanto a sua volta per procura.

L’emittente può opporre al giratario per procura solo le eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante. Questo conferma che il giratario per procura agisce sostanzialmente nell’interesse del girante.

La girata per procura non perde efficacia per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante.

Art. 2014 - Girata a titolo di pegno

La girata a titolo di pegno ha funzione di garanzia. Il titolo viene trasferito al giratario non perché questi ne diventi pieno titolare, ma perché lo tenga a garanzia di un credito.

Il giratario in garanzia può esercitare i diritti inerenti al titolo. Tuttavia, se gira a sua volta il titolo, la sua girata vale solo come girata per procura.

L’emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali con il girante, salvo che il giratario abbia ricevuto il titolo agendo intenzionalmente a danno dell’emittente.

Questa regola tutela il giratario in garanzia, perché egli riceve il titolo come garanzia e deve poter fare affidamento sulla sua circolazione.

TITOLI NOMINATIVI

Art. 2021 - Legittimazione del possessore

Nei titoli nominativi, la legittimazione richiede un doppio elemento:

  • l’intestazione a favore del possessore sul titolo;
  • l’intestazione a favore del possessore nel registro dell’emittente.

Quindi non basta possedere materialmente il titolo. Occorre anche risultare intestatari nel registro tenuto dall’emittente. Il trasferimento dei titoli nominativi può avvenire secondo due modalità principali: il transfert, mediante annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o mediante rilascio di un nuovo titolo, oppure la girata autenticata, che attribuisce al giratario il diritto di ottenere l’annotazione nel registro dell’emittente.

Questa doppia intestazione distingue i titoli nominativi dai titoli al portatore e dai titoli all’ordine. Nei titoli nominativi, infatti, la circolazione è più controllata, perché passa anche attraverso l’annotazione nel registro dell’emittente.

Quando si parla di azioni, il registro dell’emittente è il libro dei soci.

Art. 2022 - Trasferimento

Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.

Colui che chiede l’intestazione del titolo a favore di un’altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l’intestazione o il rilascio è richiesto dall’acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.

Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell’emittente.

L’emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.

Art. 2023 - Trasferimento mediante girata

Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio.

La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l’indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario.

Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell’emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente.

Art. 2022 regola generale e art 2023 girata autenticata.

Per quanto riguarda le azioni di società il percorso è esattamente diverso, la via maestra è quella della girata autenticata e se si vuole, in alternativa, c’è la via del transfer.

Se uno può esercitare il diritto soltanto quando c’è stata l’iscrizione nel registro dell’emittente, che valore ha la legittimazione che deriva dalla girata? È una legittimazione a chiedere l’scrizione nel libro dei soci.

Regola base di circolazione delle azioni

Art. 2355 - Circolazione delle azioni

L’art. 2355 c.c. disciplina la circolazione delle azioni, cioè il modo in cui le azioni possono essere trasferite da un soggetto a un altro.

La norma distingue diverse ipotesi, a seconda che le azioni siano rappresentate da titoli oppure no, e a seconda del tipo di titolo azionario.

Se i titoli azionari non sono stati emessi, il trasferimento delle azioni produce effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci. In questo caso, quindi, non essendoci un documento materiale da trasferire, il momento decisivo è l’annotazione del trasferimento nel libro sociale.

Se invece le azioni sono al portatore, il trasferimento avviene con la semplice consegna del titolo. Chi possiede materialmente il titolo è legittimato a esercitare i diritti incorporati nell’azione.

Per le azioni nominative, invece, la regola è diversa. Il trasferimento avviene mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto autorizzato dalle leggi speciali. Il soggetto che riceve il titolo, cioè il giratario, se dimostra di essere possessore in base a una serie continua di girate, ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci.

La particolarità delle azioni nominative è che il giratario, anche prima dell’iscrizione nel libro dei soci, è comunque legittimato a esercitare i diritti sociali, purché risulti possessore del titolo in base a una serie continua di girate. Resta però fermo l’obbligo della società di aggiornare il libro dei soci secondo quanto previsto dalla legge.

Questo crea un problema teorico: se il possessore può esercitare i diritti sociali anche prima dell’iscrizione nel libro dei soci, ci si può chiedere che tipo di titolo nominativo sia l’azione di società. Alcuni autori si domandano se non si sia di fronte a una sorta di quarta legge di circolazione, diversa dai modelli tradizionali dei titoli al portatore, all’ordine e nominativi. Sul punto esistono opinioni diverse.

Il trasferimento delle azioni nominative può avvenire anche con un mezzo diverso dalla girata. In questo caso si applica l’art. 2022 c.c., relativo al trasferimento dei titoli nominativi. Il trasferimento può avvenire:

  • per iniziativa dell’alienante;
  • per iniziativa dell’acquirente.

Nei casi previsti dall’art. 2354, commi 6 e 7, il trasferimento delle azioni avviene invece mediante scritturazione contabile sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari. In questo caso, se le azioni sono nominative, la scritturazione sul conto equivale alla girata.

Accanto alla circolazione propria dei titoli di credito, esiste anche la cosiddetta circolazione impropria. Si parla di circolazione impropria quando il titolo non circola secondo le regole tipiche dei titoli di credito, cioè:

  • consegna, per i titoli al portatore;
  • girata, per i titoli all’ordine;
  • intestazione e annotazione, per i titoli nominativi.

Nella circolazione impropria, invece, si applicano le regole ordinarie della cessione del credito. Questo ha una conseguenza molto importante: chi acquista il titolo non è protetto in caso di acquisto a non domino. In altre parole, se il trasferente non era il vero titolare, l’acquirente non può invocare la tutela tipica dei titoli di credito.

Un esempio di circolazione impropria può aversi quando un titolo all’ordine viene girato a una persona che poi muore. In questo caso si interrompe la serie continua di girate. Per trasferire il titolo non si può più seguire la normale legge di circolazione cartolare, ma occorre applicare le regole ordinarie della successione e della cessione del credito.

La legge parla espressamente di circolazione impropria soprattutto con riferimento ai titoli al portatore. È discusso, invece, se questa disciplina possa essere estesa anche agli altri tipi di titoli. Anche su questo punto esistono opinioni diverse.

Le leggi speciali prevedono poi la possibilità di inserire clausole limitative della circolazione. Queste clausole servono a limitare o escludere la possibilità che il titolo venga trasferito secondo le regole ordinarie di circolazione.

Una clausola importante è la clausola “non all’ordine”, prevista sia dalla legge cambiaria sia dalla legge sugli assegni. Se questa clausola è apposta dal traente o dall’emittente, il titolo non può più circolare mediante girata, ma solo secondo le regole della cessione ordinaria del credito.

Se invece la clausola “non all’ordine” è apposta da un girante, l’effetto è diverso: essa non blocca in assoluto la circolazione del titolo, ma esclude la responsabilità di regresso del girante verso i successivi possessori, salvo che nei confronti del suo giratario immediato.

La clausola limitativa più importante è però la clausola di non trasferibilità, particolarmente rilevante per gli assegni. Con questa clausola, il titolo può essere pagato soltanto al beneficiario indicato. Per esempio, se emetto un assegno a favore di A con clausola di non trasferibilità, solo A può presentarsi in banca per ottenere il pagamento.

Se la clausola di non trasferibilità viene apposta da un girante, essa produce effetto solo nei confronti del giratario immediato. Quest’ultimo potrà presentarsi alla banca per l’incasso, ma non potrà far circolare ulteriormente il titolo.

In alcuni casi è la legge stessa a imporre la clausola di non trasferibilità. Questo avviene soprattutto per finalità di antiriciclaggio. Gli assegni di importo superiore a 1.000 euro devono contenere la clausola di non trasferibilità e devono indicare il beneficiario. L’indicazione del beneficiario è necessaria perché, altrimenti, la clausola potrebbe essere facilmente aggirata. Oggi, infatti, gli assegni vengono normalmente consegnati al cliente già con la dicitura “non trasferibile”.

Art. 2016 - Procedura d’ammortamento

Un altro tema importante è l’ammortamento dei titoli di credito. Nella disciplina dei titoli di credito il possesso è fondamentale, perché consente l’esercizio del diritto incorporato nel titolo. Il problema nasce quando il possesso viene meno per smarrimento, furto o distruzione.

Se il possessore perde il titolo, perde la legittimazione all’esercizio del diritto, ma non necessariamente la titolarità del diritto. Per risolvere questo problema è prevista una procedura particolare, chiamata ammortamento.

L’ammortamento serve a privare di efficacia il titolo smarrito, rubato o distrutto, così da consentire al titolare del diritto di esercitarlo anche senza il possesso materiale del documento. Tuttavia, questa procedura non è ammessa per tutti i titoli. L’ammortamento è possibile solo per:

  • titoli all’ordine;
  • titoli nominativi.

Non è invece ammesso per i titoli al portatore, perché in questi titoli il possesso materiale ha un ruolo decisivo e non è possibile individuare con sufficiente certezza il titolare del diritto.

La procedura di ammortamento si articola in due fasi:

  • una prima fase necessaria;
  • una seconda fase eventuale.

La prima fase inizia quando il soggetto che ha smarrito il titolo, o che ne ha subito il furto o la distruzione, si rivolge al presidente del tribunale e chiede l’emissione di un decreto di ammortamento. Questo decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e assegna un termine, normalmente di trenta giorni, entro il quale eventuali interessati possono fare opposizione.

Se nei trenta giorni nessuno si oppone, il procedimento si conclude e il titolo viene ammortizzato. In questo modo il vecchio titolo perde efficacia e il titolare può esercitare il diritto o ottenere un duplicato, secondo le regole previste.

La seconda fase è solo eventuale. Si apre se, entro il termine previsto, qualcuno propone opposizione. In questo caso il giudice deve svolgere le verifiche necessarie per accertare chi abbia realmente diritto alla prestazione. La procedura si conclude allora con una decisione giudiziale.

Art. 2019 - Effetti dell’ammortamento

Trascorso senza opposizione il termine indicato dall’art. 2016, il titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l’ammortamento.

Chi ha ottenuto l’ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.

L’ammortamento, in linea generale, non si applica ai titoli al portatore, salvo che una disposizione speciale preveda diversamente. In passato specifiche discipline hanno riguardato anche libretti bancari o postali al portatore; oggi, però, tali esempi hanno soprattutto valore storico. L’art. 49, comma 12, D.Lgs. 231/2007 ammette esclusivamente libretti di deposito bancari o postali nominativi e ha imposto l’estinzione dei libretti al portatore esistenti. È quindi opportuno separare nettamente la regola codicistica generale dell’art. 2006 c.c. dalle discipline speciali ormai residuali, evitando di presentare i libretti al portatore come strumenti normalmente utilizzabili nel sistema attuale.

TRATTI CARATTERISTICI DEL TITOLO DI CREDITO

Il titolo di credito contiene una dichiarazione cartolare, cioè una dichiarazione incorporata nel documento. I caratteri tradizionalmente studiati nella disciplina cartolare sono autonomia e letteralità; l’astrattezza caratterizza in modo particolarmente intenso determinati titoli, mentre esistono anche titoli causali. In teoria questi tre concetti sono distinti, ma nella pratica tendono spesso a sovrapporsi, perché tutti servono a garantire la certezza della circolazione del diritto incorporato nel titolo.

I tre caratteri tradizionali della dichiarazione cartolare sono:

  • autonomia;
  • astrattezza;
  • letteralità.

L’autonomia significa che chi acquista legittimamente un titolo di credito acquista un diritto autonomo rispetto alle vicende precedenti del titolo. Il titolo di credito nasce proprio per assicurare certezza alla circolazione dei diritti: chi lo acquista non deve essere costretto a ricostruire tutti i rapporti precedenti.

L’autonomia si manifesta in due forme:

  • autonomia reale, prevista dall’art. 1994 c.c.;
  • autonomia obbligatoria, collegata all’art. 1993 c.c..

L’autonomia reale significa che il possessore legittimato in buona fede è protetto anche se acquista il titolo da chi non era il vero proprietario. Si parla di acquisto a non domino. In sostanza, l’acquisto della proprietà della cartula, cioè del documento, comporta anche l’acquisto del diritto incorporato nel titolo.

L’art. 1994 c.c. stabilisce infatti che il possessore in buona fede di un titolo di credito, acquistato secondo le regole della sua circolazione, non è soggetto a rivendicazione. Questo rafforza la sicurezza della circolazione, perché protegge chi acquista il titolo confidando nella sua apparenza di legittimità.

L’autonomia obbligatoria, invece, riguarda le eccezioni che il debitore può opporre al possessore del titolo. Il debitore non può opporre qualunque difesa, ma solo le eccezioni ammesse dalla legge. Questo principio è previsto dall’art. 1993 c.c. e serve a evitare che il possessore del titolo venga paralizzato da problemi nati nei rapporti precedenti.

L’autonomia rileva soprattutto nella circolazione del titolo. Non opera con la stessa forza nel rapporto diretto tra debitore e primo prenditore, perché in quel caso le parti sono ancora legate dal rapporto originario. Il vero senso dell’autonomia emerge quando il titolo passa da un soggetto all’altro.

L’astrattezza riguarda il rapporto tra la dichiarazione contenuta nel titolo e il rapporto sottostante, cioè il motivo economico o giuridico per cui il titolo è stato emesso. Dire che un titolo è astratto significa che il diritto incorporato nel titolo, di regola, prescinde dal rapporto sottostante.

Per esempio, se un assegno viene emesso per pagare un contratto e poi quel contratto presenta un vizio, l’assegno può comunque circolare. Se arriva nelle mani di un terzo possessore legittimato e in buona fede, il debitore non può normalmente opporgli i problemi relativi al contratto originario.

Esistono però anche titoli detti causali, cioè titoli nei quali il rapporto sottostante assume maggiore rilievo. Un esempio può essere rappresentato dalle obbligazioni societarie, collegate a un prestito obbligazionario. Tuttavia, anche nei titoli causali, la circolazione e la legittimazione seguono comunque le regole proprie dei titoli di credito.

La letteralità significa che il contenuto del diritto è determinato da ciò che è scritto nel titolo. Il debitore deve eseguire solo la prestazione indicata nella “lettera” del documento. In altre parole, vale ciò che risulta dal titolo.

La letteralità tende a sovrapporsi all’astrattezza, perché se conta ciò che è scritto nel titolo, il rapporto sottostante passa in secondo piano. Per questo alcuni autori ritengono che i tratti fondamentali della dichiarazione cartolare possano essere ridotti a due, perché letteralità e astrattezza sono molto collegate.

Art. 1993 - Eccezioni opponibili

L’art. 1993 c.c. disciplina le eccezioni opponibili dal debitore al possessore del titolo. Se il possessore si presenta per ottenere la prestazione, il debitore può rifiutare il pagamento solo in determinati casi. Le eccezioni sono deroghe al principio di autonomia, quindi non possono essere illimitate.

L’art. 1993 distingue tra:

  • eccezioni reali;
  • eccezioni personali.

Le eccezioni reali sono opponibili a qualunque possessore del titolo. Sono dette anche assolute, perché riguardano vizi o situazioni particolarmente gravi, tali da poter essere fatte valere contro chiunque.

Le principali eccezioni reali sono:

  • eccezioni di forma;
  • eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo;
  • eccezioni dipendenti dalla falsità della propria firma;
  • eccezioni fondate sul difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione;
  • eccezioni fondate sulla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.

Le eccezioni di forma riguardano la mancanza di elementi essenziali del titolo. Il diritto dei titoli di credito è molto formale: se mancano determinati requisiti, il debitore può rifiutare la prestazione. Per esempio, se un assegno non contiene l’ordine di pagare, manca un elemento essenziale.

Le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo riguardano ciò che emerge direttamente dal documento. Se dal titolo risulta un limite, un vizio o un’incertezza, il debitore può opporlo al possessore. Per esempio, se non è chiaro chi abbia firmato l’ordine di pagamento, il debitore può far valere questa incertezza.

Le eccezioni dipendenti dalla falsità della firma si hanno quando apparentemente il titolo risulta firmato da un soggetto, ma in realtà quella firma non è sua. La nozione può essere letta anche in senso estensivo, comprendendo casi come l’omonimia o la violenza assoluta, cioè l’ipotesi in cui la firma sia stata materialmente estorta senza una vera volontà.

Il difetto di capacità o di rappresentanza riguarda il caso in cui chi ha firmato il titolo non avesse la capacità giuridica necessaria oppure non avesse il potere di rappresentare il soggetto per cui dichiarava di agire. Per esempio, può accadere che un assegno sia firmato da chi non aveva il potere di rappresentare la società.

La mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione riguarda requisiti procedurali richiesti per far valere certi diritti. Per esempio, nei titoli cambiari, per esercitare l’azione di regresso è normalmente necessario il protesto. Se manca il protesto, può mancare una condizione necessaria per agire.

Le eccezioni personali, invece, sono opponibili solo a un determinato possessore, perché derivano da rapporti personali tra il debitore e quel soggetto. Un esempio tipico è la compensazione.

Per esempio, A si presenta da B per ottenere il pagamento di un assegno da 1.000 euro. Però A deve a B 5.000 euro. In questo caso B può opporre ad A la compensazione, perché tra loro esiste un rapporto personale. Questa eccezione, però, non potrebbe essere opposta automaticamente a un successivo possessore del titolo.

Il secondo comma dell’art. 1993 c.c. prevede però una deroga importante. Il debitore può opporre al possessore attuale anche le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, ma solo se il possessore attuale, acquistando il titolo, ha agito intenzionalmente a danno del debitore. Questa è la cosiddetta eccezione di dolo.

Per esempio, A sa che B potrebbe opporgli una certa eccezione personale. Allora A trasferisce il titolo a C, così B non potrebbe più far valere quell’eccezione. Se però C acquista il titolo consapevolmente e con l’intento di danneggiare B, allora B potrà opporre anche a C l’eccezione che avrebbe potuto opporre ad A.

Esistono poi le eccezioni personali in senso stretto, che riguardano direttamente la posizione del possessore attuale. Un esempio è il difetto di titolarità del possessore. In questi casi non opera il secondo comma dell’art. 1993, perché non si tratta di eccezioni fondate sui rapporti personali con precedenti possessori, ma di eccezioni riferite direttamente a chi pretende la prestazione.

In sintesi, la dichiarazione cartolare si fonda su tre caratteri:

  • autonomia, perché il diritto del possessore è indipendente dalle vicende precedenti;
  • astrattezza, perché il titolo prescinde, di regola, dal rapporto sottostante;
  • letteralità, perché conta ciò che è scritto nel titolo.

Le eccezioni dell’art. 1993 c.c. limitano questi principi, ma solo in casi specifici. Le eccezioni reali sono opponibili a tutti; le eccezioni personali sono opponibili solo a determinati soggetti; l’eccezione di dolo consente di opporre anche eccezioni relative a precedenti possessori quando il nuovo possessore ha acquistato il titolo intenzionalmente a danno del debitore.

ESTINZIONE DEL TITOLO DI CREDITO

L’estinzione del titolo di credito significa che il titolo perde la sua funzione, perché il diritto incorporato nel documento non può più essere fatto valere.

L’ipotesi normale è il ritiro del titolo per avvenuto pagamento. Funziona così: il possessore legittimato presenta il titolo al debitore e chiede il pagamento. Il debitore paga e, proprio perché ha pagato, ritira il titolo. Questo è importante perché il titolo di credito incorpora il diritto: se il debitore pagasse senza farsi restituire il titolo, rischierebbe che quel titolo continui a circolare e che un altro soggetto gli chieda nuovamente il pagamento. Quindi, nella fisiologia del rapporto, pagamento e ritiro del titolo vanno insieme.

Per esempio, se Tizio ha una cambiale e il debitore la paga alla scadenza, il debitore deve ritirare la cambiale. Una volta ritirata, la cambiale non può più essere usata dal creditore per pretendere un nuovo pagamento.

Diversa è l’ipotesi dell’ammortamento, che non è la modalità normale di estinzione del titolo. L’ammortamento serve quando il titolo non può essere materialmente restituito perché è stato smarrito, sottratto o distrutto. In questi casi il problema è delicato: il diritto è incorporato nel titolo, quindi chi non ha più il documento rischia di non poter esercitare il diritto. Allo stesso tempo, bisogna evitare che qualcuno trovi il titolo smarrito o rubato e lo utilizzi per ottenere il pagamento.

L’ammortamento è quindi una procedura che consente di “neutralizzare” il titolo originario. Attraverso l’ammortamento, il titolo smarrito, sottratto o distrutto viene dichiarato inefficace, così il diritto può essere esercitato senza presentare il documento originario oppure può essere emesso un duplicato, secondo le regole previste.

Se il titolo è stato distrutto, non basta affermarlo o presumere che sia avvenuto. Occorre fornire una prova della distruzione, perché altrimenti il debitore potrebbe essere esposto al rischio di pagare due volte. Infatti, se non si dimostra che il titolo non esiste più, potrebbe teoricamente ricomparire e circolare.

LA DEMATERIALIZZAZIONE

La disciplina tradizionale dei titoli di credito nasce presupponendo l’esistenza di una cartula, cioè di un documento materiale, normalmente cartaceo, nel quale è incorporato il diritto. Secondo l’impostazione classica, infatti, per esercitare e trasferire il diritto è necessario il possesso del documento.

Già nell’Ottocento, però, la dottrina tedesca si era posta il problema se la carta fosse davvero indispensabile oppure se il titolo potesse essere rappresentato anche da un supporto diverso. Ovviamente questi studiosi non potevano immaginare lo sviluppo tecnologico attuale, ma avevano già intuito un problema centrale: il diritto incorporato nel titolo deve necessariamente esistere su carta oppure può essere rappresentato in altro modo?

Nel tempo si sono sviluppate diverse forme di dematerializzazione dei titoli. Con questo termine si indica il superamento, totale o parziale, del documento cartaceo. Le principali forme sono:

  • dematerializzazione debole;
  • dematerializzazione forte, detta anche dematerializzazione piena;
  • forme più recenti basate sulla tecnologia a registro distribuito.

La dematerializzazione debole è disciplinata nel TUF, agli articoli 85 e seguenti. Il TUF, però, non usa espressamente questa espressione, ma parla di gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari.

Si parla di dematerializzazione debole perché la cartula esiste ancora. I titoli, ad esempio azioni emesse in forma cartacea, vengono però depositati presso una società di gestione accentrata. In Italia, storicamente, questa funzione è stata svolta da Monte Titoli S.p.A.. In origine vi era un unico soggetto per legge; successivamente, per effetto della normativa europea, il mercato è stato aperto, anche se nella pratica Monte Titoli conserva un ruolo centrale.

Il meccanismo funziona così: la società emette i titoli cartacei e li trasferisce, tramite una girata speciale, alla società di gestione accentrata, che li conserva in deposito. L’investitore, però, non maneggia materialmente il titolo. Se vuole acquistare azioni, si rivolge normalmente a una banca o a un intermediario, che effettua una scrittura contabile nel suo dossier titoli.

La dematerializzazione è quindi “debole” perché il titolo cartaceo continua a esistere, ma non circola più materialmente tra gli investitori. A circolare sono le registrazioni contabili. Per questo si dice che, nella dematerializzazione debole, viene dematerializzata soprattutto la circolazione del titolo, non il titolo in sé.

Resta poi il problema dell’esercizio dei diritti collegati al titolo. Bisogna distinguere tra:

  • diritti patrimoniali;
  • diritti amministrativi.

Per quanto riguarda i diritti patrimoniali, ad esempio il diritto al dividendo, la società approva il bilancio e decide la distribuzione degli utili. A quel punto la società di gestione accentrata, avendo il quadro delle posizioni registrate, comunica agli intermediari quali dividendi devono essere pagati e a chi.

Per quanto riguarda i diritti amministrativi, ad esempio il diritto di partecipare all’assemblea, la società di gestione accentrata rilascia una certificazione o una comunicazione sostitutiva, che consente all’azionista di esercitare i propri diritti senza dover ritirare materialmente il titolo cartaceo.

Diversa è la dematerializzazione forte, o dematerializzazione piena, affermatasi in Italia nel 1998, anche in collegamento con la disciplina del passaggio dalla lira all’euro. Essa è disciplinata dagli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

Nella dematerializzazione piena non esiste più alcun titolo cartaceo. Il titolo nasce direttamente come scrittura contabile. Quindi non c’è una cartula depositata presso Monte Titoli: esistono soltanto registrazioni contabili. La circolazione avviene mediante annotazioni nei conti tenuti dagli intermediari e dal sistema di gestione accentrata.

Anche per l’esercizio dei diritti, le regole sono simili a quelle della dematerializzazione debole. L’investitore esercita i propri diritti sulla base delle risultanze contabili, tramite comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli intermediari o dal sistema accentrato.

Il TUF prevede diversi casi di dematerializzazione piena:

  • dematerializzazione obbligatoria per legge;
  • dematerializzazione obbligatoria per provvedimento della Consob;
  • dematerializzazione facoltativa.

Le società quotate sono soggette a dematerializzazione piena obbligatoria. Questo significa che i titoli delle società quotate non sono rappresentati da documenti cartacei, ma da scritture contabili. Per le società non quotate che abbiano strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, può invece essere la Consob a imporre la dematerializzazione piena.

Negli ultimi anni si è poi sviluppata una nuova tecnologia: la tecnologia a registro distribuito, spesso indicata anche come DLT, cioè distributed ledger technology. Questa tecnologia utilizza i nodi di una rete informatica per creare registri condivisi. La caratteristica principale è che i dati non sono conservati in un unico luogo centrale, come avviene nel sistema accentrato, ma sono distribuiti tra più nodi della rete.

La differenza rispetto alla dematerializzazione tradizionale è importante. Nella dematerializzazione debole e piena esiste comunque un sistema accentrato, con un soggetto come Monte Titoli che svolge una funzione centrale di registrazione e controllo. Nella tecnologia a registro distribuito, invece, manca un gestore centrale unico: le informazioni sono distribuite nella rete.

Questo pone un problema: se manca un soggetto centrale come Monte Titoli, chi verifica la correttezza delle registrazioni? Su questo tema è intervenuto il Regolamento UE 858/2022, che ha istituito un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologia a registro distribuito. L’Italia ha dato attuazione a questa disciplina con il d.l. 25/2023, convertito nella l. 52/2023.

Questa normativa è importante perché incide anche sulla circolazione di strumenti come le azioni e le obbligazioni. Il decreto stabilisce che le verifiche devono essere effettuate direttamente dall’emittente, cioè dalla società, sulla base di ciò che risulta dal registro distribuito.

La normativa parla espressamente di azioni e prevede che la disciplina si applichi anche alle obbligazioni. Non menziona invece espressamente gli strumenti finanziari partecipativi. Da qui nasce un dubbio interpretativo: gli strumenti finanziari partecipativi possono circolare tramite tecnologia a registro distribuito? Il problema resta aperto, proprio perché il decreto non li nomina espressamente.

Ci si può chiedere se la tecnologia a registro distribuito rappresenti una terza forma di dematerializzazione. La risposta può essere positiva, perché anche qui manca la carta e il diritto è rappresentato da registrazioni digitali. Tuttavia, questa forma è diversa dalla dematerializzazione piena tradizionale, perché non è accentrata, ma decentrata.

Si può quindi distinguere così:

  • nella dematerializzazione debole, il titolo cartaceo esiste, ma la circolazione avviene tramite scritture contabili;
  • nella dematerializzazione forte, il titolo cartaceo non esiste più e tutto avviene tramite scritture contabili accentrate;
  • nella tecnologia a registro distribuito, il titolo cartaceo non esiste e le registrazioni sono digitali, ma il sistema non è accentrato: è distribuito tra più nodi.

Il decreto-legge parla di strumenti o titoli tokenizzati, mentre in dottrina si usa talvolta anche l’espressione smaterializzazione. Si tratta di un regime ancora sperimentale. Proprio per favorire l’innovazione, il legislatore ha previsto alcune deroghe ed esenzioni rispetto alle regole ordinarie sulla prestazione dei servizi finanziari, consentendo anche ai depositari centrali di sperimentare queste nuove tecnologie.

In sintesi, la disciplina tradizionale dei titoli di credito era fondata sulla cartula, ma l’evoluzione dei mercati e della tecnologia ha portato prima alla gestione accentrata dei titoli cartacei, poi alla dematerializzazione piena, e oggi alla sperimentazione dei registri distribuiti e dei titoli tokenizzati. Il problema di fondo resta sempre lo stesso: garantire certezza, sicurezza e affidabilità nella circolazione dei diritti.

ARTICOLI DA RICORDARE

Art. 2328 - Atto costitutivo spa

Art. 2437 - Diritto di recesso

Art 2438 - Aumento a pagamento del capitale sociale

Art. 2441 - Diritto di opzione

Art. 2442 - Aumento gratuito del capitale sociale

Art. 2443 - Aumento delegato (amministratori)

Art. 2445 - Riduzione facoltativa capitale sociale

Art. 2446-2447 - Riduzione obbligatoria del capitale sociale

Art. 2484 - Cause di scioglimento di una spa

Art. 2 CCII - Norma definitoria (crisi, insolvenza, sovraindebitamento, impresa minore)

Art. 3 CCII - Adeguatezza degli assetti e segnali per la rilevazione tempestiva della crisi

Art. 12-25-undicies - composizione negoziata della crisi

Art. 18 - misure protettive

Art. 57-64 - Accordi di ristrutturazione (regime ordinario, agevolato o ad efficacia estesa)

Art 65-83 - Procedure da sovraindebitamento (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata).

Art. 84-120 - concordato preventivo (continuità e liquidazione - APR e RPR)

Art. 121 e ss. CCII - Liquidazione giudiziale (giudice delegato, curatore, comitato dei creditori, accertamento del passivo, liquidazione dell’attivo e riparti); Art. 278 e ss. CCII - Esdebitazione.

Liquidazione coatta amministrativa (procedura concorsuale di carattere amministrativo per imprese soggette a vigilanza pubblica)

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (legge prodi-bis e Marzano - commissario straordinario)

Art. 2741 par condicio creditorum

Art 2511 - Società cooperative

Art. 2521 - Atto costitutivo cooperative

Art 2602 - Consorzio (articoli riscritti con la riforma del 1976)

Regio decreto 1669/1933: cambiale

Regio decreto 1736/1933: assegno

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